Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
Oggetto: buoni postali
fruttiferi – jus variandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20345/2021 R.G. proposti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 546/2021, depositata il 17 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata il 17 maggio 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME la somma di euro 12.860,48, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese processuali, a titolo di rimborso di buoni postali fruttiferi;
la Corte di appello ha riferito con la domanda introduttiva gli ingiungenti avevano allegato di aver acquistato tali buoni postali, facenti parte della serie O , e di aver diritto alla riscossione dell’importo preteso in applicazione delle condizioni originariamente previste;
dopo aver dato atto che il Tribunale aveva respinto l’opposizione ha disatteso il gravame dell’odierna ricorrente ritenendo che l’appello difettava di una sufficiente indicazione delle ragioni per cui la sentenza impugnata era errata, non ottemperando al requisito di cui all’art. 342 cod. proc. civ.;
il ricorso è affidato a due motivi;
le parti intimate non spiegano alcuna difesa;
la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado, pur dichiarando espressamente di non condividerne le motivazioni, sul fondamento che l’appello non recava una sufficiente critica della sentenza impugnata;
il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
la decisione impugnata ha dato atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto inapplicabili al caso in esame le disposizioni di cui al d.m. 13 giugno 1986, recanti variazioni in pejus dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi emessi, in ragione del fatto che dello stesso non era stata data adeguata forma di pubblicità ai risparmiatori, sotto forma di affissione delle tabelle dei rendimenti aggiornate presso
ciascun ufficio postale, e che a tal fine non era utile la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, trattandosi di un atto amministrativo, in quanto tale, privo di valore di legge;
-la Corte di appello, pur mostrando di non condividere tali considerazioni, ha disatteso l’appello ritenendo che lo stesso fosse privo di una argomentata critica alle statuizioni del Tribunale;
orbene, si osserva che l’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame ratione temporis , dispone che «L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;
-è stato autorevolmente affermato che tale disposizione va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (così, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; vedi, anche Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481);
quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili, senza essere, dunque, tenuta né a delineare un «progetto alternativo di sentenza» di risoluzione della controversia, né a rispettare particolari
forme sacramentali o comunque vincolate, attesa la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
sotto altro profilo, si osserva che è regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un ‘ ipotesi residuale;
-nel caso in esame, dall’illustrazione del motivo di ricorso si evince che con l’atto di appello, riprodotto negli stralci ritenuti maggiormente rilevanti, l’appellante aveva aggredito in modo puntuale l a statuizione del primo grado in ordine alla ritenuta necessità della pubblicazione delle tabelle dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi, aggiornata a seguito dell’approvazione del d.m. 13 giugno 1986, presso ciascun ufficio postale al fine di dimostrare la sua conoscibilità da parte dei risparmiatori e l’applicazione delle relative disposizioni ai titoli sottoscritti e alla insufficienza, a tale fine, della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
a tale scopo aveva evidenziato che la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale era idonea a far decorrere l’applicazione dei nuovi tassi di interesse , allegando, a supporto dell’assunto, precedenti giurisprudenziali;
non può, dunque, condividersi la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha sostenuto che « quelli proposti dall’appellante non appaiono effettivi argomenti di censura rispetto alle valutazioni espresse dal giudice di prime cure, ma si risolvono in apodittiche manifestazioni di dissenso, in violazione di quanto al riguardo richiesto dall’art. 342 cod. proc. civ. »;
-all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione de ll’a rt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per aver la sentenza ritenuto che la pubblicazione del d.m. 13 giugno 1986 nella Gazzetta Ufficiale non fosse idonea a
produrre l’effetto della conoscenza legale dell’atto presso i consoc iati e gravasse sulla ricorrente assolvere al relativo onere probatorio, in quanto vertente su questione strettamente dipendente dalla prima;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, la quale, nel decidere il merito della controversia, potrà tenere conto del fatto che il predetto art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, così come novellato dall’ art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif. dalla l. 25 novembre 1974, n. 588, nella formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, consente variazioni, anche in pejus , del tasso di interesse sulla base di decreti del Ministro per il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963) e che tale disposizione, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti, per cui il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apRAGIONE_SOCIALE sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne dispone la variazione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde (cfr., altresì, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748);
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 10 settembre 2024.