Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 17147 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
Dott. NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere COGNOME
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10836/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso il loro studio in ROMA INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
IRAGIONE_SOCIALE. (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso la PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto: pubblico impiego indennità buonuscita -onorari professionisti legali enti pubblici non economici –
avverso la sentenza n. 89/2024 della CORTE D ‘ APPELLO di ANCONA, depositata il 23/02/2024 R.G.N. 89/2023, pubblicata in data 11/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, l’INAIL esponeva che: l’avv.to NOME COGNOME, già avvocato dipendente fino al 30/03/2010, aveva percepito il trattamento di fine servizio calcolato in base a stipendio tabellare, stipendio di anzianità, indennità di coordinamento ed integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali; – l’Istituto aveva richiesto al COGNOME la restituzione della quota medesima, ammontante ad euro 266.316,69.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e, ritenuta l’eccepita prescrizione decennale del credito inerente alle erogazioni effettuate in epoca anteriore al 17 maggio 2012, condannava il convenuto a restituire all’Inail la somma di euro 1.578,45, oltre accessori di legge, quindi compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza l’Inail proponeva appello, censurando la decisione del primo giudice di ritenere inidonea a fini interruttivi la lettera inviata al debitore il 6 giugno 2014, nonostante il chiaro tenore della stessa, consacrante in modo univoco la ‘…finalità di interrompere la prescrizione…’, quindi di assegnare valenza interruttiva alla sola lettera dell’8 luglio 2021, peraltro sull’erroneo presupposto che il termine di prescrizione del diritto a ripetere l’indebito dovesse decorrere da ciascuno dei parziali versamenti eseguiti in distinte tranches a giugno 2010 e a gennaio 2011, laddove il dies a quo di decorrenza non poteva che individuarsi nel momento della definitiva determinazione dell’intero importo spettante a titolo di TFS all’ex dipendente, coincidente con il versamento dell’ultima rata a maggio 2012.
COGNOME in via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza impugnata per essere stato con essa escluso che la componente
retributiva degli onorari e delle competenze liquidati in costanza di rapporto agli Avvocati dipendenti dell’Inail rientrasse nella nozione di ‘stipendio annuo complessivo in godimento’ di cui agli artt. 13 e 26 L. 70/1975; in proposito, ha dedotto l’omessa considerazione da parte del primo giudice circa l’effettiva portata delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione richiamate dal Tribunale (nn. 7154 e 7158 del 2010), rese con riferimento a fattispecie inerenti ad emolumenti non aventi carattere stipendiale, nonché a diverse categorie di dipendenti; evidenziava che, in ogni caso, i giudici di legittimità avessero chiarito come fossero assimilabili alla voce stipendiale di base ‘…le integrazioni retributive correlate all’anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è sostanzialmente equivalente, ai fini in esame ai passaggi definiti di classe stipendiale …’ ; che gli onorari degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici andavano assimilati allo stipendio-base in quanto nella sostanza equivalevano ad integrazioni retributive correlate all’anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione; che l’aggettivo ‘complessivo’, utilizzato per qualificare lo stipendio annuo da assumere come base di calcolo dell’indennità di anzianità, rivelava la volontà del legislatore di considerare non solo lo stipendio ‘base’, ossia quello tabellare, ma anche tutti i compensi costituenti la retribuzione normale, fissa e continuativa, del dipendente nell’ultimo anno di attività; che gli onorari, al pari dello stipendio, erano legati alla ‘presenza in servizio’ e subivano riduzione, nella stessa misura, in caso di aspettativa volontaria, come stabilito dallo stesso INAIL nella Circolare n. 33 del 2013 – punto 7.1; che, inoltre, la quota degli onorari era soggetta, al pari dello stipendio, a contribuzione previdenziale ed era pagata nel cedolino dello stipendio ad ogni quadrimestre; che, quindi, gli onorari relativi alle cause gestite dall’avvocatura dell’Inail erano da considerarsi un elemento retributivo fisso, espressamente ricondotto dall’art. 26, quarto comma, della legge n. 70/1975 al trattamento economico del personale degli enti pubblici ivi
disciplinato, mediante rinvio agli accordi sindacali in tema di determinazione della misura percentuale, così come era avvenuto in sede di attuazione con l’art. 30 D.P.R. n. 411/1976. COGNOME evidenziava che l’art.13 l.n.70/75 dovesse essere letto in logica correlazione con il successivo art.26, così da includere nella base di computo dell’indennità di anzianità quel ‘trattamento economico di attività’, attribuito, ai sensi del quarto comma dello stesso art.26, ad una determinata categoria del personale degli Enti del parastato; aggiungeva che il criterio dell’esclusione degli onorari dalla componente retributiva avrebbe determinato un’ingiustificata disparita di trattamento economico degli Avvocati degli Enti rispetto agli altri Dirigenti, tenuto conto che questi ultimi vedevano incluse nel calcolo del TFS molte voci retributive corrispondenti a trattamenti accessori; infine, l’appellante incidentale censurava la decisione del Tribunale di fare acritica applicazione dell’articolo 2033 cod. civ., senza tener conto del principio di tutela del legittimo affidamento e addirittura escludendo che la fattispecie di causa integrasse un’ipotesi di legittimo affidamento.
La Corte distrettuale accoglieva parzialmente l’appello, condannando il COGNOME al pagamento di quanto richiesto dall’INAIL.
La Corte d’appello di Ancona faceva applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. ord. N. 709/2012 con richiamo a S.U. n. 7158/2010), ossia che la locuzione, quale base di calcolo, «stipendio complessivo annuo» contenuta nell’art. 13 legge n. 70/1975, norma rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avevano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, ha valenza tecnico-giuridica, sicché devono ritenersi computabili nella indennità di anzianità solamente le voci retributive dello stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari; inoltre devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non
applicabili, le disposizioni regolamentari – come quelle dell’INAIL – che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi.
L’INAIL ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, intestato ‘Violazione degli artt. 1334, 1335, 2943, 2944, 2946 e 2948 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)’ si impugna la decisione della Corte di merito per non aver ritenuto estinto per prescrizione l’asserito diritto di credito dell’ INAIL derivante dal ricalcolo del TFS.
Con il secondo motivo di ricorso, intestato ‘Violazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dell’art. 2, comma 7, L. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D.Lgs. 165/2001, e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70′ (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)’ si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto inderogabile l’art. 13 L. 70/1975, per aver violato l’art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi del quale, in continuità con l’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639, la disciplina del trattamento di fine servizio del personale dipendente dell’INAIL era di competenza del Consiglio di amministrazione dell’ente attraverso l’adozione di apposito regolamento, nonché per aver escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legale del trattamento di fine servizio del personale degli enti pubblici non economici.
III. Con il terzo motivo di ricorso, intestato ‘Violazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, laddove non falsamente applicato (art.360, n.3, c.p.c.)’, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la componente stipendiale degli onorari erogata al ricorrente non
rientri nella nozione di stipendio annuo complessivo in godimento di cui all’art. 13 L. 70/1975.
Con il quarto motivo di ricorso intestato ‘Falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e violazione degli artt. 1429, 1431, 1442 e 2033 cod. civ., nonché dell’art.1 del Protocollo n.1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023 (art.360, n.3, c.p.c.).’ si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fond ata l’azione di ripetizione di indebito dell’INAIL ed escluso la violazione del principio del legittimo affidamento del ricorrente.
Ciò posto, rileva il Collegio che l’avv.to NOME COGNOME quale difensore del ricorrente, ha formulato nella memoria ex art. 380 bis .1. cod. proc. civ. istanza di rinvio per la discussione alla pubblica udienza prospettando il ricorso la «soluzione di questioni di diritto di particolare rilevanza, che vanno dalla corretta qualificazione giuridica dell’indennità di anzianità agli effetti della successione delle leggi nel tempo, alla corretta interpretazione e applicazione dei principi enunciati da questa Corte con le sentenze a SS.UU. n. 7154/2010 e n. 7158/2010 e alla rilevanza della tutela dei diritti quesiti».
L’udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce invero il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
La presente causa riveste indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024 sulle questioni di diritto che vengono agitate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione