Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima , dell’Area Legale Territoriale Centro di RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.2820/2021 pubblicata il 18.11.2021, non notificata.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3121/2018 il Giudice di Pace di Brescia ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 1.637,74, oltre interessi e spese della procedura, in favore di NOME COGNOME, quale sottoscrittore del buono postale fruttifero Serie O, timbro P/O, del valore nominale di Lire 250.000, munito di clausola di «pari facoltà di rimborso», cointestato ad altro soggetto nel frattempo deceduto.
2.Con atto di citazione notificato in data 3.10.2018, RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione. In particolare, RAGIONE_SOCIALE eccepiva che il venir meno di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale comporta il blocco del titolo, che ne impedisce il rimborso fino alla definizione della pratica di successione e ciò, nonostante la presenza della clausola della ‘pari facoltà di rimborso’ che diviene inefficace; pertanto, il pagamento del titolo poteva essere eseguito solo con la quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatari viventi), nel rispetto della normativa vigente ed applicabile al caso di specie ossia degli artt. 184, 187 e 203 del D.P.R. n. 256/1989.
3 .─ Il Giudice di pace di Brescia respingeva l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e confermava il decreto ingiuntivo con sentenza n. 1394/2019.
4.─ RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame, dinanzi al Tribunale di Brescia che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse il Giudice di merito ha statuito che:
Ai fini della definizione della odierna controversia, che si risolve invero nella individuazione della norma applicabile al caso concreto, occorre dare attuazione al principio di diritto recentemente affermato da Cass., 13.9.2021, n 24639: «In materia di buoni postali fruttiferi
cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite e’ legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento»;
la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.
5. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
COGNOME NOME ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
6. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 d.p.r. n.156/1973, degli artt. 203 e 208 d.p.r. n. 256/1989, nonche’ dell’art. 113 c.p.c., (art. 360, comma 1, n. 3 c. p.c.). La sentenza del Tribunale di Brescia n.2820/2021 è viziata da errore nell’applicazione della normativa speciale relativa al risparmio postale ed in particolare nell’interpretazione della norma estensiva della disciplina sul rimborso di libretti di risparmio postale intestati o cointestati a soggetto deceduto alla fattispecie di buoni postali fruttiferi intestati o cointestati a soggetto deceduto
7. ─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 d.p.r. n.156/1973 e degli artt. 203, 208, 184, 187, dell ‘ art. 16 d.p.r. 256/1989, nonché degli artt. 1175 e 1176 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La sentenza del Tribunale di Brescia n.2820/2021 è viziata in quanto, il giudice di seconde cure, facendo corretta applicazione alla fattispecie degli artt. 184 e 187 del d.P.R. 256/1989, avrebbe dovuto accogliere l’appello di RAGIONE_SOCIALE e riform are del tutto la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n.1394/2019, pubblicata in data 4.9.2019, in quanto RAGIONE_SOCIALE ha tenuto una condotta assolutamente corretta e conforme alle norme e, per l’effetto, avrebbe dovuto respingere la pretesa della signora COGNOME NOME di ottenere il rimborso dei Buoni Postali fruttiferi senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
7.1 ─ I motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. Le censure sono infondate.
Questa Corte ha rimeditato un suo precedente orientamento e in punto di diritto si è ormai largamente e costantemente consolidato l’orientamento secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano ‘a vista’ e tale diverso regime impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023; Cass., n.15655/2024). In particolare, da ultimo l’ordinanza n. 22577/2023 ha chiarito che: « pur essendo vero
che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso »; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., l’art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali; che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce « nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto ‘a vista’, all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola ‘ pari facoltà di rimborso ‘ , dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi »; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano; che non rileva la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l’art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi; che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, « si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto ».
8. ─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. La ricorrente va, inoltre condannata al pagamento di un ulteriore importo ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per la indiscussa presenza di un consolidato orientamento di questa Corte contrario a quanto sostenuto dal ricorrente in questo ed in altri giudizi sulla medesima questione.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di € 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione