Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29589 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 10868/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.F. P_IVA), con sede in Roma, INDIRIZZO, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , come da mandato in calce al ricorso, in virtù dei poteri conferiti dal Condirettore Generale e Responsabile Corporate Affairs di RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, giusta procura per atto AVV_NOTAIO, in data 19 aprile 2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato il 29 aprile 2019 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti ed elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Bergamo, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1335/2021, pubblicata in data 22/10/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La questione oggetto del presente ricorso concerne l’acquisto da parte delle signore COGNOME di buoni postali fruttiferi per i quali è stato utilizzato un modello formulario appartenente alla precedente serie ‘P’, cui è stato apposto su entrambi i lati del buono un timbro recante la dicitura ‘P/Q’. All’atto della liquidazione dei buoni postali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, liquidato gli interessi applicabili alla serie ‘ Q ‘ , sebbene l’odierna parte controricorrente avesse richiesto l’applicazione , anche per il terzo decennio (per il quale la serie Q non recava previsione), della disciplina più favorevole della serie precedente ‘P’, posto che non era espressamente indicato sul titolo che la normativa sopravvenuta si applicasse oltre il primo ventennio previsto dalla legge.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva ritenuto che soltanto nei casi di modifica sopravvenuta in corso di rapporto per effetto di un D.M. successivo all’emissione dei buoni gli interessi d ovessero essere calcolati secondo le nuove condizioni previste dall’intervenuto DM , con conseguente applicazione dei nuovi tassi ai 17 B.P.F. sottoscritti antecedentemente all’entrata in vigore
del D.M. 13/06/1986. Per i tre B.P.F. appartenenti alla serie P/Q, che erano stati emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. citato , il Tribunale aveva viceversa ritenuto che gli interessi dovessero calcolarsi secondo le diciture riportate sui buoni stessi, non essendo avvenuta alcuna modifica in corso di rapporto.
La corte distrettuale, per quel che interessa nella presente sede, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai tassi di interesse applicabili ai 3 B.P.F. appartenenti alla serie P/Q ritenendo applicabile il saggio di interessi stabilito a tergo del titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, considerato che con timbri sia a fronte che a retro indicanti il tasso di interesse stabilito per la serie Q piuttosto che per la P apposti sul titolo è stata dettata una disci plina precisa circa la determinazione dell’interesse spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale, mentre è stato omesso ogni riferimento al periodo successivo dal 20° al 30° anno. Tale situazione ha determinato, ad avviso della corte territoriale, un legittimo affidamento in ordine alla spettanza degli interessi per il primo ventennio come indicato nel timbro e come indicato nel titolo per l’ultima decade.
La sentenza, pubblicata il 22/10/2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui le signore COGNOME hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura generale presso la Cassazione ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del DPR n. 156/1973 art. 173, del DM 13/06/1986, nonché dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte.
La Corte d’Appello di Brescia, ad avviso di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il saggio di interessi indicato a tergo del titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno ai 3 BFP appartenenti alla serie Q/P stabilito per la serie P piuttosto che per la Q, laddove, al
contrario, con i predetti timbri era stata dettata una disciplina circa la determinazione dell’interesse spettante al sottoscrittore per l’intero periodo di vigenza dei buoni in questione.
Il motivo è fondato.
Di recente la Suprema Corte con sentenza n. 22619/2023, depositata in data 26.7.2023, all’esito di una controversia analoga a quell a di cui è causa in tema di buoni postali emessi in esecuzione dell’art. 5, comma 2, D.M. cit., su supporti cartacei della serie «P», di durata trentennale recanti la timbratura «TARGA_VEICOLO» sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancanti della specifica indicazione del saggio da applicare per l’ultimo decennio ha affermato il principio, a cui si ritiene di dare continuità, secondo cui in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘TARGA_VEICOLO‘, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla titolare di 4 BPF appartenenti alla serie TARGA_VEICOLO, analoghi a quello oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, per l’ultimo decennio, i tassi di interesse previst i per l’antecedente serie P ).
A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023,
25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023), che ha escluso l’applicazione a tale tipologia di buoni, per l’ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P.
La censura è quindi fondata in quanto formulata in conformità agli orientamenti ormai consolidatisi di questa Corte, sicché il motivo va accolto e la sentenza qui impugnata va conseguentemente cassata.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il