Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1587/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 309/2022 depositata il 07/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Poste Italiane ho proposto opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla sig.ra NOME COGNOME dal Giudice di pace di Campobasso avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 2.423,06 a titolo di rimborso del controvalore di due buoni postali fruttiferi (BPF) emessi in data 6.4.1987 appartenenti alla serie ‘Q/P’ del valore di lire 250.000 ciascuno.
2.La sentenza con cui il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione è stata impugnata da Poste italiane, e confermata dal Tribunale di Campobasso con sentenza del 7.6.2022 in cui ha, in sintesi, osservato:
(a) l’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera ‘Q’ consentiva agli uffici postali l’utilizzo dei precedenti moduli relativi alla serie ‘P’, prescrivendo l’onere di una doppia timbratura, tesa a riportare sulla parte anteriore del buono la dicitura ‘Serie Q/P’, e sulla sua parte posteriore la misura dei nuovi tassi di interesse, allo scopo di tutelare la posizione del sottoscrittore rendendolo edotto delle condizioni contrattuali del titolo, ovvero di rendere un’informazione completa ed esauriente;
(b) il principio dell’affidamento imponeva, dunque, di risolvere l’eventuale discrasia contenutistica tra le condizioni riportate sul titolo e la normativa di riferimento in favore delle prime, poiché il sottoscrittore non può ragionevolmente rappresentarsi, in sede di sottoscrizione, che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga siano diverse fin dal principio da quelle a lui rese note; che così si era espressa la giurisprudenza di legittimità , nella sentenza delle S.U. n. 13979/2007 muovendo dalla premessa per cui il rapporto intercorrente tra l’amministrazione postale e il risparmiatore ha natura contrattuale, soggiace alle norme del diritto privato, compreso il principio civilistico dell’affidamento;
(c) il risparmiatore non può rispondere di un errore imputabile all’amministrazione laddove esista una difformità contenutistica –
anche parziale – tra le condizioni riportate e la normativa di riferimento;
(d) nel caso di specie, l’ufficio postale aveva correttamente indicato la serie di riferimento (‘Q/P’), ma riportato in modo errato la misura degli interessi applicabili all’ultimo decennio di rendimento del BFP, riferibile alla serie precedente indicata con la lettera ‘P’, omettendo il riferimento alle modifiche del rendimento dal 21° al 30° anno introdotte con D.M. del 1986; di conseguenza, come ritenuto dal giudice di prime cure, doveva ritenersi che l’affidamento riposto dalla sig.ra COGNOME lettera del titolo fosse legittimo; né convinceva il diverso avviso di recente emerso in Cassazione a sezioni semplici
3.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo di cassazione, corredato di memoria. La sig. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo -che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 173 D.P.R. n. 156/1973 del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/2007 nonché dalla successiva giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c – la ricorrente reputa che la tesi del Tribunale sia frutto di erronea lettura della sentenza n. 13979/2007 che non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie avendo ad oggetto una fattispecie totalmente diversa, come rilevato da quattro Ordinanze di legittimità (n. 4384/2022, n. 4751/22, n. 4748/22 e n. 4763/22 che nell’esaminare la questione relativa alla determinazione del rendimento dei buoni serie Q/P con riferimento all’ultimo decennio di durata, si erano pronunciate in favore della tesi di Poste Italiane che postula l’applicazione dei saggi di interesse previsti dal D.M. 13.6.1986 per l’intero trentennio, pur non contenendo il timbro apposto sul retro dei titoli
le indicazioni relative all’ultima decade; orientamento confermato anche da successive conformi pronunce.
2.- Il motivo è fondato.
Invero a proposito dei principi interpretativi ed applicativi delle norme citate dalla ricorrente, il Collegio, intende dare continuità all’orientamento ormai consolidatosi di questa Corte dopo l’intervento nomofilattico di cui alla sentenza SS.UU. 3963/2019, sollecitata proprio per dirimere un ipotizzato – ma infondato contrasto con la pronuncia precedente resa da SS.UU. 13979/2007, attraverso numerose ordinanze a partire dalla n. 4784/2022,
3.1Si tratta dei principi ermeneutici che sorreggono l’applicazione dell’art. 173 DPR n.156/1973, per i quali la modifica dei tassi di interesse relativi alle diverse serie dei BPF è efficace ed immediatamente applicabile a seguito degli adempimenti previsti dal primo comma dell’art. 173 stesso (« 1. Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie»), ovvero dopo la pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale, quale modalità necessaria e nel contempo sufficiente a rendere opponibile la variazione istitutiva di nuova serie dei prodotti di investimento in discorso ai terzi.
3.2- Questa Corte ha affermato : (a) che « la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore)»; (b) detta
disciplina è «come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti» ; (c) «ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni ».
3.3- Detto arresto in nessun modo contraddice alla precedente sentenza a SS.UU. del 2007 cui fa riferimento la sentenza gravata che – come espressamente affermato nella successiva sentenza a SS.UU.- attiene al diverso caso in cui nessun timbro era stato apposto sul modulo della serie precedente del buono postale sottoscritto: « Le Sezioni Unite (nella richiamata sentenza n. 13979/2007) non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione (…) ed, anzi, l’hanno esplicitamente negato, a fronte dell’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo ‘ (Cass. SS.UU. n. 3963/2019, pagg. 12 -13, punto n.17).
3.4 -Alla luce di detti interventi nomofilattici numerose pronunce (cfr. Cass. n. 24639/2021; Cass. n. 38114/2021; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/2023; Cass. n. 1278/2023; Cass. n. 19092/2023; Cass. n. 3321/2023; 25583/2023, 25587/2023,
25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) hanno, poi, già affermato il principio che il sottoscrittore di un titolo che reca chiaramente (come pacificamente è nella specie) i timbri indicati dal D.M. 1° Luglio 1986, non può pretendere, per l’ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie; e ciò per una convergenza di ragioni che risultano non solo da entrambi gli interventi nomofilattici citati, ma anche dalla Sentenza della Corte Cost. n. 26 del 2020, sollecitata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’impianto regolativo in questione; ovvero: (a) l’assenza del carattere letterale del titolo -che, invero, costituisce un mero documento di legittimazione -onde la mancata specifica deroga degli interessi dell’ultimo periodo non assume rilievo dirimente, ovvero tale da escludere i tassi di rendimento previsti dal D.M. del 1986: infatti la chiara riconducibilità del buono alla serie nuova ed ai rendimenti previsti dal decreto, esclude che fosse ragionevole ipotizzare che il nuovo regime riguardasse solo il primo ventennio e non l’intero periodo di validità del buono postale che, per espressa disposizione del decreto, rientrava, «a tutti gli effetti», nella nuova serie ordinaria; (b) il tasso previsto dal ventunesimo al trentesimo anno ben poteva essere sostituito ex lege (art. 1339 c.c.) in ragione di quanto risultante dalla tabella dei tassi allegata al D.M. del 13.06.1986, in ragione, peraltro, di una semplice operazione aritmetica, dipendendo i rendimenti fissi bimestrali dell’ultimo decennio dal tasso previsto per il 20° anno); (c) l’incompletezza del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo chiaro e pacifico che l’accordo negoziale ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie: infatti – come chiaramente osservato – « la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della «serie Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti
cartacei, in forma di buoni della «serie Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della «serie P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della «serie Q», e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della «serie Q» si applica anche alla «serie Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della «serie P» è palesemente esclusa » (Cass. n. 4384/22, Cass. n. 4748/22, Cass. n. 4751/22, Cass. n. 4763/22); (d) in detto contesto non sussistono -contrariamente a quanto sostiene la controricorrente -i presupposti per la tutela dell’affidamento del possessore dei buoni che li ha sottoscritti successivamente al decreto che li istituiva pacificamente come serie diversa, poiché il D.M. chiariva che il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato era diverso per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne aveva ancora stampato di nuovi, e prescrivendo – per chiarezza -l’apposizione sia sul fronte che sul retro del modulo i timbri indicativi della serie effettiva (nella specie «Q/P») e dei diversi e minori tassi applicabili; pertanto, nessuna tutela di un legittimo affidamento è invocabile in siffatte fattispecie (in tal senso oltre alle ordinanze menzionate anche Cass. n. 16182/2024, Cass. n. 33631/2024, Cass. n. 2622/2025).
3.5- Ciò in conformità, del resto, ha quanto osservato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26/2020, per cui la norma dell’art. 173 in argomento « per il fatto stesso di consentire espressamente -e rendere, quindi, prevedibili -successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente
al momento della sottoscrizione del titolo ». Corte Costituzionale che ha, altresì, sottolineato che « la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava, appunto, la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all’andamento dell’inflazione e dei mercati ».
4. – Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione che si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima