Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dalle AVV_NOTAIO (pec: ) e NOME COGNOME,
(pec: EMAIL)
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n.1159/2020 resa il 29.10.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: buoni Postali fruttiferi
FATTI DI CAUSA
─ Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALE, ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di denaro pari a € 11.655,95 oltre interessi legali dal dovuto al saldo a seguito della sottoscrizione di buono postale fruttifero serie Q/P nr. 000.010, acquistato in data 8 agosto 1986 per l’importo iniziale di Lire 1.000.000. Depositava i seguenti documenti: 1) copia buono postale fruttifero serie Q/P nr. 000.010 acquistato in data 08.08.1986; 2) conteggio del dovuto con riferimento ai tassi di rendimento posti sul retro del titolo; 3) conteggio del dovuto ex DM 13 giugno 1986 tratto dal sito posteitaliane.it; 4) comunicazione raccomandata r. r. avv. AVV_NOTAIO / RAGIONE_SOCIALE in data 30.01.2017; 8) copia D.M. 13 giugno 1986 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinari “Q”; 8) copia D.M. 13 giugno 1986 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinari “Q”; 9) copia D.M. 16 giugno 1984 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinari “P”.
─ Il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda e condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 11.655,95 oltre interessi .
─ L’attuale ricorrente proponeva gravame, dinanzi alla Corte d ‘Appello di Brescia che, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
la questione proposta va risolta muovendo dalla premessa della configurazione in termini strettamente civilistici del rapporto tra sottoscrittore ed ente emittente il titolo;
l’effetto sostitutivo dei tassi di interesse può essersi verificato soltanto a condizione della completezza e univocità delle indicazioni introdotte sul modulo precedente, ma giammai se parziali perché in tali circostanze il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che
le parti non incise dalla modifica si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del titolo;
nel caso di specie si è totalmente omesso ogni riferimento di modifica al periodo dal 20° al 30° anno e si è lasciata intatta anche altra dicitura senza introdurre alcuna clausola limitativa;
in tale contesto è logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento del sottoscrittore alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell’ulteriore spettanza degli interessi precedentemente indicati sul titolo per la decade successiva.
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
─ COGNOME NOME ha presentato controricorso e ricorso incidentale, (ma nell’atto non sono formulate domande con censure autonome alla sentenza, che, tra l’altro, non potevano essere proposte essendo il controricorrente non soccombente), ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il controricorrente preliminarmente contesta la capacità del dell’AVV_NOTAIO, che ha sottoscritto la procura alle liti per conto di RAGIONE_SOCIALE, poiché non risulta allegata la procura in forza della quale gli è stato conferito il potere di rappresentanza processuale di RAGIONE_SOCIALE evocando un precedente n. 6799/2020 La censura non è fondata. La legittimazione dell’AVV_NOTAIO nel conferire procura alle liti -nella specie anche all’AVV_NOTAIO -è ampiamente documentata dalla citazione della procura AVV_NOTAIOile del 19 aprile 2019 per AVV_NOTAIO NOME COGNOME; la procura in questione risulta depositata su PCT in data 31 ottobre 2023. In ogni caso, la procura anche se non prodotta è atto soggetto a iscrizione nel registro delle imprese (2206 c.c.), sicché ne resta confermata la sua conoscibilità.
La ricorrente deduce :
─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 13.6.1986. Insussistenza di ogni ragionevole affidamento (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
7 . ─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dei principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19379/2007 (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)
7.1 ─ Le questioni sollevate sono connesse e possono essere esaminate congiuntamente.
Le censure sono fondate.
L’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Cass., n. 567/2023 ha statuito questo ulteriore principio di diritto: «la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse
generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni».
Di tale questione la Corte di legittimità si è occupata più volte (Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023). Nella circostanza è stato osservato che «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie ‘Q’, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie ‘TARGA_VEICOLO/P’, con la disciplina prevista per i buoni della serie ‘P’, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie ‘Q’, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie ‘Q’, si applica anche alla serie ‘Q/P’, di modo che sul documento viene apposta la sigla ‘Q/P’, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie ‘P’ è palesemente esclusa» (citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione).
Per chi sostiene la tesi l’applicazione dei più alti rendimenti previsti per la serie «P» nell’ultimo decennio di vita del buono trova
giustificazione in ciò: il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sul contesto documentale del titolo; nell’indicata prospettiva assume rilievo decisivo la circostanza per cui i buoni in questione, con riguardo al periodo che qui interessa, recano – come si è in precedenza detto – l’indicazione dei tassi previsti per la serie «P».
Il principio per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156/1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti si deve, come è noto, alle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno da ciò desunto che «il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – ch e le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono» (Cass., SS.UU, n. 13979/2007, in motivazione).
È tuttavia da rimarcare la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l’ipotesi presa in considerazione dalla richiamata pronuncia di Cass., SS.UU., n. 13979/2017 (decisione, questa, su cui la parte resistente fonda gran parte dei propri rilievi).
Nella sentenza delle Sezioni Unite si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima del l’emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto
contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla «TARGA_VEICOLO»), ammetteva l’applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («TARGA_VEICOLO»), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza. Nella circostanza è stato osservato che «a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni». Le Sezioni Unite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nell’art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156 del 1973, che impone di «procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore».
Ebbene, nella presente fattispecie si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l’emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi d ell’ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella.
Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo.
In tal senso, anche i buoni per cui è causa pongono, anzitutto, e per quanto qui interessa, una questione di natura interpretativa 8. -Per quanto esposto, il ricorso va accolto.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice a quo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso principale , cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione