Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21908 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20906/2023 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro-
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 951/2021, pubblicata in data 11.04.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8.07. 2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Poste Italiane s.p.a.RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal giudice di Pace di Campobasso in data 30.11.2020, non notificata, a definizione del giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 822/2019, e con la quale il g iudice di primo grado , rigettando l’opposizione, aveva condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento dell’importo di euro 3.369,17, oltre interessi e spese di lite, quale differenza del valore di rimborso di due buoni fruttiferi per euro 3369,17 , osservando che: dato che i suddetti buoni erano stati emessi in tempo successivo al DM del 16 giugno 1986 in materia, il titolare avrebbe diritto al rimborso della somma nella sua interezza, secondo le condizioni economiche riportate a tergo dei buoni, non potendo trovare applicazione le condizioni peggiorative di cui al citato DM; a sostegno della domanda, la parte appellante aveva dedotto: di aver già rimborsato la somma di euro 6.936,00 e di non dovere più alcuna somma, in base all’intervenuta variazione dei saggi come disposta dal DM 13.6.1986; che i buoni fruttiferi postali erano meri titoli di legittimazione, non anche titoli di credito, con la conseguenza per cui non potrebbero trovare applicazione le condizioni poste a tergo dei titoli, dovendo applicarsi, invece, i rendimenti come rimodulati dall’art. 6 del DM 16 giugno 1986 .
Con sentenza del 2023 il Tribunale rigettava l’appello, osservando che: i buoni postali per cui è causa erano stati emessi tutti in data successiva a quella di entrata in vigore del DM (13 giugno 1986) che aveva introdotto modifiche peggiorative ai rendimenti dei buoni stessi, circostanza, questa, dirimente ai fini della soluzione della controversia la quale doveva essere risolta riconoscendo prevalenza alle condizioni indicate a tergo dei buoni medesimi; era noto che i buoni postali
fruttiferi costituissero titoli di legittimazione riconducibili alla previsione dell’art. 2002 c.c. – con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c. in materia di titoli di credito – , per cui non avevano una funzione circolatoria, ma di semplice individuazione del soggetto legittimato alla prestazione ivi indicata e nei termini specificati; nondimeno, in applicazione dell’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, era possibile modificare in peius i tassi di interesse, sebbene detta ipotesi non ricorresse nella fattispecie; invero, di modificazione peggiorativa dei tassi poteva parlarsi unicamente nella diversa ipotesi in cui il DM citato fosse sopravvenuto a buoni postali di emissione anteriore, modificandone le condizioni in senso deteriore per il titolare, non anche quando il buono fosse emesso e negoziato -come nella speciein tempo successivo all’entrat a in vigore del suddetto DM; diversamente, qualora fosse sottoscritto un buono indicante un tasso di interesse diverso e superiore rispetto a quello stabilito con D.M. già in vigore e che fosse intervenuto nel senso della modifica dei buoni postali fruttiferi emessi in data anteriore, doveva ritenersi che le parti avessero raggiunto un accordo specifico in relazione alla misura dell’interesse ivi pattuito; tale impostazione interpretativa, peraltro, era stata avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, secondo la quale nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne derivava che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l’emissione fosse da risolvere dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali -destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato
di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbligava potessero essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono; i buoni in questione furono emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M. 13.6.1986, mentre Poste Italiane spa, nell’apporre sul retro del buono il timbro recante i nuovi rendimenti previsti per i buoni della serie Q, si era limitata ad applicare una griglia indicante la misura degli interessi fino al ventesimo anno, nulla dicendo circa i rendimenti da corrispondere per i successivi dieci anni; orbene, l’art. 4 del D.M. citato prevede espressamente che ” le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi “; tale norma, già in vigore all’emissione dei buoni, pertanto, prevedeva la necessità di riportare sul retro dei buoni i rendimenti promessi; ne conseguiva che la parte opposta avesse diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni; né poteva considerarsi sufficiente a superare tali conclusioni la circostanza per cui il timbro posto sul retro del buono riportava la modifica solo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, con la conseguente applicazione del meccanismo di integrazione automatica ex art. 1339 c.c.: ed invero, posto che il consenso delle parti si era formato, come detto, sulle condizioni specificate sui titoli -e non su altre – , la difficoltà esposta -anche con riferimento all’asserita urgenza di provvedere -ben avrebbe potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno in poi sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986; pertanto, doveva ritenersi che, con riferimento all’ultimo decennio di rendim ento, non essendo stato specificato l’interesse da applicare in termini modificativi, non fosse
applicabile il richiamato meccanismo di inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., dovendo invece ritenersi che, proprio perché successivi al DM 1986, il consenso del ricorrente si era formato proprio su quelle condizioni che, durante il corso del rapporto, non risultavano mai essere state modificate; le parti avevano dunque raggiunto un accordo sulla misura degli interessi da corrispondere ed espressamente indicata nel contesto del titolo, generando, peraltro, un affidamento in capo ai risparmiatori in ordine al relativo rendimento nella misura concordata.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con tre motivi. Non risulta costituta parte intimata.
RITENUTO CHE
Il primo denunzia violazione dell’ art. 173 dpr n. 156/73, e del dm 13.6.86, per aver il Tribunale affermato che gli interessi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986. Al riguardo, la ricorrente assume che il timbro apposto sui titoli si sostituiva a quanto stampato sul retro dei buoni, in conformità del suddetto dm, in relazione alle condizioni proprie della serie q, mentre non erano più applicabili quelle della serie P.
Il secondo motivo denunzia la violazione dei principi affermati dalle sentenze delle Sezioni unite in materia sulla medesima questione di cui al primo motivo.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc e 111 Cost., per aver il Tribunale omesso di pronunciare sulla questione della ritenuta fiscale sugli interessi maturati sui buoni, rilevando che solo per i buoni emessi fino al 30.6.1997 la capitalizzazione degli interessi maturati per i primi venti anni avveniva al netto della ritenuta erariale.
I primi due motivi, tra loro connessi, appaiono fondati per le medesime ragioni di cui al primo motivo, investendo analoghe questioni. Terzo assorbito.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione dell’ art. 173 dpr n. 156/73, del dm 13.6.86, nonché dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13979/07 e 3963/19, e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 26/2020 ), per aver la Corte d’appello affermato che gli interessi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986.
Il motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Poste Italiane spa ha censurato la sentenza pronunciata dal giudice di Pace nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato la normativa riferibile ai buoni fruttiferi p ostali della serie ‘P’ emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 148 del 13.06.1986, a cui appartiene quello oggetto del presente giudizio, valorizzando le tabelle rappresentate a tergo del titolo.
Al riguardo, va osservato che, in tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass., n. 4384/2022; n. 22619/20).
Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass. 22619/23; 4384/22).
Inoltre, è stato affermato che la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n.
460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne derivava che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (Cass., n. 4748/22).
Inoltre, a tenore della sentenza delle Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n. 3963), si conviene sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire, medio tempore , variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e si riconosce la necessità in casi siffatti di un’integrazione extratestuale del rapporto, senza però svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi.
Ed è del tutto chiaro, nell’ottica di tale decisione, che il predetto articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell’articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull’accordo negoziale cristallizzato nel buono postale.
Pertanto, nel caso concreto, la variazione del rendimento del buono in questione è da ritenere legittimo.
Ne consegue che, in accoglimento dell’unico motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.