Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36581 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36581 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20015 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Catania n. 287/2021, pubblicata in data 8 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
18 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento della esatta misura degli interessi a lui spettanti, in relazione ad alcuni buoni postali fruttiferi acquistati nel 1984, e la condanna della società
Oggetto:
BUONI POSTALI FRUTTIFERI INTERESSI
Ad. 18/12/2023 C.C.
R.G. n. 20015/2021
Rep.
convenuta al pagamento di quanto, a suo dire, ancora dovuto a tale titolo.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ragusa.
La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata, condannando il COGNOME a restituire alla società convenuta la somma di € 24.708,89, oltre interessi , frattanto ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’ art. 132, co. II, n°4 c.p.c. e dell’ art. 111, co. 6°, Cost. ai sensi dell’ art. 360, n°4, c.p.c.; motivazione apparente e priva di congruità logico giuridica secondo i termini del c.d. ‘minimo costituzionale’ ».
Il ricorrente sostiene che la Corte di Catania non avrebbe « riportato quelle prove che documentano se l’importo differenziale degli interessi, tra la somma (non provata) che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto pagare al ricorrente ai sensi della tabella allegata al D.M. 13/06/86 e quella allo stesso pagata in esecuzione del Tribunale di Ragusa, fosse di € 24.708,89 e che essa non contenesse un importo che andava comunque pagato a detto titolo ».
1.1 Senza porre alcuna questione di diritto in ordine alla normativa applicabile ai fini della determinazione degli interessi spettanti in relazione ai buoni postali fruttiferi nella sua titolarità e senza, quindi, contestare specificamente il principio di
diritto secondo cui tali interessi sono quelli indicati dai decreti ministeriali invocati da RAGIONE_SOCIALE, come, del resto, ritenuto dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, nel ricorso si sostiene che tale decisione sarebbe priva di una effettiva motivazione in ordine all’importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e oggetto della condanna alla restituzione emessa all’esito del giudizio di secondo grado.
1.2 È opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, il COGNOME aveva chiesto la liquidazione dei buoni postali fruttiferi in suo possesso e RAGIONE_SOCIALE gli aveva riconosciuto gli interessi al tasso indicato dal decreto ministeriale in base al quale erano state disposte le modifiche in pejus dei tassi di interesse originariamente indicati sul titolo e di cui era contestata l’applicabilità ( decreto del Ministro del Ministero del Tesoro, di concerto con quello delle RAGIONE_SOCIALE e Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986).
Il COGNOME ha, quindi, instaurato il presente giudizio per ottenere la differenza rispetto all’importo dovuto in base all’applicazione degli interessi, più elevati, indicati a tergo dei titoli.
Il Tribunale di Ragusa ha accolto la sua domanda e condannato RAGIONE_SOCIALE a « corrispondere all’attore il saldo relativo ai buoni fruttiferi postali oggetto di causa, al netto dell’acconto già corrisposto, tenuto conto del tasso di interesse contrattualmente stabilito a tergo degli stessi, oltre interessi legali dalla data di riscossione di ciascun buono sino al saldo ».
In base a questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha pagato a COGNOME una somma pari a circa € 25.000,00.
In appello, la sentenza di primo grado è stata però riformata e la domanda del COGNOME è stata integralmente rigettata, in quanto la corte d’appello ha ritenuto che il tasso di interesse a lui spettante fosse proprio quello indicato dal decreto ministeriale del 1986, non quello riportato sui titoli: ha pertanto
condannato il COGNOME a restituire a RAGIONE_SOCIALE l’importo frattanto ricevuto in base alla sentenza di primo grado.
1.3 Secondo il ricorrente, la sentenza di appello dovrebbe ritenersi del tutto priva di motivazione, in quanto non spiegherebbe in modo adeguato se l’importo da lui ricevuto al momento della liquidazione dei buoni sarebbe effettivamente quello previsto in base all’applicazione dei tassi di interesse previsti dal D.M 13 giugno 1986 e, quindi, per quale ragione egli dovrebbe restituire l’importo indicato nella sentenza di secondo grado e non un importo diverso.
La censura è manifestamente infondata.
1.4 Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza l’oggetto della presente controversia: l’attore ha agito in giudizio sostenendo che gli erano stati illegittimamente liquidati da RAGIONE_SOCIALE interessi in misura pari alla previsione di cui al D.M. del 13 giugno 1986, che aveva modificato in pejus il tasso indicato a tergo dei titoli, mentre, a suo dire, tali interessi erano dovuti al maggior tasso indicato sui titoli stessi.
Di conseguenza, i giudici del merito hanno (del tutto correttamente e, comunque, sulla base di una motivazione del tutto adeguata e agevolmente comprensibile in base alla lettura del provvedimento nel suo complesso) ritenuto che non fosse neanche in contestazione la circostanza che RAGIONE_SOCIALE avesse già corrisposto al COGNOME gli interessi esattamente calcolati nella misura prevista dal D.M. del 13 giugno 1986 e si discutesse esclusivamente della differenza eventualmente dovuta.
1.5 L’esposto percorso argomentativo, come già chiarito, è agevolmente ricavabile dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può ritenersi assente o meramente
apparente e, tanto meno, affetta da insanabili contraddizioni logiche.
La corte territoriale, in altri termini, ha ritenuto, in fatto, che il COGNOME, avendo già ricevuto gli interessi correttamente calcolati sulla base delle previsioni del D.M. 13 giugno 1986, pretendesse esclusivamente la differenza, rispetto all’importo calcolato in base ai tassi riportati sui titoli: avendo ritenuto, in diritto, che tale differenza, invece, non gli spettasse affatto, ha integralmente rigettato la sua domanda, con la inevitabile conseguenza che egli era semplicemente tenuto a restituire integralmente l’importo ricevuto in base alla sentenza di primo grado -che aveva inizialmente ed erroneamente accolto la sua domanda -a prescindere dalla corretta determinazione dello stesso.
Solo per completezza di esposizione, la Corte ritiene opportuno precisare che, con riguardo alle questioni di diritto alla base della presente controversia, risulterebbe comunque assorbente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo che, secondo i più recenti indirizzi di questa Corte in tema di buoni postali fruttiferi, cui il Collegio ritiene di dover dare piena continuità, in quanto ormai consolidati:
« la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d ecreto-legge n. 460 del 1974, convertito in legge n. 588 del 1974 -che consentiva variazioni, anche ‘in pejus’, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione econo mica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto
dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 -di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera ‘Q’, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni » (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022, Rv. 664017 -01);
b) « poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘QTARGA_VEICOLOP’, di re ndimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i de tti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione aAVV_NOTAIOa una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuit à tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo » (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022, Rv. 664164 -01; cfr., in proposito, e nel medesimo senso, anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019, Rv. 652851 -01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, sia in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito, sia in considerazione del solo recente consolidamento, nella giurisprudenza di questa stessa Corte, dell’indirizzo sulla base del quale è stata decisa la controversia, che aveva in precedenza dato luogo a interpretazioni contrastanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-