Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
COGNOME E MEDOLAGO NOME , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima, in BergamoINDIRIZZO -controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n.1053/2021 pubblicata il 16.8.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi
FATTI DI CAUSA
1. ─ COGNOME NOME e COGNOME NOME, premettendo di aver in data 24/1111986 acquistato n.20 buoni postali fruttiferi, hanno proposto ricorso ex art. 633 cpc nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento a suo carico per la somma capitale di €.96.561,00, oltre bimestri a maturare ed alle spese del procedimento.
2.Con decreto ingiuntivo n.5656 dell’8/10/2014 il tribunale di Bergamo ha ingiunto a RAGIONE_SOCIALE di pagare ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME la somma sopra indicata (di €. 96.561,00) oltre interessi e spese.
3 .─ Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto citazione in opposizione, ex art.645 c.p.c., la società RAGIONE_SOCIALE. Il tribunale di Bergamo con sentenza n.199/20 18 ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e con essa quella di difetto di giurisdizione dell’AGO, in relazione al disposto di cui all’art.133, lett. v), CPA (d. lgs n.l04/2010) e ha confermato il decreto ingiuntivo emesso.
4.─ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di appello di Brescia che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) la valutazione circa la fondatezza del motivo di gravame, correlato al disposto di cui all’art.5 del DM 13.6/.1986, deve essere effettuata muovendo dalla premessa della configurazione in termini strettamente civilistici (contrattuali) del rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed ente (attualmente società) emittente il titolo (buono fruttifero postale): in tal senso si assume essere la giurisprudenza costituzionale, secondo cui: «occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un’azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell’RAGIONE_SOCIALE, avente natura di ente pubblico
economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l’essere organizzati e gestiti in forma d’impresa: donde – già allora – conseguiva «la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato» (così Corte Cost. n. 303/1988);
b) seppur è vero che, secondo la disciplina speciale invocata, l’apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l’integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al DM invocato, ancorché apposti su modulistica che, in quanto riferita ad emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto può intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza e dell’univocità RAGIONE_SOCIALE indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché effettuate per relationem , ma giammai se parziali, per l’ovvia considerazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del titolo;
c) col secondo timbro, si è dettata una disciplina precisa, in conformità alle indicazioni espresse nel DM, circa la determinazione dell’interesse, composto, spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale (8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10°, 10,50% dall’11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno), e viceversa si è totalmente omesso ogni riferimento al periodo successivo, dal 20° al 30° anno; si è peraltro lasciata intatta la dicitura preesistente. E’ logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell’ulteriore spettanza a bimestre per la decade successiva.
5. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
NOME e NOME hanno presentato controricorso, ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Va anzitutto disattesa per difetto di autosufficienza, dal momento che l’articolo 370 c.p.c. richiama l’articolo 366 dello stesso codice, l’eccezione formulata dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per intervenuta modifica RAGIONE_SOCIALE domande da parte della difesa avversaria: è difatti agevole constatare che il controricorso non indica né trascrive il contenuto degli atti (o almeno le conclusioni rassegnate) dai quali emergerebbe quanto eccepito.
La ricorrente deduce:
─ Con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 4, 5 e 6 del Decreto Del Ministero Del Tesoro del 13.06.1986, e dell’art. 1339 c.c., in relazione all’art. 360 co. l n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’Appello escluso l’applicabilità ai BFP nn. da 000.014 a 000.032 RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche previste per i titoli appartenenti alla Serie Q/P in ragione della mancata apposizione di specifico timbro relativo agli interessi applicabili dal 21 a al 30° anno successivo all’emissione.
Al contrario, la disciplina di cui all’ art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 prevede che le condizioni economiche riportate sul titolo siano disciplinate dai decreti ministeriali emessi a tal fine, essendo sufficiente che il BFP appartenga alla serie contemplata dal D.M. istitutivo di quella serie.
6.1 ─ Le censure sono fondate. Il D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, ha disposto, all’art. 4: « 1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui
saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi ».
L’art. 5 ha aggiunto: « 1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal RAGIONE_SOCIALE dello Stato sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte RAGIONE_SOCIALEriore, recante la misura dei nuovi tassi ».
L’art. 6, infine, ha stabilito: «1. Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
Per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
I buoni di cui al comma 1 del presente articolo beneficeranno dell’attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al comma 2, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni».
L’art. 173 codice postale e il D.M. 13 giugno 1986, art. 5 richiedono poi di essere sinteticamente inquadrati nell’ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo
assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle RAGIONE_SOCIALE rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario » (Corte Cost., n. 26/ 2020).
In altra sentenza la Corte ha ben evidenziato che «benché facciano parte RAGIONE_SOCIALE forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell’art. 81 Cost., all’epoca nel vecchio testo.
In tale contesto il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell’interesse del risparmio da parte del sottoscrittore e ha proceduto, così, a bilanciare gli interessi in gioco. La Consulta ha chiaramente affermato che l’estensione RAGIONE_SOCIALE modificazioni anche in peius dei tassi di interesse non ha irragionevolmente leso l’affidamento dei risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell’investimento, poiché la variazione sfavorevole del tasso di interesse – che bilancia l’esigenza di tutela del risparmio con quella di contenimento della spesa pubblica in rapporto all’andamento dell’inflazione e dei mercati in caso di titoli emessi da enti a soggettività statale – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la dispone, in base a una facoltà consentita dalla legge che non lede pertanto alcuno dei parametri costituzionali invocati come lesi.
Questa Corte ha valorizzato, al fine di negare rilievo decisivo alla previsione della misura degli interessi apposta sui buoni ( ‘ Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo
dei buoni”) che il buono fruttifero postale non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione, giacché, a tenore dell’art. 173, «sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali» (Cass., n. 27809/2005).
Va evidenziato che rispetto la fissazione dei principi sopra riportati la successiva sentenza (spesso evocata per sostenere la tesi evocata dai sottoscrittori in queste vicende Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), non delinea alcuna diversa interpretazione poiché concerneva un caso peculiare, diverso da quello odierno, giacché i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla “TARGA_VEICOLO“, si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con l’indicazione di una sigla diversa (“TARGA_VEICOLO“) e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, a differenza del caso oggi in esame, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie “TARGA_VEICOLO“, dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta.
Anche con riguardo alla qualificazione dei buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione la successiva sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha ribadito il contenuto di quella del 2007, ritenendo altresì che qualificazione dei buoni postali come documenti di legittimazione «ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all’interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l’applicazione della
disciplina di tutela dei consumatori». Ed, infatti, nel richiamare la decisione del 2007, di cui si è poc’anzi fatta menzione, quella del 2019 ha osservato che «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».
Ancor più chiaramente la sentenza ha precisato il discusso art. 173 contempla un «meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo» (Cass., Sez. Un., n. 3963/2019).
La pretesa, quindi, di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “TARGA_VEICOLO/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “TARGA_VEICOLO“, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei precedenti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell’art. 1342 c.c., comma 1, il quale
stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (così in motivazione Cass., n. n. 22619/2023).
6.2 ─ In particolare, infine, questa Corte ha chiarito (Cass., n. 4748/2022) che: « non sembra si possa seriamente dubitare che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l’ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell’affidamento sull’altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l’errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all’art. 1428 c.c.): qui non solo non c’è la volontà dell’ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c’e’ neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l’una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “QTARGA_VEICOLOP”, l’altra, preesistente, quelli della serie “P”».
«La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “TARGA_VEICOLO/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “TARGA_VEICOLO“, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell’art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate» (Cfr., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
8. ─ Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 7 giugno 2024.
Il Presidente NOME COGNOME