Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1680 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 21182/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova R.G. 1690/2023, cron. 4639/2023, depositata il 14-7-2023,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-12026 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 1-9-2011 n. 150 depositata il 14-7-2023 il Tribunale in composizione collegiale di Padova, decidendo il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora interessa, ha riconosciuto i compensi per l’attività svolta avanti il
OGGETTO:
compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili
RG. 21182/2023
C.C. 20-1-2026
Tribunale di Padova dall’avvocato quale difensore della società nell’importo finale di € 2.198,79, determinato previa detrazione dei pagamenti già eseguiti; rigettata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla società, l’ha condannata al pagamento di tale importo, con interessi e spese di lite.
2.RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cod. proc. civ. deducendo l’assenza, apparenza, illogicità, contraddittorietà o perplessità della motivazione, la società ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata , senza alcuna spiegazione, abbia operato detrazione , dall’importo al lordo di accessori, di due importi già pagati -€ 1.200,00 per onorari del domiciliatario ed € 2.559,66 per acconti imponibili- al netto degli accessori.
1.1.Il motivo è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, e altresì fondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. ; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da
manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598, per tutte).
Nella fattispecie l ‘ordinanza impugnata, per l’attività svolta nella causa avanti il Tribunale di Padova, ha riconosciuto i compensi per le tre fasi nei valori medi dello scaglione fino a € 52.000,00 ex d.m. 55/2014 per il totale di € 5.634,00, al quale ha aggiunto il rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, così quantificando l’importo complessivo di € 8.220,68 comprensivo degli accessori. Da tale importo complessivo ha detratto, tra gli altri, gli importi di € 1.200,00 ‘detrazioni onorari versati al domiciliatario’ e di € 2.559,66 ‘acconti imponibili’ e perciò importi al netto degli accessori. I n questo modo, l’ordinanza è incorsa nella violaz ione dell’art. 1193 cod. civ. consistita nell’utilizzare nell’operazione parametri non omogenei -per il minuendo l’importo comprensivo degli accessori e per il sottraendo l’ importo al netto di accessori-, così inficiando il risultato della quantificazione del credito residuo dell’avvocato. Ciò, senza neppure tentare di dare una qualche spiegazione sulla scelta eseguita, con la conseguenza che sotto questo profilo la motivazione è anche assolutamente mancante, come lamentato dalla ricorrente.
2.Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia esaminato l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla società.
2.1.Il motivo, da qualificazione come proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., è infondato.
Deve farsi applicazione del principio secondo il quale non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia ; ciò, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 2 26-9-2024 n. 25710, Cass. Sez. 2 13-8-2018 n. 20718, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155).
L’ordinanza impugnata, seppure non abbia espressamente esaminato l’eccezione di prescrizione presuntiva, l’ha implicitamente rigettata, perché ha parzialmente accolto la domanda del professionista e ha anche espressamente rigettato l ‘eccezione di inadempimento sollevata dal cliente . E’ evidente la correttezza di tale implicito rigetto dell’eccezione di prescrizione, in quanto l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta; tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l’ an della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, ma anche allorché contesti il quantum (Cass. Sez. 2 20-62023 n. 17591, Cass. Sez. 6-2 5-6-2019 n. 15303, Cass. Sez. 2 1412-2017 n. 30058). Nella fattispecie la società cliente, sostenendo l’inadempimento del professionista nei termini esposti dall’ordinanza impugnata, per il fatto che aveva svolto attività sostanzialmente inu tile, aveva contestato l’ an della pretesa e in questo modo aveva ammesso che l’obbligazione non era stata estinta.
3.In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Padova in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 20-1-2026
La Presidente NOME COGNOME