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Buoni postali: la Gazzetta Ufficiale basta a variare i tassi

Un risparmiatore ha contestato la riduzione unilaterale dei tassi di interesse sui suoi buoni postali, avvenuta tramite un decreto ministeriale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale è una condizione necessaria e sufficiente per rendere la modifica dei tassi vincolante per tutti i possessori di buoni postali, anche per i titoli già emessi. Non è richiesta alcuna comunicazione personale o ulteriore forma di pubblicità.

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Pubblicato il 6 novembre 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Buoni postali: la Cassazione conferma, la Gazzetta Ufficiale è sufficiente a variare i tassi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su una questione che da anni interessa migliaia di risparmiatori: la modifica dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi sottoscritti decenni fa. La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: la pubblicazione del decreto ministeriale che varia i tassi sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere tale modifica efficace e vincolante, anche se peggiorativa per il cliente, senza la necessità di ulteriori comunicazioni individuali.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dalla richiesta di un risparmiatore che, al momento del rimborso di due Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti nel 1984, si è visto corrispondere interessi inferiori a quelli originariamente indicati sul retro dei titoli. La differenza ammontava a oltre 45.000 euro.

L’istituto di credito si era difeso sostenendo la legittimità del proprio operato, in base a quanto previsto dall’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 (Codice Postale). Tale norma consentiva al Ministero del Tesoro di modificare i tassi di rendimento dei buoni anche per i titoli già in circolazione, tramite un decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso specifico, la variazione era intervenuta con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.

Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione al risparmiatore, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, accogliendo le tesi dell’istituto. Il risparmiatore ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

I motivi del ricorso e la questione sui buoni postali

Il ricorrente ha basato la sua difesa su diversi punti, sostenendo principalmente che:
1. Il decreto ministeriale del 1986 era un atto amministrativo generale e non normativo; di conseguenza, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale aveva una mera funzione di ‘notizia’ e non poteva creare una presunzione assoluta di conoscenza.
2. Per rendere opponibile la variazione peggiorativa, sarebbe stata necessaria un’ulteriore forma di pubblicità, ovvero la messa a disposizione delle tabelle integrative presso gli uffici postali, come previsto dal terzo comma dello stesso art. 173.
3. Ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, lamentando una violazione della tutela del risparmio e del principio di buona amministrazione.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, allineandosi alla sua giurisprudenza più autorevole, in particolare alle sentenze delle Sezioni Unite (n. 3963/2019) e della Corte Costituzionale (n. 26/2020).

Il fulcro della decisione risiede nella natura del rapporto e nella normativa applicabile all’epoca. La Corte ha chiarito che l’art. 173 del Codice Postale prevedeva un meccanismo legale di variazione dei tassi. La pubblicazione del decreto ministeriale di modifica sulla Gazzetta Ufficiale è stata identificata come l’unico requisito di legge per la sua entrata in vigore e la sua efficacia erga omnes (nei confronti di tutti).

I giudici hanno precisato che la prescrizione della messa a disposizione delle tabelle integrative presso gli uffici postali non costituisce una conditio sine qua non per la validità della variazione. La sua finalità è diversa: consentire al risparmiatore di verificare l’ammontare del proprio credito e la regolarità della riscossione, non di essere informato della modifica stessa, la cui conoscenza è garantita dalla pubblicazione ufficiale.

Inoltre, la Corte ha respinto le censure di incostituzionalità, ricordando che la facoltà di modifica dei tassi, anche in peius, opera solo per il futuro (cioè sugli interessi maturati dopo l’entrata in vigore del decreto) e non retroattivamente. Questa facoltà dello Stato, all’epoca emittente tramite un’azienda autonoma, bilanciava la tutela del risparmio con le esigenze di contenimento della spesa pubblica legate all’andamento dell’inflazione e dei mercati finanziari.

Conclusioni

L’ordinanza in esame conferma un orientamento giuridico ormai granitico: per i buoni postali emessi sotto la vigenza del vecchio Codice Postale, la variazione dei tassi di interesse è legittima ed efficace con la sola pubblicazione del relativo decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Questo principio prevale sulle indicazioni stampate sul titolo, in quanto il rapporto è disciplinato fin dall’origine da una norma che prevede esplicitamente questa possibilità di modifica. Per i risparmiatori, ciò significa che l’unico modo per conoscere le reali condizioni di rendimento dei propri titoli storici è fare riferimento alle fonti normative ufficiali dell’epoca, e non solo a quanto riportato sul documento cartaceo.

È legittimo che lo Stato modifichi i tassi di interesse dei buoni postali in senso peggiorativo per il risparmiatore dopo la loro emissione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, basandosi sulla normativa vigente all’epoca (art. 173 d.P.R. 156/73), era consentito alla Pubblica Amministrazione variare il tasso di interesse, anche in senso peggiorativo, per i buoni già emessi. Tale modifica, però, ha effetto solo per il futuro, cioè sugli interessi che maturano dopo l’entrata in vigore del decreto di modifica.

La semplice pubblicazione di un decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente per rendere efficace la variazione dei tassi sui buoni postali?
Sì. La Corte afferma che la conoscenza della variazione dei tassi è affidata dal legislatore esclusivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo adempimento è considerato condizione necessaria e sufficiente per rendere la modifica vincolante per tutti i risparmiatori, senza bisogno di altre forme di comunicazione.

L’obbligo di mettere a disposizione le tabelle integrative presso gli uffici postali è una condizione per la validità della modifica dei tassi?
No. La Corte ha chiarito che la messa a disposizione della tabella integrativa ha una finalità diversa: permette al risparmiatore di verificare l’ammontare del proprio credito e la regolarità del rimborso. Non costituisce un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la validità e l’efficacia della variazione dei tassi, già garantita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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