Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21909 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21909 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: buoni postali – serie ‘P’ – ius variandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7290/2023 R.G. proposto da Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrente –
contro
COGNOME MicheleCOGNOME rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 236/2023, depositata il 19 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 19 gennaio 2023, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza
del Giudice di Pace di Arienzo che la aveva condannata al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 3.997,00, a titolo di rimborso della maggior somma spettante relativa a un buono postale fruttifero;
il Tribunale ha riferito che con la domanda introduttiva l ‘attore aveva allegato che era stato essere titolare di un buono postale facente parte della serie P e che, alla scadenza, aveva ricevuto una somma inferiore a quella asseritamente richiesta in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo del titolo;
ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto tale domanda;
-ha, quindi, disatteso il gravame dell’odierna ricorrente ritenendo che le indicazioni presenti sul retro del titolo prevalessero sulle condizioni previste dal d.m. 13 giugno 1986, emanato in epoca successiva all’acquisto del titolo medesimo, avuto riguardo, in particolare, alla vincolatività delle condizioni originariamente stabilite e alla mancata comunicazione all’investitore della variazione in senso a questi sfavorevole dei tassi di interesse;
il ricorso è affidato a un unico motivo;
resiste con controricorso NOME COGNOME
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 4, 5, e 6 d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986 e 1339 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi relativi ai buoni postali, serie «P», emessi in epoca antecedente al 1986, dovessero essere liquidati in misura pari a quella indicata a tergo degli stessi, non essendo soggetto ad alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi di interesse disposta dal predetto decreto ministeriale;
il motivo è fondato;
-l’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria,
stabilisce che: «1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2. Le variazioni del saggio d’interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell’entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d’interesse esistenti a tergo dei medesimi»;
– tale norma è stata così modificata dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif., nella l. 25 novembre 1974, n. 588: «1. Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali»;
– in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita: «1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera ‘Q’ i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura
indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi»;
il successo art. 5 aggiunge che: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera ‘Q’, … i buoni della precedente serie ‘P’ emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura ‘Serie Q/P’, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi»;
dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione, mentre successivamente -e fino all’abrogazione dell’articolo 173 , d.P.R. n. 156 del 1973 -operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi, esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso;
tale assetto normativo, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneo a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748);
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie «P» precedentemente collocata sul mercato;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’
8 luglio 2025.