Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29665 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 7338/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA. P_IVA), con sede in Roma, INDIRIZZO, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’ RAGIONE_SOCIALE Legale RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME;
–
intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 550/2022, pubblicata in data 21/09/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La questione oggetto del presente ricorso concerne l’acquisto da parte delle signor COGNOME NOME di un buono postale fruttifero per il quale è stato utilizzato un modello formulario appartenente alla precedente serie ‘P’, cui è stato apposto su entrambi i lati del buono un timbro recante la dicitura ‘TARGA_VEICOLO‘.
Con la sentenza impugnata Il Tribunale di Campobasso ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva ritenuto per i B.P.F. appartenenti alla serie P/Q emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 che gli interessi dovessero calcolarsi secondo le diciture riportate sui buoni stessi, non essendo avvenuta alcuna modifica in corso di rapporto.
Il Tribunale, per quel che interessa nella presente sede, respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai tassi di interesse applicabili ai B.P.F. appartenenti alla serie P/Q ritenendo applicabile il saggio di interessi stabilito a tergo del titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno al BFP appartenente alla serie Q/P emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 corredato dei timbri sia a fronte che a retro indicanti il tasso di interesse stabilito per la serie Q piuttosto che per la P, considerato che con i predetti timbri è stata dettata una disciplina precisa circa la determinazione dell’interesse spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale, mentre è stato omesso ogni riferimento al periodo successivo dal 20° al 30° anno.
La sentenza, pubblicata il 21/09/2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il signor COGNOME non ha resistito sebbene ritualmente intimato.
La Procura generale presso la Cassazione ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del DPR n. 156/1973 art. 173, del DM 13/06/1986, dell’art. 7, comma 3, Decreto Legislativo 30/07/1999, n. 284, del DM 19/12/2000, del DL 556/86 convertito dalla legge 759/86, del DLGS 239/96 e del DM 23/06/1997.
Il Tribunale di Campobasso, ad avviso di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il saggio di interessi indicato a tergo del titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno al BFP appartenente alla serie TARGA_VEICOLO/P stabilito per la serie P, piuttosto che per la Q, laddove con i predetti timbri sia stata dettata una disciplina circa la determinazione dell’interesse spettante al sottoscrittore per l’intero periodo di vigenza dei buoni in questione.
Il motivo è fondato.
Di recente la Suprema Corte con sentenza n. 22619/2023, depositata in data 26.7.2023, all’esito di una controversia analoga a quell a di cui è causa in tema di buoni postali emessi in esecuzione dell’art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie «P», di durata trentennale recanti la timbratura «TARGA_VEICOLO» sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancanti della specifica indicazione del saggio da applicare per l’ultimo decennio ha affermato il principio, a cui va data continuità, secondo cui in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘TARGA_VEICOLO‘, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n.
156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla titolare di 4 BPF appartenenti alla serie TARGA_VEICOLO/P, analoghi a quello oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, per l’ultimo decennio, i tassi di interesse previst i per l’antecedente serie P ).
A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l’applicazione a tale tipologia di buoni, per l’ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P.
La censura è quindi fondata in quanto formulata in conformità agli orientamenti ormai consolidatisi di questa Corte, sicché il motivo va accolto e la sentenza qui impugnata va conseguentemente cassata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, il