Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5670 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5670 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19823/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta difende
– ricorrente –
contro
Liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 794/2024 depositato dal Tribunale di Monza in data 15.7.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose istanza di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE , in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 -bis , comma 1, n. 2, c.c., per un credito di € 9.986, vantato a titolo di residuo compenso per l’a ttività professionale svolta in esecuzione di un incarico avente ad oggetto la «consulenza e assistenza nella formazione di un business plan per gli anni 2023-2028» e la «rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista dell’approvazione della richiesta di concordato in continuità».
Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal la curatrice della liquidazione giudiziale.
L’opposizione proposta da l professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Monza in composizione collegiale.
Contro il decreto del Tribunale, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La curatrice della liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: «Della illegittimità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1, lett. a), e 84, comma 2, del CCII, 1218 e 2236 e ss. c.c., 2751 -bis , comma 1, n. 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere confermato il provvedimento
con cui è stata rigettata l’ammissione al passivo del credito professionale relativo alla predisposizione del Business Plan -Piano industriale a sostegno del Piano Concordatario non presentati per mancato rilascio dell’attestazione dei dati contabili in ipotesi di concordato con riserva o cd. ‘in bianco’ nel quale la proposta di concordato preventivo con il piano e l’attestazione di veridicità dei dati possono essere predisposti successivamente alla presentazione della domanda e durante la pendenza dei termini concessi dal Tribunale».
Nel decreto impugnato si legge che la curatrice della liquidazione giudiziale aveva eccepito l’ inadempimento del professionista innanzitutto rilevando che «il business plan risulta redatto sulla base di scritture contabili inattendibili» e che, di fronte a tale eccezione, «l’opponente si è limitato ad affermare che il business plan era stato redatto sulla base delle scritture contabili consegnate dalla società e della documentazione allegata al ricorso ex art. 44 CCII, non potendo in alcun modo prevedersi il diniego dell’attestazione in ordine alla veridicità dei dati contabili pervenuto quasi due mesi dopo il conferimento dell’incarico da parte del professionista indipendente dott. COGNOME».
Nel ricorso per cassazione, da un lato, viene ribadita la tesi della impossibilità per l’attuale ricorrente di prevedere l’inattendibilità dei dati aziendali poi rilevata da lla professionista indipendente [« l’inammissibilità del concordato non poteva essere preventivamente verificata da parte del dott. COGNOME in quanto, sulla base dei documenti allegati al ricorso ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII (del 22/11/2022) da parte del RAGIONE_SOCIALE, e più in particolare, dai bilanci e dalle dichiarazioni fiscali, ciascuno con le relative ricevute di deposito sino all’anno 2021 (compreso), nonché dalle situazioni debitorie all’ottobre
2022, si poteva chiaramente evincere il contrario»] ; dall’altro lato, si afferma che il business plan venne effettivamente completato e fu redatto nel rispetto delle norme tecniche dettate e praticate per tale tipo di elaborati («Il ricorrente ha svolto senza dubbio il proprio mandato con competenza, diligenza e professionalità, secondo le c.d. linee guida che rappresentano un parametro di valutazione della condotta del professionista»).
Il ricorso è inammissibile.
2.1. La tesi secondo cui le scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE sarebbero state, in realtà, complete e attendibili attiene all’accertamento del fatto e non può essere prospettata in questa sede a fondamento della censura di un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il tribunale ha accertato che RAGIONE_SOCIALE versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origine impraticabile la redazione di un piano idoneo a sostenere una proposta di concordato preventivo o altra soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale. In tale contesto, la redazione del business plan -che è una parte essenziale di un piano di concordato basato sulla previsione di continuità aziendale (art. 87, lett. e , c.c.i.i.) -risulta anch’essa impossibile e, in ogni caso, se effettuata sulla base di dati aziendali non attendibili, del tutto inutile per il cliente del professionista incaricato (oltre che dannoso per i suoi creditori, nella misura in cui comporta la perdita di tempo prezioso rispetto all’avvio dell’unica soluzione dell’insolvenza in concreto praticabile e l’assunzione di costi non necessari).
Sulla base del l’ accertamento del fatto (qui insindacabile), si deve tenere fermo che il compito del professionista incaricato di redigere il business plan non si esaurisce nel corretto utilizzo
delle informazioni ricevute sui dati aziendali di partenza, ma implica anche il controllo sulla attendibilità di quei dati.
Ciò vale tanto più se si considera che l’incarico ricevuto dal ricorrente non aveva ad oggetto la semplice redazione del business plan , bensì la «consulenza e assistenza nella formazione di un business plan per gli anni 2023-2028, nonché nella rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista della approvazione della richiesta di Concordato in continuità». L’esplicita funzionalizzazione dell’incarico all’auspicato successo del concordato preventivo mette in ulteriore risalto quanto correttamente rilevato nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, laddove si afferma che «Il professionista incaricato di redigere il business plan non può … operare come una monade avulsa dal contesto in cui opera, ma deve necessariamente relazionarsi con continuità con tutti gli altri professionisti a vario titolo incaricati dal debitore per l’unico e comune obiettivo ».
È appena il caso di aggiungere che i dati aziendali sui quali la professionista indipendente espresse il suo giudizio di inattendibilità erano necessariamente i medesimi dati già utilizzati anche dal ricorrente per redigere il business plan ; sicché l’affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto prevedere il successivo giudizio negativo della professionista indipendente implica una sorta di confessione dell’omesso controllo preventivo di quei dati .
2.2. Una volta appurato che l’inadempimento eccepito dalla curatrice fallimentare consiste nell’avere reso la prestazione in un contesto -noto al professionista o che egli avrebbe dovuto conoscere -che la rendeva del tutto inutile, risulta irrilevante, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, l’affermazione del ricorrente di avere redatto il business plan in conformità alle regole dell’arte.
Non è stata infatti messa in discussione la correttezza del metodo utilizzato dal ricorrente per formulare previsioni economiche sulla base dei dati disponibili, bensì l’utilizzazione stessa di quei dati, senza un preventivo controllo in merito alla loro attendibilità.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e a gli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME