Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
Oggetto: buoni postali fruttiferi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20341/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in Bergamo, INDIRIZZO
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 560/2021, depositata il 18 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 18 maggio 2021, di reiezione del suo appello per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di Bergamo che la aveva condannata al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 16.348,34, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese processuali, a titolo di rimborso di due buoni postali fruttiferi;
la Corte di appello ha riferito che con la domanda introduttiva la predetta COGNOME aveva allegato di essere contitolare di tali buoni postali (unitamente, l’uno , a NOME COGNOME, e, l’altro, a NOME COGNOME), facenti parte della serie TARGA_VEICOLO, e di aver diritto alla riscossione dell’importo preteso in applicazione delle condizioni espresse nella dicitura poste sul retro dei buoni medesimi;
ha dato atto che il Tribunale aveva accolto tale domanda ritenendo che le indicazioni presenti sul retro dei titoli prevalessero sulle condizioni previste nel d.m. 13 giugno 1986 e che una diversa conclusione sarebbe stata lesiva dell’incolpevole affidamento ingenerato dall’operatore nei risparmiatori;
ha, quindi, confermato la decisione di primo grado, evidenziando, in particolare, che il timbro apposto sul retro dei titoli dall’ufficio postale non recava, diversamente da quanto imposto dall’invocato decreto ministeriale, la misura dei nuovi tassi rispetto a quelli indicati nei moduli prestampati utilizzati relativi alle serie precedentemente emesse relativamente al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno;
il ricorso è affidato a un unico motivo;
resistono con unico controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente esaminata la questione, sollevata dai controricorrenti, della validità della procura alle liti conferita all’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO, nella qualità di Responsabile
della RAGIONE_SOCIALE della società ricorrente, in relazione alla mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi esercitata dal predetto AVV_NOTAIO;
– in proposito, la controricorrente deduce che dalla procura alle liti non sarebbe dato evincere il potere del l’AVV_NOTAIO, il quale non rivestirebbe la qualifica di legale rappresentante della società, ma sarebbe unicamente il Responsabile della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e aggiunge che la documentazione integrativa depositata ex art. 372 cod. proc. civ., consistente nella procura del 19 aprile 2019 conferita al predetto AVV_NOTAIO, non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del potere sostanziale esercitato, in quanto rilasciata dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, quale Vicedirettore Generale e responsabile pro tempore della funzione Corporate Affairs, senza tuttavia che fosse stata dimostrazione della sussistenza dei poteri sostanziali di quest’ultimo, ivi richiamati solo attraverso il rinvio alla relativa procura autenticata il 22 settembre 2017, non depositata agli atti;
– con riferimento a situazioni analoghe in cui era controversa la idoneità dell e procure alle liti rilasciate dall’AVV_NOTAIO per conto della ricorrente sul fondamento della menzionata procura del 19 aprile 2019, questa Corte ha ritenuto sussistente tale idoneità osservando che in tale procura è affermato che il AVV_NOTAIO. COGNOME ha conferito il potere rappresentativo in ragione di una sua specifica funzione (Condirettore e Responsabile Corporate Affairs di RAGIONE_SOCIALE) la quale -a mente degli art. 2206 – 2209 cod. civ. -ben può costituire la legittima fonte dei poteri di rappresentanza conferiti per lo specifico settore di attività all’ AVV_NOTAIO, atteso che i procuratori dell’imprenditore derivano i poteri rappresentativi da un atto che va iscritto nel registro delle imprese in forza del rinvio operato dall’art. 2209 c.c. alla disciplina dell’institore di cui agli artt. 2206 e ss. c od. civ. e, in quanto tale, è di generale conoscibilità, per cui spetta a chi intende contestarne la sussistenza formulare una precisa eccezione, non potendo limitarsi a
formule dubitative (così, Cass. 8 ottobre 2024, n. 26256; Cass. 16 settembre 2024, n. 24715; Cass. 13 giugno 2024, n. 16474; Cass. 4 giugno 2024, n. 15524);
-l’eccezione dei controricorrenti va, dunque, disattesa;
nel merito, con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 73, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e del d.m. 13 giugno 1986, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’assenza nel timbro apposto sul retro dei titoli della indicazione dei tassi applicabili per il periodo dal 21° al 30° anno determinava l’applicazione per tale lasso temporale del rendimento originariamente indicato nella tabella originariamente stampata a tergo dei titoli medesimi;
il motivo è fondato;
la questione controversa è stata esaminata da questa Corte con alcune pronunce che hanno chiarito che l’emissione di una nuova serie di buoni utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; successivamente, in tal senso, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122; Cass. 11 febbraio 2023, n. 567; Cass. 26 luglio 2023, n. 22619);
è stato, in particolare, sottolineato che l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto
i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, primo comma, cod. civ., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili;
– la disciplina contenuta nell ‘( abrogato) art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 -di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni;
-l’ interpretazione del testo contrattuale deve, infatti, raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione aAVV_NOTAIOa una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua
espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo;
il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute le richiamate pronunce e che, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi dallo stesso, per cui non può accedersi alla tesi seguita dalla sentenza impugnata che f a leva sull’omessa stampigliatura sul titolo del rendimento relativo all’ultimo decennio di vigenza;
infatti, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto interministeriale si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo; – né è possibile ipotizzare -come sembra fare la Corte territoriale -l’esistenza di un incolpevole affidamento dei risparmiatori, in quanto non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio;
con la memoria depositata parte controricorrente chiede, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale del giudizio ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine alla compatibilità della normativa interna con l’art. 169 TFUE e la Direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, nella parte in cui prevedono un livello di protezione degli interessi economici per il mezzo di un’effettiva e adeguata conoscenza del proAVV_NOTAIOo offerto , e con l’art. 295 TFUE sulla tutela della proprietà;
sul punto, si osserva che la Direttiva 93/22/CEE, evocata dal ricorrente, risulta successiva all’entrata in vigore del richiamato d.l. n.
460 del 1974, e che, comunque, la stessa non si applica «alle banche centrali degli Stati membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima», giusta il suo art. 2.2, lett. f);
non appare, poi, concludente il richiamo al diritto di proprietà e di parità di trattamento, atteso che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde anche ad interessi generali tali da giustificare l’adozione delle censurate regole in tema di jus variandi e, inoltre, che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell’interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, riservando allo stesso cospicui benefici (garanzia dello Stato per capitale ed interessi; trattamento fiscale vantaggioso; interessi composti; durata fino a trent’anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l’intera rete degli uffici postali nazionali; esenzione da ogni commissione e onere; utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici; non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale; vantaggi in sede di passaggio generazionale della ricchezza) (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384);
– la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implica la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali proAVV_NOTAIOi all’andamento dell’inflazione e dei mercati (così, Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 29); – quanto esposto porta ad escludere che vi sia ragione di interpellare sul punto la Corte di giustizia, come del resto già ritenuto in analogo giudizio dalla pronuncia di questa Corte dell’11 gennaio 2023, n. 603, in cui si richiama il principio, espresso da Corte giust. UE 6 ottobre
2021, RAGIONE_SOCIALE, C -561/19, secondo cui «a mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell ‘ Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione»; – la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 10 settembre 2024.