Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20989/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto:
Pubblico
impiego
–
Costituzione
rapporto – Procedura di
selezione – Graduatoria –
Impugnazione
R.G.N. 20989/2018
Ud. 08/02/2024 CC
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE, DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 5016/2017 depositata il 09/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 5016/2017 del 9 gennaio 2018, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1018/13 del 16 maggio 2013, la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda dello stesso NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, infatti, con bando del 31 ottobre 2005 aveva fissato i criteri per la selezione ed il reclutamento di una unità con la qualifica di Addetto Servizi Organizzativi e Tecnici Cat. C1.
A tale procedura avevano partecipato i soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando stesso, e cioè NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La comparazione era stata effettuata sulla scorta di tre criteri: 1) anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; 2) redditi percepiti nell’anno 2004; 3) carico familiare , ed aveva visto classificarsi primo NOME COGNOME, in virtù del maggior tempo di iscrizione nelle liste di collocamento.
Quest’ultimo era poi stato sottoposto alle prove selettive pubbliche finali ed era stato assunto con deliberazione del 18 settembre 2007.
Solo nel 2009 NOME COGNOME aveva contestato -inizialmente innanzi al TAR -l’esito della selezione, deducendo che la posizione di primo in graduatoria di NOME COGNOME era stata determinata da una inesatta indicazione della sua situazione reddituale, non avendo lo stesso NOME COGNOME indicato di aver ulteriormente percepito nel 2004 dall’RAGIONE_SOCIALE una somma a titolo di indennità di disoccupazione.
Dichiarato, da parte del TAR, il proprio difetto di giurisdizione; adito successivamente da parte di NOME COGNOME il Tribunale di Frosinone; respinta, da parte di quest’ultimo la domanda e, infine, proposto appello , la Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame ritenendo, anche sulla base di informazioni rese dall’RAGIONE_SOCIALE su richiesta della stessa Corte, che l’importo liquidato a titolo di indennità di disoccupazione in favore di NOME COGNOME nel 2003 dovesse riferirsi ai redditi dell’anno 2003, essendo soggetto a tassazione separata.
La Corte capitolina ha pertanto concluso che il calcolo dei punteggi operato dalla RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE risultava corretto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986.
Il ricorrente impugna la decisione della Corte capitolina, deducendo che quest’ultima avrebbe erroneamente escluso dal computo dei redditi relativi all’anno 2004 la somma erogata a NOME COGNOME per indennità di disoccupazione.
Tale interpretazione, argomenta il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, in quanto l’indennità di disoccupazione non deve essere qualificata come reddito arretrato riferibile all’anno 2003, ma deve esser e computata come reddito riferibile all’anno 2004, conclusione che sarebbe stata fatta propria dall’Amministrazione finanziaria con circolare n. 23 del 5 febbraio 1997.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, la ‘violazione dei criteri stabiliti dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dalla Deliberazione della CRI del 20/01/97 attinenti ai requisiti per la selezione dei candidati da avviare al RAGIONE_SOCIALE‘ .
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia valutato la finalità del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il quale avrebbe lo scopo di avviare al lavoro i candidati con i redditi più bassi, valutando detti redditi in modo complessivo, e quindi tenendo conto di ogni voce reddituale, compresa, quindi, l’indennità di disoccupazione.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare due ‘fatti storici decisivi’ , e cioè:
-il reddito dichiarato da NOME COGNOME per l’anno 2004 come certificato da RAGIONE_SOCIALE nella nota prot. 25771 del 21 marzo 2017, dal quale si evince che nel reddito dichiarato è stata computata anche l’indennità di disoccupazione e che quest’ultima non è stata soggetta a tassazione separata;
-il conseguente mendacio di cui NOME COGNOME si sarebbe reso responsabile nel rendere l’autocertificazione sui redditi, con conseguente operatività sia dell’art. 3, comma 7, D.M. 19 aprile 2001, n. 75 sia degli artt. 75 e 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010; 59, comma 4, L. n. 69/2009; 2947, comma 1, e 2935 c.c.
Deduce il ricorrente incidentale che il giudizio instaurato innanzi il Tribunale di Frosinone a seguito della declinatoria di giurisdizione assunta dal TAR RAGIONE_SOCIALE non costituiva riassunzione del giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo, ma diverso ed autonomo giudizio, con la conseguenza che l’odierno ricorrente sarebbe decaduto dagli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al TAR e che le domande azionate innanzi al Tribunale di Frosinone dovrebbero considerarsi prescritte.
La decisione della Corte d’appello di Roma dovrebbe essere quindi cassata per non aver dichiarato integralmente prescritte le domande di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, D. Lgs, n. 104/2010, ‘nonché vizio di motivazione’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
–NOME COGNOME aveva formulato anche una domanda di trasformazione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo;
-conseguentemente, anche la domanda risarcitoria -in virtù della quale la Corte d’appello aveva ritenuto radicata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia – era da ritenersi comunque riservata al giudice amministrativo.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Si deve, in primo luogo, rilevare che l’odierno ricorrente ha impugnato la procedura selettiva unicamente con riferimento al profilo RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali dei concorrenti, laddove la procedura medesima, come emerge anche dalla decisione impugnata, veniva a basarsi anche su altri due parametri -anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento e carico familiare -in ordine ai quali nulla risulta essere stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio, nonostante proprio la decisione impugnata riferis ca che l’odierno ricorrente incidentale NOME COGNOME si era classificato primo nella graduatoria in virtù, non RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali, bensì perché iscritto da più tempo nelle liste di collocamento.
Sarebbe stato quindi onere del ricorrente individuare per quali ragioni il profilo reddituale dovesse ritenersi comunque prevalente
rispetto agli altri parametri pur richiamati nella procedura di bando e -come appena visto -valutati in misura anche preponderante nella determinazione del vincitore.
In secondo luogo, è da ritenere che correttamente la Corte territoriale abbia escluso dall’ambito dei redditi dell’anno 2004 e cioè i redditi individuati come uno dei parametri nella procedura di selezione -l’indennità di disoccupazione percepita dall’odierno ricorrente incidentale in relazione all’anno 2003, in quanto soggetta a tassazione separata.
L’opzione interpretativa seguita dal giudice di merito , infatti, risulta conforme ai principi desumibili anche dalla decisione della Corte costituzionale 11 luglio 1996, n. 287, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 16, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l’indennità di disoccupazione, e ciò in quanto – premesso che la omessa espressa indicazione di detta indennità tra i redditi sottoposti al sistema speciale della tassazione separata non consente di colmare tale lacuna in via interpretativa, con la conseguenza che il trattamento di disoccupazione viene di fatto ad essere assoggettato al regime meno favorevole del cumulo dei redditi; e considerato che l’indennità in oggetto spetta in luogo della retribuzione che viene a mancare per motivi indipendenti dalla volontà dei prestatori di lavoro – la stessa indennità deve soggiacere al medesimo regime fiscale previsto per il reddito di lavoro dipendente ove venga, come nella fattispecie, corrisposta in periodo di imposta successivo a quello di riferimento.
La ratio della tassazione separata è, infatti, quella di evitare il determinarsi di una applicazione iniqua del meccanismo della progressività dell’IRPEF, e deve a maggior ragione valere riguardo
all’indennità di disoccupazione involontaria, la quale mira proprio a dare attuazione al precetto dell’art. 38, secondo comma, Cost., che riconosce ai lavoratori che si trovino in quella condizione, il diritto sociale ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Risulta quindi conforme a diritto la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa -peraltro tenendo conto anche del contenuto complessivo (si sottolinea: complessivo) del parere dell’RAGIONE_SOCIALE, in quella sede invocato dall’odierno ricorrente , e ferma restando la non vincolatività dei pareri resi dall’Ente impositore in ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 35098 del 29/11/2022; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6699 del 21/03/2014) -ha concluso che, poiché l’indennità di disoccupazione si riferiva a prestazioni riferite all’anno 2003 , sebbene percepite nell’anno 2004, l’indennità medesima era soggetta a tassazione separata e non doveva essere computata nei redditi 2004.
Né -si aggiunge per completezza -può in alcun modo valutarsi il profilo del tutto nuovo dedotto alle pagg. 11-12 del ricorso e riferito all’indennità di disoccupazione che il ricorrente incidentale avrebbe ulteriormente percepito nel 2005 con riferimento all’anno 2004, trattandosi, appunto, di questione nuova che non risulta essere stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento di quelli ulteriormente formulati nonché l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso principale deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore di entrambi i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale con assorbimento dell’incidentale ;
condanna il ricorrente principale a rifondere a entrambi i controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascuno dei medesimi in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 8 febbraio