Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21264 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
OPPOSIZIONE ALL’ ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19464/2022 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente –
contro
RICCHIUTO NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza n. 255/2022 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, depositata il giorno 25 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
in forza della sentenza n. 976/2013 del Tribunale di Brindisi (recante scioglimento della comunione su beni immobili esistente tra NOME, NOME e NOME COGNOME, proprietari per il 50% dei
cespiti, e NOME COGNOME e NOME, titolari della residua quota del diritto dominicale, nonché ordine di rilascio delle quote assegnate), NOME e NOME COGNOME intimarono precetto nei riguardi di NOME COGNOME e NOME;
gli intimati dispiegarono opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo, in estrema sintesi, la nullità (per vizio di composizione del giudice) della sentenza posta a base della intimazione e la sua inidoneità a costituire titolo per l’e secuzione forzata, dacché generica nella individuazione delle quote;
all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Trib unale di Brindisi rigettò l’opposizione;
pronunciando sull’appello interposto dagli originari opponenti, con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello leccese, rilevato – in via officiosa – che la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 976/2013 era stata dichiarata nulla in sede di appello, ha accolto l’opposizione e disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi illustrati da memoria;
non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
preliminarmente, non può essere accolta l’istanza del ricorrente di trattazione del presente ricorso congiunta a quello recante il numero di RNUMERO_DOCUMENTO, in difetto, se non del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ. , quanto meno anche di ragioni di opportunità, per l’evidente diversità della causa petendi azionata;
con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di una serie di norme (artt. 99, 112, 615, 617, 91, 336, 345 e 474 cod. proc. civ.) si censura la sentenza impugnata per aver rilevato di ufficio la sopravvenuta insussistenza del titolo esecutivo (peraltro, nemmeno riscontrabile, dacché all’originario titolo se ne era sostituito un altro), in spregio al principio per cui il thema decidendum delle opposizioni è definito dalla domanda dell’opponente, formulata nell’atto introduttivo;
la doglianza è infondata;
la sentenza che, all’esito del giudizio di appello, dichiari la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva) , quand’anche , contestualmente, adotti una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, configura una fattispecie di caducazione del titolo esecutivo, non già di trasformazione;
invero, la caducazione del titolo consiste nel venir meno di un provvedimento giudiziale, contrassegnata dall’irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva e dall’impossibilità di una sua reviviscenza, quale conseguenza dell’ulteriore ordinario svi luppo del processo di sua formazione (si pensi alla revoca di un’ordinanza interdittale) con riconoscimento della carenza dei suoi presupposti in rito o di merito, ovvero di una successiva ed eventuale fase dello stesso (ad esempio, l’accoglimento integrale dell’opposizione a decreto ingiuntivo) , oppure ancora dell’esplicazione di un grado di impugnazione (riforma totale in appello della sentenza resa in primo grado);
la trasformazione del titolo, invece, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi giù compiuti, si realizza quando ad un titolo di formazione giudiziale intrinsecamente provvisorio – azionato esecutivamente – si sostituisca un altro provvedimento, recante una statuizione avente eguale idoneità alla coazione, ma affermativa di un diritto per contenuto o quantità diverso da quello riconosciuto nel titolo
originario, provvedimento emesso nell’àmbito del medesimo giudizio oppure all’esito dello svolgimento di un grado di impugnazione;
ciò posto, quale precipitato logico-giuridico del principio della immanenza del titolo esecutivo, ovvero della sua natura di condizione necessaria e sufficiente dell’azione esecutiva, la caducazione del titolo è evento rilevabile di ufficio tanto dal giudice dell’esecuzione – a m o’ di controllo sull’esistenza e sulla persistenza del fondamento legittimante l’azione esecutiva – quanto (in via di eccezione rispetto alla normale inammissibilità di ragioni di contestazioni diverse da quelle dedotte con i motivi de l ricorso introduttivo dell’opposizione esecutiva : Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387) d al giudice dell’opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione;
concetto già nitidamente espresso da questa Corte: « se è vero, infatti, che l’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d’ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell’esecuzione ha il potere – dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l’azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all’esecuzione l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione » (così, testualmente, Cass. 13/03/2012, n. 3977);
r.g. n. 19464/2022 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
c ostituendo l’esistenza di un valido titolo esecutivo il presupposto dell’iniziativa coattiva contro la quale si è reagito con l’opposizione, l’abilitazione al rilievo ex officio investe l’intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per Cassazione ( ex multis , Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 13/07/2011, n. 15363; Cass. 19/05/2011, n. 11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430, e così tante altre, sino alla remota Cass. 07/09/1955, n. 2578);
ben correttamente, dunque, la Corte d’appello salentina ha rilevato di ufficio la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale in virtù del quale era stato intimato il precetto per altre ragioni opposto;
con il secondo motivo, ancora per violazione di plurime norme, si censura il disposto accoglimento della opposizione, sull’assunto che, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, il giudizio di opposizione all’esecuzione (per altri motivi sp iegata) debba concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese di lite secondo soccombenza virtuale;
il motivo è fondato;
risolvendo contrasto di giurisprudenza manifestatosi (anche) nel suo àmbito, questa Corte, nella composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha enunciato il principio secondo cui in caso di esecuzione forzata intrapresa (o anche soltanto minacciata) sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all ‘ esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell ‘ opposizione, e le spese processuali regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (così Cass.,
Sez. U, 21/09/2021, n. 25478, ribadita, tra le varie altre, da Cass. 28/03/2022, n. 9899);
il doveroso ossequio al precedente impone pertanto la cassazione della gravata pronuncia, che da tale regula iuris si è discostata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia;
al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione