Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , quali eredi di COGNOME NOME , rappresentati e difesi dalle AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) e NOME COGNOME, (pec: )
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Brescia n.1256/2020 depositata il 25.11.2020, non notificata.
Oggetto:
buoni Postali fruttiferi
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Il signor COGNOME NOME ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 218.000, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di rimborso di una serie di buoni fruttiferi postali.
A tal fine ha esposto di aver richiesto di poter riscuotere i buoni postali con il riconoscimento dei tassi di interesse indicati su ciascuno di essi e di essersi visto rifiutare il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto in forza RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa tabella posta sul retro dei buoni; ha precisato che da parte di RAGIONE_SOCIALE si era manifestata la disponibilità al rimborso dei buoni, ma con gli interessi determinati nella minor somma risultante dall’applicazione del DM 13.6.1986 e a condizione che da parte del richiedente si fosse sottoscritta la dichiarazione “a conferma e benestare del rimborso”; ha aggiunto che in assenza di tale sottoscrizione da parte sua, nulla era stato rimborsato né per capitale né per interessi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso al decreto ingiuntivo n. 481/14 e n. 692/14 R.G., chiedendo in via preliminare dichiararsi nullo o revocarsi l’opposto decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘opponente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, D.M. 5.12.2003 e per carenza di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘opposto e/o per inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di rimborso, respingendosi in ogni caso la domanda siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare ha motivato l’ eccezione di carenza di legittimazione passiva facendo a tal fine richiamo all’art. 4, comma 2, D.M. 5.12.2003 secondo cui emittente e debitrice dei Buoni di causa non era la società RAGIONE_SOCIALE, all’epoca neppure esistente in quanto tale, bensì il Ministero RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dalla
RAGIONE_SOCIALE, da cui discendeva la legittimazione sostanziale e processuale di quest’ultima; nel merito, ed in subordine, ha osservato che comunque il tasso di interesse da applicarsi avrebbe dovuto essere non quello risultante dai documenti stessi bensì quello disposto dai DM susseguitisi nel tempo poteva trarsi (con conseguente rideterminazione nel dovuto nel minor importo indicato, di € 119.093,75. I tassi di interessi dei buoni erano, infatti, autoritativamente fissati da atti amministrativi sulla base di leggi, così che le disposizioni di essi dovevano considerarsi inserite automaticamente nei buoni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1339 c.c.; i buoni in parola, peraltro, non erano titoli di credito; la loro disciplina non era ordinaria civilistica, ma pubblico-amministrativa, derivante dalle leggi speciali ed in particolare specificatamente dall’art. 173 DPR n.156/73 , dall’art. 3 DM 16.6.1984 e dagli art. 4 e 6 DM 13.6.1986. 2. ─ Il Tribunale di Bergamo d isattendeva l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva proposta da RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva nel merito l’opposizione, condannando RAGIONE_SOCIALE limitatamente al pagamento di € 119.093,75 oltre accessori di legge. 3. ─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Brescia, riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione attiva di COGNOME (i titoli erano cointestati anche a COGNOME NOME, deceduta, il cui erede era COGNOME NOME che aveva dichiarato per iscritto che non vi fosse obbligo di presentare la dichiarazione di successione), nonché di legittimazione passiva per non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso.
COGNOME proponeva appello incidentale contestando l’applicabilità del d.m. del giugno 1996
Con la sentenza qui impugnata, la Corte adita respingeva l’appello principale e quello incidentale.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
in applicazione dei principi espressi dalle SS.UU. n. 3963/2019 al rapporto in questione va applicato il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 del DPR n.
156/1973 come novellato dall’art. 1 d.l. n. 460/1974 convertito in l. n. 588/1974 che consente la variazione sui buoni postali del tasso di interesse anche in peius;
la modalità di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa variazione è espletata efficacemente con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa tabella integrativa ha la sola finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l’Ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi all’esito RAGIONE_SOCIALEa intervenuta variazione .
4. ─ COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, hanno presentato ricorso per la cassazione parziale RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza con tre motivi ed anche memoria.
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
6.1. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione d ell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione a SS.UU. n.3963/2019). (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)
Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘unione europea ex art. 267 TFUE per contrasto RAGIONE_SOCIALEa norma interna con il diritto unionale.
6.2 . ─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c.: i doveri informativi gravanti in capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’atto del collocamento dei buoni postali fruttiferi e, ancora, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del d.m. 13. 6.1986 con conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
6.3. ─ Le censure sono connesse e possono essere trattate unitariamente.
Le deduzioni sono infondate.
Vale qui richiamare quanto al riguardo da ultimo statuito da Cass., n. 567/2023 che ha enunciato il seguente principio di diritto: «la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali RAGIONE_SOCIALEa parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni».
Di tale questione la Corte di legittimità si è peraltro occupata più volte (Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023). E’ stato osservato che «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista per i buoni RAGIONE_SOCIALEa serie ‘Q’, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni RAGIONE_SOCIALEa serie ‘Q/P’ , con la disciplina prevista per i buoni RAGIONE_SOCIALEa serie ‘P’, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione contrattuale, sia dal versante RAGIONE_SOCIALEa lettera che RAGIONE_SOCIALE‘intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa serie ‘Q’, e l’autorità
preposta dalla legge chiarisce che la disciplina RAGIONE_SOCIALEa serie ‘Q’, si applica anche alla serie ‘TARGA_VEICOLO/P’, di modo che sul documento viene apposta la sigla ‘TARGA_VEICOLO‘, ciò sta a testimoniare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei defunti buoni RAGIONE_SOCIALEa serie ‘P’ è pale semente esclusa» (citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione).
Sul presunto obbligo posto in capo a RAGIONE_SOCIALE di adoperarsi attivamente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘informativa sulla variazione del tasso è necessario ribadire, ancora una volta che a tal fine, proprio tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘emittente all’epoca dei fatti, le Sezioni Unite di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di variazione, « tenuto conto che l’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tanto consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse quest’ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario». Con la predetta sentenza si è definitivamente chiarito che «la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione RAGIONE_SOCIALEa messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi all’esito RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta variazione, anche ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa riscossione e RAGIONE_SOCIALEa sua conformità alla normativa vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa riscossione. E’ , quindi, erroneo ritenere, come fanno invece i ricorrenti, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività RAGIONE_SOCIALEa variazione per il risparmiatore».
Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020, che ha chiarito come il d.m. in questione non sia lesivo RAGIONE_SOCIALEa posizione del risparmiatore, soffermandosi in particolare nel sottolineare le peculiarità, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico perseguito, RAGIONE_SOCIALE ‘emissione dei buoni postali, in ragione del che si giustifica la diversità di trattamento rispetto agli altri strumenti finanziari.
Anche la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ex art. 267 TFUE è fondata su una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa che è in contrasto con la particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico richiamata da Corte Costituzionale e più volte evidenziata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, allorché ha inteso chiarire le rationes legis poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEe emissioni in parola (Cfr., Cass., n. 22619/2023, ma anche Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2023; Cass., n. 87/2023; Cass., n. 122/2023; Cass., n. 567/2023; Cass., n. 26718/2023; Cass., n. 6805/2024; Cass., n. 6762/2024). Peraltro occorre ribadire a quest’ultimo riguardo che , in base al criterio del cd. “acte clair”, non esiste alcun diritto RAGIONE_SOCIALEa parte che formula la relativa istanza all’automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso COGNOME & Rezabek vs. Belgio) ovvero implicite se la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte BDU, caso RAGIONE_SOCIALE vs. Italia, §36) (Cass., n. 19880/2021; Cass., n. 36776/2022). La Corte di Giustizia, difatti, anche da ultimo (con sentenza resa alla grande sezione in causa C-561/19, RAGIONE_SOCIALE), nel chiarire -nuovamente -la portata RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, ex art. 267, comma 3, del TFUE, ha posto l’accento sulla necessità che è compito del giudice nazionale , all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere -dovere di valutazione sul punto, accertarne
l’esistenza dei presupposti, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici medesimi, cui è estranea ogni influenza decisiva RAGIONE_SOCIALEe parti (punti 50-57); significativamente, inoltre, ha sottolineato che «ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e RAGIONE_SOCIALEa finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione» (punto 48) (cfr. Cass., n. 603/2023).
– Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 l. n. 2248/1865 all. E in ordine alla disapplicazione del d.m. 13.6.1986 (ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.)
8.1 – La censura non muove efficaci deduzioni sulla motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte sul punto che ha ricordato che l’obbligo di motivazione per i provvedimenti amministrativi è stata introdotto con la l. 241/1990 (e quindi successivamente al d.m.).
I n ogni caso la legge ha escluso dall’obbligo di motivazione i provvedimenti a carattere generale e non rivolti ad un singolo risparmiatore.
A ciò si deve aggiungere che la disapplicazione è consentita soltanto se gli atti amministrativi non siano direttamente generatori di una lesione, come esattamente accade, invece, nel caso di specie per la delineata riduzione degli interessi.
-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per
compensi e € 200 per esborsi ,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione