Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3171 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3171 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29299/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente-
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 347/2021 depositata il 13/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sig.ra COGNOME NOME ha azionato in INDIRIZZO, nel 2013, 33 buoni postali fruttiferi cointestati a lei, al marito sig. NOME COGNOME,
deceduto il 5/8/2005, e alternativamente o al figlio NOME COGNOME, o alla figlia NOME COGNOME, e il Tribunale di Pordenone ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di €. 26.240,56 per capitale, oltre accessori e spese.
RAGIONE_SOCIALE ha opposto opposizione con atto di citazione del 15/3/2013, chiedendo che venisse integrato il contraddittorio con gli altri contitolari dei buoni e che le fosse restituita la somma pagata e sostenendo che il decreto ingiuntivo violava la normativa in tema di BFP e le leggi sulle successioni, che le era stata presentata espressa opposizione al rimborso da parte della figlia della sig.ra NOME, NOME COGNOME, e che la clausola di ‘pari facoltà di rimborso’ non determinava l’insorgere di un obbligazione solidale attiva (che consentiva a ciascun contitolare di riscuoterli), ma un mandato reciproco alla riscossione (che si estingueva con la morte di uno dei mandanti, ex art. 1723 c.c.).
In data 20/9/2015 è deceduta la sig.ra NOME, il processo è stato riassunto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i successori dell’opposta, NOME e NOME, si sono costituiti in causa e, successivamente, hanno dato atto di essersi accordati per dividere tra loro i BFP in via transattiva.
Non essendo stato però trovato un accordo con l’opponente, il Tribunale di Pordenone ha emesso la sentenza n. 806/2019, rilevando la mancanza di interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE e ritenendo comunque che, in applicazione dell’art. 208 DPR 256/1989, RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta a dar corso alla richiesta di rimborso dei BFP del cointestatario stante la clausola PFR apposta sui titoli.
Interposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Trieste lo ha accolto.
In primo luogo la Corte ha ritenuto ancora sussistente l’interesse ad agire dell’appellante, anche a seguito dell’accordo raggiunto dai sig.ri COGNOME, individuandolo nell’interesse a non dover sostenere le spese delle
procedure monitoria ed esecutiva, considerato che i COGNOME non avevano comunque formulato alcuna proposta di definizione conciliativa con riferimento al decreto ingiuntivo, nella necessità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di ‘pagare bene’ l’importo dei BFP al soggetto legittimato a riceverlo (interesse rilevante nella fase iniziale del giudizio di opposizione) e infine nell’interesse ad ottenere una sentenza che accertasse se il suo rifiuto di rimborsare i BFP muniti di clausola PFR fosse legittimo.
Nel merito, la Corte non ha condiviso la tesi sostenuta dal primo giudice, ritenendo, sulla base di Cass. n. 11137/2020, che dovesse essere applicato anche ai BFP l’art. 187 DRP 256/1989 (stabilito in tema di libretti di risparmio postali, ma estensibile anche ai BFP in forza dell’art. 203 del medesimo regolamento), con conseguente legittimo rifiuto del rimborso da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in difetto di quietanza rilasciata da tutti gli aventi diritto (legittimità del rifiuto anche alla luce dell’art. 48 d.lgs. 346/1990, che prescriveva la presentazione della dichiarazione di successione in caso di titoli trasferiti a causa di morte), e ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli appellati a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ricorso notificato il 12/11/2021 i sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Treste, proponendo cinque motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘La sentenza è nulla per la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1292 c.c., del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 178 e 182, e del D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 203 e 208, nonché artt. 48 e 12 lett. i, D.L.vo n. 346/1990, ed art. 14 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver ritenuto che il contitolare di buoni postali fruttiferi emessi a favore di più soggetti con la clausola della pari facoltà di rimborso, allorché uno di essi sia defunto, non abbia il diritto di ottenere l’integrale rimborso dietro semplice
presentazione del titolo, secondo la disciplina fissata per le obbligazioni solidali attive ex art. 1292 c.c., ma solo a fronte della quietanza rilasciata da tutti gli aventi diritto, come da disciplina fissata per i libretti di risparmio postale dall’art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989, peraltro applicando in via analogica una norma eccezionale.’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver seguito, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola ‘pari facoltà di rimborso’, la tesi espressa da questa Corte con la pronuncia n. 11137 del 10/6/2020, dal momento che tali tesi è stata poco dopo ribaltata dalla Cassazione con la sentenza n. 24639 del 13/9/2021, che ha ritenuto che, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite sia legittimati a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.
I ricorrenti condividono tale pronuncia di questa Corte, osservando che ai BFP muniti di clausola PFR è applicabile la disciplina generale sulle obbligazioni solidali attive e non quella fissata dal codice postale per i libretti di risparmio postali, che non è applicabile l’art. 48 d.lgs. 346/1990, essendo i BFP equiparati, ai fini dell’imposta di successione, ai titoli del debito pubblico ed essendo pertanto esclusi dall’attivo ereditario e non essendovi obbligo di denunciarli nella dichiarazione di successione, che l’art. 175 DPR 156/1973 non prevedeva per i BFP l’opposizione invece prevista per i libretti di risparmio dall’art. 157 DPR 15671973, che i BFP non si estinguono per la morte di un cointestatario, come i libretti di risparmio.
I ricorrenti hanno anche sottolineato che nell’odierna controversia vi era ormai il consenso di tutti gli eredi a seguito dell’accordo raggiunto dai sig.ri COGNOME.
Il motivo è fondato
1.1) L’orientamento seguito dalla Corte d’Appello di Trieste (Cass. civ., sez. VI, 10/6/2020 n. 11137: ‘ in caso di morte di uno dei
cointestatari di buoni postali fruttiferi -soggetti ratione temporis alla disciplina del codice postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento di attuazione, cui sia apposta la clausola cd. ‘con pari facoltà di rimborso’, in assenza di una norma specifica riferibile direttamente ai buoni postali, si applica l’art. 187, 1 comma del regolamento di esecuzione di cui al DPR 256/1989, dettato in tema di libretti di risparmio postale e ai sensi del quale il rimborso a saldo, in caso di decesso di un cointestatario, deve essere eseguito previa quietanza di tutti i coeredi aventi diritto ‘) è stato superato, a seguito della pronuncia della sezione I di questa Corte, n. 24639 del 13/9/2021, emessa in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c. per la rilevanza della questione di diritto (‘ In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina ‘).
Tale decisione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, per cui si è formato sul punto un consolidato orientamento (per es.: Cass. civ., sez. I, 13/09/2021, n. 24639; Cass. civ., sez. VI, 10/02/2022, n. 4280; Cass. civ., sez. I, 17/01/2023, n. 1278; Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n. 22577; Cass. civ., sez. III, 8/03/2024, n. 6379; Cass. civ., sez. I, 4/06/2024, n. 15515).
Già la pronuncia n. 16683 del 5/8/2020 di questa Corte aveva sottolineato che un orientamento dottrinario e giurisprudenziale riteneva non applicabile ai BFP l’art. 187 DPR 256/1989 e che la questione sottesa alla clausola ‘pari facoltà di rimborso’ non risultava ancora affrontata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Con la decisione n. 24639/21 questa Corte precisa che l’applicabilità del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187 (‘ Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto ‘), concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto (‘ Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI ‘), sostenuta da RAGIONE_SOCIALE, è da escludere.
La tesi dell’applicabilità dell’art. 187, ai buoni postali fruttiferi, attraverso l’art. 203, continua la Corte, muove dall’assunto dell’omogeneità morfologica tra l’uno e l’altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell’assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario.
Tuttavia, afferma la Corte, l’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari non può essere collocato a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l’art. 208 DPR 256/1989 contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali ” sono rimborsabili a vista ” (v. anche art. 178 DPR 156/1973).
É vero, secondo la Corte, che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, ma tra i due ricorre una rilevante differenza: in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., l’art. 204, comma 3 del citato D.P.R., sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: ” I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che
per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno “.
La Corte sottolinea anche la distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: premesso che, in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è evidente che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.
Infine, la Corte osserva che non è per nulla scontata l’effettiva riferibilità dell’art. 48 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni alla fattispecie dei buoni postali, considerato che ai fini dell’imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell’attivo ereditario (d.lgs. n. 346 del 1990, art. 12 lett. i); con la conseguenza che non vi è nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione.
Nè rileva il richiamo che la parte controricorrente fa all’art. 24 DPR 156/1973 (che prevede il rifiuto della consegna o del pagamento nei ‘ casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto ‘), dal momento che si tratta di norma di carattere generale, che rinvia alla disciplina specifica di ciascun titolo.
I ricorrenti hanno formulato altri quattro motivi di ricorso:
-Secondo motivo : abrogazione del codice postale: ‘ La sentenza è nulla per la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 13 del Decreto Ministeriale 06/06/2002 che ha previsto la definitiva abrogazione del codice postale e del suo regolamento di esecuzione, senza alcuna riserva
di applicabilità delle loro norme ai rapporti pregressi, per l’effetto che ora, in ogni caso, anche a questi s’applica la disciplina generale e, quindi, in ipotesi di pluralità di cointestatari di buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso, quella inerente le obbligazioni solidali attive ex artt. 1292 e ss. c.c. ‘;
-Terzo motivo : i due buoni del 2001 comunque non sono più soggetti al codice postale: ‘ La sentenza è nulla per la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, e 9 del D.M. 19.12.2000, in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c., per quanto concerne la domanda inerente la riscossione dei buoni n. 00000003386300329 di € 500,00 emesso il 17 luglio 2001 e 00000003387000455 di € 1.000,00 emesso il 23.8.2001 in quanto emessi successivamente a detto decreto e quindi soggetti solo alla disciplina di quest’ultimo secondo la quale ‘i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente’ e comunque non più soggetti alla disciplina contenuta nel codice postale e nel regolamento postale ‘;
-Quarto motivo : difetto di interesse di RAGIONE_SOCIALE alla luce dell’accordo intervento tra i coeredi COGNOME: ‘ La sentenza è nulla per la violazione degli artt. 100, 109 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c. data l’assenza di un interesse – legittimazione ad agire (resistere) da parte di RAGIONE_SOCIALE ‘;
-Quinto motivo : contestazione sulla pronuncia sulle spese: ‘ La sentenza é nulla per la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., per aver addossato interamente le spese ai ricorrenti nonostante l’assenza di un interesse – legittimazione ad agire (resistere) da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in quanto comunque sussistesse parziale soccombenza e la questione fosse nuova e per di più in un precedente giudizio tra le parti era stata accolta la tesi dell’applicazione della disciplina della solidarietà attiva ai libretti postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso ‘.
Tali motivi restano assorbiti dalla decisione sopra riportata, di accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 10/2/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME