Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 830/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 654/2021 depositata il 01/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza in data 1-62021 la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento del gravame di NOME COGNOME, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma residua di 27.687,76 EUR (oltre accessori) a titolo di interessi relativi alla riscossione (a dicembre 2017) di buoni fruttiferi serie TARGA_VEICOLO/P, emessi nel 1989 su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie P. Ha motivato la decisione sostenendo che la valutazione collegata all’art. 5 del d.m. 13-6-1986 avrebbe dovuto essere fatta movendo dalla configurazione in termini civilistici del rapporto tra il risparmiatore e l ‘emittente; sicché sebbene la disciplina speciale consentisse l’apposizione di due timbri per attivare l’applicazione del tasso d’interesse di cui al d.m. citato, ancorché su moduli riferiti a emissione precedenti muniti di relative tabelle, era da considerare prevalente il principio di tutela dell’ affidamento onde stabilire quale fosse, per l’interesse composto spettante al sottoscrittore, il regime stabilito per il periodo corrente dal ventesimo al trentesimo anno.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso contro la sentenza, deducendo un solo motivo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Sono state depositate memorie.
Ragioni della decisione
I. – È stata infondatamente eccepita l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della mancata produzione della procura notarile necessaria ai fini del successivo rilascio del mandato ad litem in nome di RAGIONE_SOCIALE: l’atto (ai rogiti notar COGNOME del 19-4-2019), al quale ha riguardo la procura speciale (dell’ AVV_NOTAIO quale responsabile della funzione affari legali di RAGIONE_SOCIALE), è stato infatti depositato.
II. – L ‘ unico motivo di ricorso, col quale la ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 13-6-1986, è manifestamente fondato.
Il problema di cui si tratta concerne un acquisto e una successiva riscossione di buoni postali fruttiferi emessi nella serie Q, per i quali è stato utilizzato un modello formulario appartenente alla precedente serie P.
Per tale ragione risulta esser stato apposto su entrambi i lati del buono un timbro recante la dicitura TARGA_VEICOLO.
Si discute quindi del fatto se sul periodo intercorrente tra il ventesimo e il trentesimo anno dall’emissione si applichi l’interesse della serie P ovvero quello della serie Q.
III. – Sul tema si è formato un indirizzo giurisprudenziale consolidato.
L’indirizzo è integrato dal principio per cui ‘ in tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili ‘ (v. Cass. Sez. 1 n. 4384-22, Cass. Sez. 1 n. 4763-22 e altre).
IV. -E’ stato anche affermato che poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di
continuità tra le diverse previsioni; di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass. Sez. 1 n. 22619-23).
V. -L’impugnata sentenza non è conformata ai citati principi .
Donde va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame.
La corte d’appello far à applicazione dei principi riportati e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 19