Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
sul ricorso 9971/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la sentenza n. 3871/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 27.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1269/2019, depositata in data 24.4.2019- previo rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo- non notificata, con la quale era stata accolta la domanda di NOME COGNOME con cui aveva chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 212,92, quale residuo a titolo di saldo del rimborso fruttifero postale n. 192 emesso in data 26/06/1987.
Si costituiva in giudizio l’appellato il quale contestava la domanda di controparte, con censure in punto prevalentemente di diritto.
La causa veniva rinviata all’udienza del 27.10.2022 per la discussione cartolare ex art. 281 -sexies c.p.c. e, ivi, decisa.
Il COGNOME, premettendo di essere intestatario del buono postale fruttifero di £. 5.000 n. 192 emesso in data 26/06/1987, evidenziava che, in fase di rimborso, gli era stata corrisposta una somma minore rispetto a quella calcolata sulla base delle tabelle riportate nella clausola apposta a tergo del titolo (differenza di importo pari a €.212,92), di cui chiedeva la condanna alla corresponsione.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE che, seppur non contestando né la natura e i dati del titolo, né l’importo conferito in sede di riscossione, né tanto meno le condizioni contrattuali riportate a tergo del titolo stesso e il relativo importo che sarebbe risultato applicando dette condizioni, eccepiva la piena legittimità dell’operato dalla medesima svolto in quanto la somma versata, seppure non corrispondente a quella risultante dall’applicazione delle tabelle poste sul retro dei titoli stessi, era in linea con i parametri di cui al D.M.23 giugno 1986.
Nello specifico, veniva affermato che il buono oggetto del giudizio avrebbe dovuto trovare la sua unica fonte nel suddetto decreto ministeriale e, pertanto, in sede di rimborso correttamente era stata
corrisposta la sola somma di € 212,92 (in applicazione dei parametri di cui al richiamato D.M. 23 giugno 1986) e non i rendimenti che sarebbero derivati dalla tabella riportata sul retro del buono e relativa a una serie che al momento della emissione non era più sottoscrivibile. Con l’appello RAGIONE_SOCIALE ha ribadito quanto già affermato in primo grado e non ritenuto apprezzabile dal giudice di prime cure, in particolare, evidenziando che la possibilità di una variazione (sia in aumento che in diminuzione) dei saggi di interesse, contemplata dall’art. 173 D.P.R. 156/1973 (ancora applicabile al caso concreto, nonostante la sua abrogazione, secondo quanto si ev ince dall’art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999), non potrebbe ritenersi applicabile al caso di specie, in quanto al moment o dell’emanazione era già stato emanato il richiamato decreto ministeriale, sicché non si sarebbe in presenza di una successiva variazione del tasso di interesse, ma di un titolo emanato sotto la vigenza del già presente nuovo decreto ministeriale, con applicazione, però, di saggi di interesse differente.
Con sentenza del 27.10.22, il Tribunale rigettava l’appello, osservando che: gli interessi erano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione, era integrata con quella che era a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali ; detta disciplina, per quanto abrogata, risultava ancora applicabile al caso concreto a norma del l’art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999 ; dal predetto art. 173 si evinceva, da un lato, che con decreto ministeriale era possibile disporre variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi, che potevano essere estese ad una o più delle precedenti serie relative a titoli già emessi e, in tal caso, i buoni si consideravano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie; dall’altro lato, se era vero che gli interessi venivano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni,
era anche vero che detta tabella, per i titoli i cui tassi erano stati modificati dopo la loro emissione, era stata integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali; la normativa, infatti, non imponeva un ‘cambio’ de i buoni, ma prescriveva che operava un’automatica integrazione della tabella di cui a tergo dei buoni con quella ministeriale; il combinato disposto dell’art. 173 cod. post. e dell’art. 6 d. m. 13 giugno 1986 differiva la decorrenza dei nuovi tassi di interesse a un momento successivo a quello della sua entrata in vigore (precisamente, per la serie ‘O’, al 1° gennaio 1987), restando applicabile quello originariamente previsto e ‘stampigliato’ sui buoni per il periodo precedente; per altro verso, il meccanismo di integrazione di cui all’art. 1339 c.c. non era subordinato all’adempimento di specifici obblighi informativi da parte dell’emittente: se la ratio della norma era quella di far prevalere le conseguenze legali imposte dalla norma imperativa sul contenuto contrattuale divergente, era evidente che tale effetto non poteva essere condizionato dalla diligenza con cui le parti si informavano circa il contenuto della norma medesima; il decreto ministeriale di riferimento risultava pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23.06.1986 e, quindi, in data antecedente all’emissione del titolo oggetto del presente giudizio, il quale è stato emesso in data 28/10/1987; applicando tali principi alla fattispecie in esame, il Tribunale rilevava che solo nel caso di variazione dei tassi succes siva all’emanazione del titolo sarebbe stato possibile non tener conto delle determinazioni individuabili a tergo del buono; diversamente, invece, nel caso di variazione dei tassi antecede nte all’emanazione del titolo, gli interessi venivano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con tre motivi, illustrati da memoria. L’intimato non svolge difese.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce omessa pronuncia in ordine alla eccezione preliminare ritualmente formulata da RAGIONE_SOCIALE sulla inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo.
Al riguardo, la ricorrente assume che nel ricorso per decreto ingiuntivo, il ricorrente pacificamente aveva ammesso di aver già riscosso il buono oggetto del giudizio ed a tanto consegue che il rimborso richiedeva la sottoscrizione della ricevuta posta sul tergo del buono, con la quale l’intestatario sottoscrive va la dichiarazione di ricevere la somma a conferma e benestare del rimborso.
Precisamente, la quietanza riportava la dicitura: ‘ a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt’oggi ‘ (cfr retro buono allegato in atti da controparte in ricorso per decreto ingiuntivo in all. 1).
Ne deriverebbe che in difetto di prova di un’espressa riserva apposta al momento del rimborso, la sottoscrizione del buono all’incasso fungerebbe da quietanza e farebbe perdere il diritto alle somme residue eventualmente non corrisposte.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., per non aver i giudici di merito dichiarato d’ufficio la propria incompetenza per materia in favore della Commissione Tributaria.
Al riguardo, la ricorrente, premesso che il predetto buono, oggetto di causa, era sottoposto al rapporto di sostituzione tributaria tra sostituto d’imposta e sostituito, la lite avrebbe dovuto essere radicata avanti il giudice tributario, e non avanti il giudice ordinario, dovendosi ritenere la giurisdizione delle Commissioni tributarie comprensiva di ogni questione inerente l’esistenza e la consistenza dell’obbligazione tributaria.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.L. 556/56, convertito nella l. n. 759/86 (come specificato nel dm Tesoro del 23.6.87), per aver il Tribunale argomentato ogni relativa statuizione sugli interessi, senza prendere in considerazione le norme in ordine alla ritenuta fiscale, oggetto del giudizio, considerando che la pretesa impositiva è stata modificata dal d.lgs 239/1996, che al primo comma dell’art. 2 prevede: ‘ Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cu all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso … ‘ e al terzo comma stabilisce: ‘ Per i buoni postali di risparmio l’imposta sostitutiva è applicata dall’Ente poste italiane.
Pertanto, la ricorrente assume corretto l’importo rimborsato da RAGIONE_SOCIALE alla data di liquidazione del buono postale fruttifero, avendo applicato correttamente la normativa relativa alla ritenuta fiscale.
Il primo motivo è inammissibile per difetto d’autosufficienza . Invero, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un “error in procedendo”, per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass., n. 16899/23; n. 28072/21).
Nella specie, la doglianza di omessa pronuncia in ordine alla eccezione preliminare formulata da RAGIONE_SOCIALE sulla inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo, è inammissibile in quanto la ricorrente non allega quando e come avrebbe sollevato tale eccezione; né dalla sentenza impugnata si desume l’esame di tale questione nei ‘profili preliminari’ trattati.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (perché la causa avrebbe dovuto essere promossa innanzi al giudice tributario) è stata sollevata per la prima volta in cassazione e, pertanto, sulla stessa si era ormai formato un giudicato interno, non più contestabile (v. Cass, SU, n. 8363/13).
Giova altresì rilevare che la causa petendi riguarda il solo diritto a percepire gli interessi relativi al buono postale nella misura richiesta dalla sottoscrittrice.
Il terzo motivo, connesso al secondo, è parimenti inammissibile, involgendo la medesima eccezione di difetto di giurisdizione, ormai preclusa essendo oggetto di giudicato interno, considerando altresì che la questione della tassazione non è stata in nessun modo dedotta nei gradi di merito.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.