Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16476 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME E NOME COGNOME , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e COGNOME NOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, in BergamoINDIRIZZO
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n.909/2021 pubblicata il 12.7.2021, non notificata.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza n. 2655/2017 pubblicata il 20 ottobre 2017 il Tribunale di Bergamo, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE confermando il decreto ingiuntivo con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 17.441,06, oltre interessi e spese, corrispondente al valore di due buoni fruttiferi postali ordinari serie ‘O’ acquistati dal 22.12.1983 al 24.5.1984, e ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite. 2.In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che «la presenza delle tabelle aggiornate presso ciascun ufficio postale costituisse l’unico mezzo previsto dalla normativa di settore al fine di rendere nota al pubblico dei sottoscrittori l’avvenuta variazione dei rendimenti dei buoni da questi sottoscritti» e che «la pubblicità contenuta nella G.U. della Repubblica Italiana non è idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento… », e che pertanto era «necessario verificare se l’attrice abbia reso nota ai sottoscrittori di settore, ovvero la messa ‘a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali’ delle tabelle dei rendimenti aggiornate ‘ , ha ritenuto che tale circostanza non fosse stata allegata né provata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sicchè non poteva essere applicato ai buoni postali in questione il regolamento degli interessi introdotto dall’art. 6 del D.M. 13 giugno 1986, con la conseguenza che il rimborso dei buoni doveva avvenire secondo le condizioni originariamente pattuite e stampate sui titoli stessi.
3 .─ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponevano gravame, dinanzi alla Corte di appello di Brescia che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
4.─ Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
non vi siano ragioni per discostarsi da quanto affermato in un caso identico a quello oggetto del presente giudizio da questa Corte di Appello con sentenza n. 872/2020 del 27.08.2020 resa nel proc. n. 2651/17;
il potere di modificare il contenuto del rapporto contrattuale -jus variandi -è non libero bensì condizionato, e che la condizione risulta testualmente imposta dal terzo comma del citato art. 173, il quale stabilisce che la tabella a tergo dei buoni «per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali»;
l’obiettivo di render nota ai risparmiatori la variazione in pejus dei tassi non può essere efficacemente ottenuto mediante la sola pubblicazione in G.U. del D.M. 13/06/1986: «la pubblicità contenuta nella G.U. della Repubblica Italiana non è idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento, perché non prevista da norme di legge, che vi ricolleghino tale effetto»:
il provvedimento in oggetto, DM 13/06/1976, ha natura di atto amministrativo e non di norma di legge, e ne deriva il corollario che la relativa conoscenza da parte dei consociati non può ritenersi presunta;
la messa a disposizione negli uffici postali delle nuove tabelle degli interessi costituisce presupposto necessario ed imprescindibile perché si possano produrre gli effetti modificativi correlati al DM 13/06/1986, resi possibili dall’art.173 D.P.R. n. 156/1973 .
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato controricorso, ed anche memoria.
AVV_NOTAIO dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME per il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
6. ─ Con il primo motivo: In rapporto all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 113 e 342 c.p.c. e, correlativamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.p.r. 156/1973 anche in combinato disposto con l’art. 6 d.m. 13 giugno 1986.
6.1 ─ La censura è fondata. Questo Collegio condivide l’ orientamento, che ha statuito che: «proprio tenuto conto della natura dell’emittente all’epoca dei fatti, le Sezioni Unite di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di vari azione, tenuto conto che l’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tanto consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse quest’ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario». Con sentenza n. 3963/2019 ha definitivamente chiarito che «La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». La citata sentenza di questa Corte ha statuito in base alla all’art. 173 d.p.r. n. 156/197 3, è consentito alla Pubblica Amministrazione di variare il tasso di interesse relativo ai buoni già emessi e che ciò può avvenire con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi all’esito dell’intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione». E, pertanto,
«erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore» (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).
7. -Con il secondo motivo: In rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.p.r. 156/1973 e del l’art. 6 d.m. 13 giugno 1986 , nonché dell’art. 2697 c.c.
7.1 ─ Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
-Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione