SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5210 2025 – N. R.G. 00007090 2022 DEPOSITO MINUTA 29 11 2025 PUBBLICAZIONE 29 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del AVV_NOTAIO Unico AVV_NOTAIO COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7090/2022 R.G. promossa da:
(c.f.: ) nata a Torino in data DATA_NASCITA e residente in Torino, INDIRIZZO C.F.
elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore in data 15.9.2023
– ATTRICE-
contro
, in persona dell’amministratore pro tempore con sede in Torino, INDIRIZZO, (p. i.v.a. ) elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta P.
-CONVENUTO
e con l’intervento di
, in qualità di titolare della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, corrente a TORINO, in INDIRIZZO, p.iva , P.
elettivamente domiciliata in TORINO, INDIRIZZO presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato allegato all’atto di costituzione
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: risarcimento ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
‘Voglia l’On. Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, – condannare, per le causali in fatto ed in diritto di cui in narrativa, il
, in persona dell’Amministratore pro
–
tempore, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e l’i.i.
, in persona del titolare pro tempore ai sensi degli artt. 2049 e 2051 c.c., in solido e/o in concorso tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti da parte attrice nell’occorso sinistro del 05/05/2018 e quantificati in € 23.950,50 o in quell’altra minore o veriore somma accertanda in corso di causa, a titolo di danno non patrimoniale permanente e temporaneo secondo le risultanze condivise di CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito sino al soddisfo;
-€ 1.019,50 a titolo di rimborso di tutte le spese mediche dalla stessa sostenute per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
-€ 610,00), oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, a titolo di rimborso, in favore dell’attrice dei costi di CTP sostenuti;
-€ 732,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo a titolo di rimborso, in favore dell’attrice del costo corrisposto al CTU.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V .A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrende, ivi compresa imposta di registro, di cui si chiede la distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.’
Per parte convenuta Condominio:
‘Piaccia all’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
In via principale dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande attoree per i motivi esposti e documentati e per l’effetto rigettarle, non sussistendo in capo al convenuto responsabilità alcuna, per qualsivoglia titolo o ragione, nella condotta e nei fatti esposti da parte attrice, mandando assolto il conchiudente da ogni avversaria pretesa.
In via subordinata, senza inversione dell’onere probatorio e dichiarando sin d’ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove, nel denegato caso di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuta l’ in persona dell’omonima titolare sig.ra (c.f. ) corrente in Torino, INDIRIZZO
Margherita n.207 (p. i.v.a. ) a manlevare e tenere indenne il P.
dal pagamento delle somme dovute a parte attrice a titolo di risarcimento del danno per la somma di
euro 24.552,35 o veriore accertanda in corso di causa e per l’effetto condannare la terza chiamata al pagamento diretto in favore di parte attrice di tutte le somme accertate e provate se e come effettivamente dovute, comprensive di capitale, interessi e spese di giudizio comprese quelle del convenuto.
Respingere la domanda di inefficacia di chiamata in causa del terzo ditta individuale
e di estromissione della stessa dal giudizio
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge, ivi comprese spese di CTU.
Per la terza chiamata
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare l’improcedibilità della domanda per il mancato invito alla negoziazione assistita; in via di estremo subordine
-dichiarare l’inefficacia della chiamata di terzo per assenza della delibera assembleare che autorizzi l’AVV_NOTAIO a resistere in giudizio e chiamare in causa la società scrivente e per l’effetto estromettere dal presente giudizio la ‘RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE ( ), in persona della titolare sig.ra NOME COGNOME per tutti i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati; P.
NEL MERITO: IN INDIRIZZO
rigettare integralmente le domande formulate dalle controparti perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;
IN INDIRIZZO
-accertare e dichiarare un concorso di colpa nella misura del 50% tra parte attrice e la
, o quella maggiore o veriore percentuale accertanda in corso di causa;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta dalla sig.ra al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente verificatosi in data 5.5.2018, verso le ore 9.15, quando, uscendo dalla propria abitazione sita al primo piano dello stabile di Torino, via
INDIRIZZO, scendendo le scale in compagnia del marito la signora è caduta a terra.
La causa, originariamente proposta dinanzi al tribunale di Ivrea, è stata riassunta dall’attrice dinanzi al Tribunale di Torino in ragione della declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale adito in data 11.2.2022.
Nel proprio atto introduttivo la sig.ra ha allegato che al momento della caduta -verificatasi quando l’attrice si trovava all’altezza della seconda rampa di scale la pavimentazione delle scale era bagnata, dando atto che tale circostanza non risultava essere stata segnalata né dal , né dalla società di pulizie presente al momento del sinistro.
L’attrice ha quindi allegato di essere stata soccorsa dal marito e di essere stata trasportata presso il Pronto soccorso del Presidio CTO ove veniva diagnosticata una ‘ frattura somatica amielica t11 e dist ttdx ‘; precisava quindi di avere riportato un danno permanente valutato dal proprio medico -legale nella misura del 9-10% (oltre al periodo di inabilità temporanea).
Dato atto del mancato riscontro da parte del alle richieste risarcitorie formulate in via stragiudiziale, l’attrice ha invocato l’art. 2051 c.c., individuando quale custode e soggetto obbligato il Condominio, a prescindere dall’affidamento della pulizia delle scale ad una RAGIONE_SOCIALE specializzata, ritenendo non potersi qualificare come abnorme o del tutto eccezionale la propria condotta.
L’attrice ha concluso instando per la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito, quantificato in complessivi € 24.552,35 compresa – nella liquidazione del danno permanente – la personalizzazione nella misura del 10%.
La domanda attorea è stata contestata dal il quale -ritualmente costituito già dinanzi al Tribunale di Ivrea -ha dato atto di non essere a diretta conoscenza di quanto realmente accaduto e, confermando l’affidamento dell’attività di pulizia delle parti comuni dello stabile all’RAGIONE_SOCIALE, ha ribadito l’insussistenza di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c. osservando che la ricostruzione del fatto offerta dall’attrice era indicativa di una responsabilità esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE NOME, già terza chiamata dinanzi al Tribunale di Ivrea, da ascriversi ad una condotta negligente della stessa, tenuta pertanto a manlevare il da ogni eventuale avversaria richiesta e/o condanna.
Nel merito parte convenuta ha sottolineato l’onere probatorio in capo al danneggiato con riferimento alla prova del fatto storico allegato ed ha contestato la quantificazione del danno proposta dall’attrice, anche in punto personalizzazione, non essendo stata dimostrata la sussistenza di elementi e circostanze idonei a supportare tale richiesta.
Autorizzata la chiamata in causa della , la terza chiamata ha eccepito preliminarmente l’inefficacia della chiamata da parte del per assenza della delibera assembleare di autorizzazione alla chiamata della terza RAGIONE_SOCIALE, instando quindi per la propria estromissione dal giudizio.
Nel merito, l’RAGIONE_SOCIALE ha posto l’accento sull’onere probatorio che grava in capo al danneggiato che invoca l’art. 2051 c.c. contestando la quantificazione del danno operata dall’attrice ed instando, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata, quantificato nella misura almeno pari al 50%.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono stati ammessi i capitoli di prova dedotti dall’attrice e dalla terza chiamata quindi, espletato l’interrogatorio formale dell’amministratore del , è stata disposta CTU medicolegale e all’esito, in assenza di contestazioni, sulle conclusioni in epigrafe riportate all’udienza del 3010.2025, previa discussione orale ex art. 281 sexies .p.c., la causa è stata trattenuta a decisione.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, pare opportuno richiamare i principi generali elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla responsabilità da cose in custodia, con particolare riguardo ai profili inerenti gli oneri probatori gravanti sulle parti.
E’ noto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta previsione, peraltro, ‘ non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità’ (v. Cass. 14.6.2024, n. 16666e, ex multis, Cass. n. 15761/16).
Più precisamente, si è osservato che la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all’art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cioè la prova che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Ne consegue che, con particolare riferimento all’ipotesi di cadute in aree soggette a custodia, in tanto può configurarsi una responsabilità del soggetto custode ex art. 2051 c.c. in quanto il danneggiato offra la prova che la caduta stessa sia stata cagionata dalla res quale conseguenza normale del suo movimento e delle sue specifiche condizioni, non potendo ritenersi che il custode sia chiamato a risarcire qualunque ipotesi di danno verificatosi durante il mero utilizzo della cosa stessa.
La Cassazione ha ribadito che ‘ non può infatti ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l’evento si sia semplicemente verificato in quell’area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in
un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali ‘ (v. Cass. 27.12.2023, n. 35991).
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, ‘ è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall’attore la dinamica del fatto, per quest’ultima intesa la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti ‘ (v. Cass. cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre in primo luogo verificare se parte attrice abbia fornito idonea prova del verificarsi dell’evento dannoso, delle sue modalità e, quindi, del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
L’esame delle complessive risultanze processuali consente di ritiene che l’attrice non abbia assolto a tale onere probatorio, non potendo ritenersi accertate in modo esaustivo le modalità della caduta, rilevanti ai fini della prova del fatto storico, né offerta la prova del nesso di causalità tra le prospettate condizioni del bene in custodia -costituito dalla rampa delle scale comuni posta a collegamento tra il primo piano e il piano terreno dello stabile di INDIRIZZO, in Torino, bagnata a causa delle pulizie -e l’allegato danno conseguente alla caduta della
Esaminando l’atto introduttivo del giudizio deve rilevarsi che l’attrice ha descritto il sinistro dando atto di ‘ essere caduta, …, mentre scendeva le scale indossando un paio di mocassini, raggiunta la seconda rampa di scale ‘, aggiungendo che, ‘ nel tentativo di alzarsi, .., si accorgeva che la caduta era stata determinata dalla presenza di pavimentazione bagnata lungo la rampa di scale percorsa ‘, dando altresì atto che ‘ la prima rampa di scale, già percorsa,…, risultava asciutta ‘ (v. citazione in atti, pag. 2).
L’allegazione attorea appare estremamente generica in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, non avendo l’attrice indicato, né individuato, il punto esatto della caduta, né espressamente descritto la dinamica del fatto, né riferito di essere ‘scivolata’ a causa della pavimentazione bagnata.
Solo dall’intero complesso dell’atto introduttivo può ricavarsi che, secondo l’attrice, la caduta sarebbe stata determinata dalla pavimentazione bagnata, resa quindi pericolosa, in ragione delle pulizie in corso, avendo la stessa attrice imputato al convenuto la responsabilità derivante da un’omessa vigilanza in ordine alle modalità di esecuzione delle pulizie affidate all’RAGIONE_SOCIALE e lamentato la mancata segnalazione della presenza di pavimento bagnato.
Nessuna documentazione fotografica risulta prodotta in atti dalla quale evincere lo stato dei luoghi, né la descrizione offerta dall’attrice consente di collocare la caduta in prossimità di un gradino delle scale, ovvero sul ‘pianerottolo’ della rampa asseritamente bagnata.
La descrizione del sinistro riportata non offre neppure elementi dai quali evincere l’effettiva e obiettiva pericolosità del bene in custodia, non essendo riferite circostanze tali da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell’evento dannoso.
All’esito del giudizio deve ritenersi che la genericità della descrizione del fatto contenuta nell’atto introduttivo non sia stata superata, non potendo dirsi raggiunta, neppure alla luce degli elementi probatori emersi nell’istruttoria orale, la prova della dinamica del sinistro, né la sussistenza di un nesso di causa tra sinistro e il bene in custodia.
Se, infatti, può ritenersi circostanza pacifica che l’odierna attrice sia caduta, la mattina del 5.5.2018 verso le ore 9.15, scendendo le scale dello stabile condominiale sito in Torino, INDIRIZZO e possa, altresì, ritenersi provato che al momento del verificarsi della caduta presso lo stabile in oggetto fossero in corso le operazioni di pulizia delle scale comuni ad opera della
non può invece dirsi accertata la modalità della caduta.
Il teste , genero della danneggiata, pur avendo confermato che l’attrice si trovava presso la seconda rampa di scale, non ha assistito alla caduta, né ha riferito circostanze utili ad accertare le condizioni degli scalini e della stessa rampa.
Il teste, infatti, si è limitato a riferire che al momento del suo arrivo sul posto -pressochè nell’immediatezza del sinistro la pavimentazione lungo la rampa di scale dove si trovava la dopo la caduta era ancora bagnata, confermando come la rampa già percorsa dall’attrice fosse invece asciutta, senza peraltro offrire ulteriori particolari circa le condizioni della pavimentazione, non avendo riferito la presenza di anomalie della scala, né confermato la scivolosità della pavimentazione.
La teste , dipendente della e incaricata delle pulizie il giorno del sinistro, ha precisato di non aver assistito alla caduta ‘ perché ero sotto, all’ingresso ‘, confermando che le operazioni di pulizia erano in corso segnalate dalla presenza del cartello ‘ pavimento bagnato’ posizionato ‘ sul pianerottolo dell’ingresso, prima della rampa ‘.
Le dichiarazioni testimoniali riportate non offrono la prova delle modalità con le quali si è verificata la caduta, né elementi dai quali evincere che lo stato dei luoghi presentasse una situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell’evento dannoso.
Nessun elemento utile può ricavarsi dalla documentazione medica prodotta da parte attrice, non risultando nel verbale di Pronto soccorso alcuna descrizione del sinistro riferita dalla paziente, risultando genericamente indicata una ‘caduta dalle scale questa mattina’.
La carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro non può essere colmata neppure alla luce della dichiarazione resa dal marito dell’attrice, sig. prodotta in atti quale doc. n. 1c di parte attrice.
Pur costituendo prova atipica liberamente valutabile -trattandosi di dichiarazione scritta proveniente da un terzo -tale documento non offre elementi di prova sufficienti e idonei a ritenere che l’attrice sia caduta a causa della pavimentazione bagnata delle scale.
Il sig. riferisce che l’attrice sarebbe caduta in quanto scivolata sulla pavimentazione bagnata, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra; aggiunge che il pavimento era troppo bagnato circostanza che
sarebbe stata prontamente segnalata alla persona presente in loco dell’ -e non vi era alcuna segnalazione delle pulizie in corso.
Come già evidenziato, la stessa attrice non offre una ricostruzione così precisa del fatto, non riferendo in alcun modo nell’atto di citazione né nel contesto degli atti ulteriori -di ‘ essere scivolata su pavimentazione bagnata ‘, di aver perso l’equilibrio e di essere caduta a terra.
Neppure dà atto della circostanza che la pavimentazione della seconda rampa di scale fosse resa scivolosa e pericolosa dalla presenza di una quantità eccessiva di acqua.
Tali circostanze non hanno trovato alcun riscontro neppure nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste pur avendo raggiunto l’attrice ‘ dove era caduta, cioè alla seconda rampa di scale ‘ non ha riferito che il pavimento della seconda rampa di scale fosse ‘ troppo bagnato ‘, né ha riferito della pericolosità della pavimentazione circostanza che, qualora presente, certo avrebbe costituito elemento del quale lo stesso si sarebbe avveduto e ricordato, tenuto conto che lo stesso ha dichiarato di essere giunto sul posto nell’immediatezza del sinistro -‘ sono corso subito da lei, avevo la macchina sotto casa e ci avrò messo circa quattro minuti ‘ -e di aver personalmente sollevato l’attrice e di averla accompagnata alla macchina.
In assenza di elementi ulteriori, certi e oggettivi, non può dirsi raggiunta, neppure in via presuntiva, la prova che la caduta della signora sia stata causata proprio dalla pavimentazione bagnata della rampa di scale condominiali.
Come già evidenziato, il semplice fatto che la pavimentazione fosse bagnata, non comporta automaticamente che fosse intrinsecamente pericolosa, in assenza di elementi da cui poter desumere, in concreto, lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, quindi, ricostruire l’esatta dinamica della caduta. Alla luce degli elementi esposti, la genericità delle prove offerte e acquisite in corso di causa, non consentono di ritenere che la danneggiata abbia assolto all’onere probatorio su di lei gravante in ordine alla prova delle modalità di verificazione del fatto storico e, quindi, in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra il bene in custodia e il danno verificatosi: tali considerazioni comportano il rigetto della domanda attorea.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda proposta, in via subordinata, dall’attrice ai sensi dell’art. 2043 c.c.
E’ sufficiente rilevare che, una volta esclusa l’avvenuta prova della dinamica del sinistro ed esclusa, quindi, per tale ragione, la sussistenza di una responsabilità oggettiva del convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve, a maggior ragione, escludersi la responsabilità colposa dello stesso ex art. 2043 c.c. in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l’evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già esposte.
I n assenza di prova certa del fatto storico nei termini prospettati dall’attrice peraltro già a monte
carenti in punto allegazione -nessun sicuro apprezzamento in ordine al nesso causale può essere concretamente svolto e, pertanto, nessuna prova può ritenersi fornita.
Peraltro, anche volendo diversamente ritenere, la dimostrazione del nesso causale non potrebbe ritenersi integrata non avendo l’attrice idoneamente assolto all’onere di provare nei termini prospettati un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi della caduta nonostante l’adozione di un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.
III
A fronte del rigetto delle domande attoree, non vi è ragione di procedere ad esaminare la domanda subordinata di manleva svolta dal convenuto, se non con riguardo alle statuizioni inerenti le spese processuali.
IV
La regolazione delle spese processuali segue il principio di soccombenza quanto ai rapporti tra parte attrice e il convenuto.
Tali spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in ragione del valore della controversia, della sua natura, delle questioni non eccessivamente complesse trattate e dell’attività processuale concretamente svolta, devono essere quantificate secondo i valori medi, ridotti per la fase introduttiva e decisionale e così, quantificate in complessivi € 3.839,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Anche le spese della terza chiamata gravano sull’attrice, in forza dell’insegnamento della Corte di Cassazione in ragione del quale le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico del convenuto totalmente vittorioso solo quando la domanda di garanzia dallo stesso svolta sia palesemente infondata, dovendo, in diversa ipotesi, essere poste a carico della parte attrice che, introducendo una domanda risultata infondata, vi ha dato causa (v. Cass. 3.2.2025, n. 2520).
Nel caso di specie, invero, la chiamata della si è resa necessaria in ragione della domanda di condanna svolta dall’attrice nei confronti del
e l’iniziativa di quest’ultimo non può ritenersi palesemente arbitraria in ragione dell’onere di custodia gravante sull’RAGIONE_SOCIALE in occasione dello svolgimento dell’attività demandata.
Tali spese, ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in ragione del valore della controversia, della sua natura, della semplicità delle questioni trattate e della concreta attività processuale svolta, sono quantificate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento e, così, in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa devono definitivamente essere poste a carico di parte attrice soccombente.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta le domande proposte da parte attrice;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda subordinata di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata;
condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.839,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge;
condanna parte attrice a rimborsare alla terza chiamata , in qualità di titolare della ditta individuale le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed IV A sugli importi imponibili come per legge;
pone , nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, in data 29.11.2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME