Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28079/2022 proposto da:
NOME– in proprio e nella qualità di eredi della madre NOME– rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrenti
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 528/22, della Corte d ‘Appello di Genova, depositata in data 12.05.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale della Spezia, decidendo sull’o pposizione a decreto ingiuntivo, emesso a favore di NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME nei confronti di Poste Italiane s.p.a., previa revoca del decreto opposto , condannava l’opponente al pagamento- a favore degli opposti- di euro 6.094,54 quale importo del rendimento di tre buoni postali fruttiferi- emessi il 13.1.1986 e il 7.8.1986osservando che: le parti avevano raggiunto un accordo per il buono emesso prima del 1986, mentre per gli altri due, emessi dopo il DM 13 giugno 1986, utilizzando gli stampati per i vecchi buoni, era stata stampigliata in aggiunta la dicitura serie Q/P e riportata a tergo l’indicazione del rendimento degli interessi fino al ventesimo anno, ma non per gli anni dal 21° al 30°; se in teoria si sarebbe dovuto applicare i nuovi interessi, come contemplati dal DM 13.6.1986, tuttavia si era formato il legittimo ed incolpevole affidamento ne ll’applicazione dei precedenti e più favorevoli rendimenti.
Con sentenza del 12.5.2022 la Corte territoriale accoglieva l’appello di Poste Italiane s.p.a., osservando che: i buoni postali emessi prima dell ‘abrogazione dell’art. 173 del cd. codice postale continuavano ad essere disciplinati da quest’ultimo, come chiarito dal dm 19.12 .2000; per quelli emessi dopo non sussisteva un legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni su quanto stampigliato a tergo dei titoli anche per l’ultimo decennio di efficacia dei buoni in questione (richiamando i principi espressi di recente sulla questione da questa Corte).
NOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con cinque motivi, illustrati da memoria. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 e 1337 del codice civile, in quanto la mancata indicazione del nuovo
rendimento del buono nella stampigliatura, in ordine agli ultimi dieci anni della durata del buono, non costituiva certo «una mera imperfezione materiale», ma invece una circostanza idonea a ingenerare il ragionevole affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo , che ha natura di titolo di legittimazione all’incasso.
Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 e 1370, cc, per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
Il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 1375 cc, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere applicabili i rendimenti indicati sui buoni come sancito dall’art. 173 d.p.r. 156/1973 e dagli articoli 4 e 5 del D.M. 13/06/1986.
Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 173 d.p.r. 156/1973 e degli articoli 4 e 5 del D.M. 13/06/1986, per non aver la Corte d’appello considerato che sui buoni per cui è causa, per l’ultimo decennio, erano indicati i vecchi tassi della precedente serie ‘P’, e tale scritturazione prevaleva, in forza di legge, su ogni altra diversa previsione . Il quinto motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 115 c.p.c., lamentando motivazione apparente, per adesione acritica del provvedimento impugnato all’ordinanza della C orte di Cassazione n. 4384/2022.
Va preliminarmente disattesa l’istanza dei ricorrenti di rimessione alle sezioni unite per mancanza dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Anzitutto, va osservato che i motivi primo, terzo, quarto e quinto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili ex art. 360 bis n. 1 cpc, poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto dibattute in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mut are l’orientamento della stessa .
In particolare, la doglianza sulla motivazione apparente è altresì inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha fatto pieno rinvio alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo, va osservato che, in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass., n. 22619/2023).
L’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e
non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass., n. 4384/2022).
Inoltre, a tenore della sentenza delle Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n. 3963), si conviene sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire, medio tempore , variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e si riconosce la necessità in casi siffatti di un’integrazione extratestuale del rapporto, senza però svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi.
Ed è del tutto chiaro, nell’ottica di tale decisione, che il predetto articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell’articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull’accordo negoziale c ristallizzato nel buono postale.
E’ stato altresì rilevato che la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto
dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (Cass., n. 4748/2022).
Orbene, deve dunque ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato non contenga un mero, acritico rinvio ad altri provvedimenti, in quanto esprime una presa d’atto di un contrasto nella giurisprudenza di merito, risolto in sede nomofilattica dalla Cassazione.
Giova rilevare, sul punto, che la motivazione della sentenza, con rinvio “per relationem” a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass., n. 21433/2022).
Nella specie, la Corte territoriale ha riassunto i medesimi argomenti poi oggetto della citata ordinanza, n. 4384/22 della Corte di Cassazione, sottoponendo ad un evidente esame critico i vari motivi d’appello, tutti imperniati sulla citata questione della valenza da attribuire all’apposizione, sulla parte anteriore dei buoni, del timbro indicante la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi.
Infine, è parimenti inammissibile il secondo motivo, concernente l’asserita violazione delle regole ermeneutiche contrattuali, atteso che i ricorrenti lamentano la non plausibilità della tesi propugnata da questa Corte- in particolare, nella citata ordinanza n. 4384/2022- circa il valore da attribuire al vincolo contrattuale formatosi in sede di sottoscrizione dei buoni postali in questione- esprimendo dunque critiche dirette al riesame dei fatti-
ovvero al ribaltamento dell’interpretazione adottata nella sentenza impugnata- e non doglianze afferenti alla violazione delle regole che informano l’interpretazione negoziale.
Invero, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/2021; n. 28319/2017).
Ne consegue, in definitiva, che nella questione oggetto di causa non può assumere rilevanza il principio del legittimo affidamento del sottoscrittore su quanto stampigliato a tergo dei titoli anche per l’ultimo decennio di efficacia dei buoni in questione circa i tassi d’interesse applicabili .
Infatti, secondo i principi generali del diritto civile, l’affidamento legittimo si fonda sull’apparenza che risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti; nel caso concreto, emerge una pura questione interpretativa del testo contrattuale ingenerata dalla citata apposizione sulla parte posteriore dei titoli del timbro recante la misura dei nuovi tassi- che esclude di per sé l’univocità della contrapposta tesi sostenuta dai ricorrenti – il cui perimetro è stato delineato dalla richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025