Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e dal Prof: AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio del primo, in Bergamo, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Brescia n. 620/2021 pubblicata il 25.3.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: buoni postali fruttiferi
1. ─ Con sentenza n. 3156/2016 pubblicata il 31.10.2016 il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda con cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto il rimborso de buoni postali fruttiferi delle serie O e serie P da essi acquistati negli anni 1980, in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo dei buoni stessi.
─ Hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Brescia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto la riforma della sentenza.
3.La Corte di Appello di Brescia in parziale accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore della somma di € 26.232,14 con interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che: a) diversa è la regolamentazione degli interessi a seconda che i buoni siano stati emessi anteriormente o posteriormente al d.m. 13 giugno 1986;
NOME COGNOME ha, invece, acquistato anche alcuni buoni fruttiferi serie P successivamente al 1° luglio 1986;
i buoni in questione recano condizioni di rimborso diverse da quelle previste dal d.m. 13.6.1986, già vigente all’atto della loro emissione; per essi non può, quindi, operare la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. Il timbro apposto a tergo di tali titoli prevede il tasso d’interesse sino al ventesimo anno , mentre non viene modificato l ‘importo fisso a bimestre che matura dal ventunesimo sino alla fine del trentesimo anno successivo all’emissione;
d) il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d’interesse, per effetto di un’eventuale posteriore determinazione in tal senso dell’amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell’emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.
4 . ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo, ed anche memoria.
COGNOME NOME ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. -Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., degli artt. 4 e 5 del decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986. la Corte di appello ha violato e/o falsamente applicato gli artt. 4 e 5 del d.m. 13 giugno 1986 nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi maturati nel terzo decennio di vita dei buoni della sig.ra COGNOME dovessero essere calcolati secondo le condizioni riportate sul titolo e non secondo il tasso stabilito dall’art. 6 del medesimo decreto e dal relativo allegato. L ‘ufficio postale all’emissione degli stessi avrebbe dovuto utilizzare i nuovi moduli appositamente forniti dal Poligrafico
dello Stato per la nuova serie ‘Q’, oppure, qualora avesse invece riutilizzato i moduli già distribuiti in precedenza per la serie ‘P’, ex art. 5 del DM, avrebbe dovuto contrassegnare i buoni di nuova emissione con il timbro ‘TARGA_VEICOLO P/Q’, espressamente indicando, a tergo degli stessi, con un timbro, il differente regime dei tassi di interesse cui sarebbero stati soggetti.
5.1 -La censura è fondata. E’ opportuno ricordare che il d.m. 13 giugno 1986 all’art. 4 prevede che: «1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi». L’art. 5 ha aggiunto: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». L’art. 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”».
Il congegno cui rinvia all’art. 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell’integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l’introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali, l’intervento del
decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
Questa Corte ha chiarito (Cass., n. 4748/2022)che: « non sembra si possa seriamente dubitare che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l’ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell’affidamento sull’altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l’errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all’art. 1428 c.c.): qui non solo non c’è la volontà dell’ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c’è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l’una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “QTARGA_VEICOLOP”, l’altra, preesistente, quelli della serie “P”»; «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i
buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “TARGA_VEICOLO“, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell’art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
6. ─ Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione