Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 31661/2021 proposto da:
NOME COGNOME, nato a Giarre il DATA_NASCITA, C.F. CODICE_FISCALE, e residente in Gorizia, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Gorizia, C.F. CODICE_FISCALE, presso il cui studio, sito in Gorizia, INDIRIZZO, elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA. P_IVA), con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL -fax NUMERO_TELEFONO -C.F. CODICE_FISCALE), come da mandato in calce al controricorso, in virtù dei poteri conferiti dal Condirettore Generale e Responsabile Corporate Affairs di RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, giusta procura per atto AVV_NOTAIO, in data 19 aprile 2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato il 29 aprile 2019 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 233/2021, pubblicata in data 18/06/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La questione oggetto di causa concerne l’acquisto da parte del signor NOME COGNOME di buoni postali fruttiferi per i quali è stato utilizzato un modello formulario appartenente alla precedente serie ‘P’, cui è stato apposto su entrambi i lati del buono un timbro recante la dicitura ‘P/Q’. All’atto della liquidazione dei buoni postali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, liquidato gli interessi applicabili alla serie ‘ Q ‘ , sebbene l’odierna parte ricorrente avesse richiesto l’applicazione , anche per il terzo decennio (per il quale la serie Q non recava previsione) della disciplina più favorevole della serie precedente ‘P’, posto che non era espressamente indicato sul titolo che la normativa sopravvenuta si applicasse oltre il primo ventennio previsto dalla legge.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha riformato la sentenza del Tribunale di Gorizia che, previo a ccertamento dell’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di procedere al rimborso, in favore del signor NOME COGNOME, degli interessi del buono postale fruttifero n. P-n. 000.407 serie Q/P 017-015 sulla base della tabella riportata a tergo dello stesso relativa alla serie ‘P’ , aveva accolto la domanda dell’odierno ricorrente condannando
RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del Sig. NOME COGNOME, a titolo di rimborso del buono postale fruttifero n. P-n. 000.407 serie Q/P 017015, già scaduto alla data del 27/12/2017, della somma di Euro 26.664,68 con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
La sentenza di prime cure ha ritenuto sussistente il diritto del signor COGNOME NOME al rimborso degli interessi del buono postale in forza di quanto indicato nello stesso nella tabella posta a tergo del titolo, escludendo la rilevanza della indicazione degli interessi contenuta nel decreto ministeriale vigente al momento dell’emissione dei buoni postali richiamato nei timbri apposti sugli stessi.
La corte distrettuale, viceversa, pur ritenendo sussistente il diritto del signor NOME COGNOME al rimborso del buono postale fruttifero P-n° 000.407, Serie Q/P 017-015, ha in parte riformato la sentenza di primo grado affermando che il rimborso andava effettuato secondo i saggi di interesse previsti dalla tabell a ‘buono da L. 2.000.000’ inserita nella ‘tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria distinta dalla lettera ‘Q’ allegata al decreto 13.6.1986 emesso dal RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, oltre gli interessi legali dall’1.7.2018 al saldo. In altri termini, la corte distrettuale ha ritenuto applicabile il diverso tasso di interesse stabilito per la serie ordinaria distinta dalla lettera Q ai buoni serie Q/P.
La sentenza, pubblicata il 18/06/2021, è stata impugnata dal signor COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura generale presso la Cassazione ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l ‘o messa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sostanziale mancanza del timbro apposto sul retro del buono n. 000.407 serie NUMERO_DOCUMENTO.
La Corte d’Appello di Trieste , ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto considerare il timbro come non apposto in considerazione della ‘scarsa leggibilità della stampigliatura apposta sul retro del buono’, disapplicando l’art. 5 del D .M. 13/06/1986 che espressamente prevede la necessaria apposizione sul retro del buono postale di un timbro indicante i nuovi tassi di interesse stabiliti per la serie ‘Q’ . Tale carenza avrebbe dovuto imporre l’applicazione degli interessi riportati sul buono postale , atteso che la modifica contrattuale non era stata portata adeguatamente a conoscenza del sottoscrittore del buono, con legittimo affidamento di quanto indicato nel buono stesso.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 13/6/1986 e della tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria distinta dalla lettera ‘Q’ allegata al D.M. 13/6/1986 in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c .p.c.
La Corte di Appello si porrebbe in aperto contrasto con i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte ed in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 13979 del 15/06/2007, secondo cui ‘N ella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apRAGIONE_SOCIALE sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.’.
Pertanto, la sentenza di secondo grado ha erroneamente applicato gli interessi stabiliti nel decreto ministeriale, laddove avrebbe dovuto far prevalere il contenuto riportato a tergo del buono postale.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 13/6/1986 e della tabella dei
saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria distinta dalla lettera ‘Q’ allegata al D.M. 13/6/1986 in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. con riferimento agli interessi successivi ai primi vent’anni.
In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione del saggio di interesse con riferimento agli ultimi dieci anni ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 136/1986, risultando evidente che il timbro apposto sul retro del buono, anche nella sua scarsa leggibilità, non indica il rendimento successivo al ventesimo anno. Per gli anni dal ventesimo al trentesimo, di conseguenza, la Corte d’Appello di Trieste avrebbe dovuto applicare i tassi indicati sul titolo stesso: la sentenza, pertanto, non avrebbe applicato correttamente gli artt. 4 e 5 del D.M. 13/6/1986.
Con il quarto motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1342 C.C., dell’art. 1339 C.C., dell’art. 1419 c.c., degli artt. 4 e 5 del D.M. 13/6/1986 e della tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria distinta dalla lettera ‘Q’ allega ta al D.M. 13/6/1986 in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c..
La Corte d’Appello di Trieste afferma erroneamente che ‘attesa la natura di norma imperativa del decreto ministeriale, i saggi di interesse della tabella stampata nel retro del titolo in ogni caso devono essere sostituiti in conformità a quanto statuito dai combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 del c.c. con quelli contemplati nella tabella allegata al più volte richiamato provvedimento ministeriale’. Alla presente fattispecie, ad avviso del ricorrente, andrebbe applicato l’art. 1342 c.c. (come indicato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4761/2018, di recente confermata dalla sentenza n. 33033/2021) che regola l’efficacia RAGIONE_SOCIALE clausole aggiunte ai contratti conclusi tramite moduli e formulari quali, appunto, i buoni postali. Le clausole cartolari relative ai rendimenti dell’ultimo decennio, in particolare, prevalgono sui precetti ministeriali perché, al momento dell’apposizione del timbro, non sono state cancellate e perché il loro contenuto è compatibile con le modifiche apportate inerenti ai ren dimenti sino al 20° anno. L’operatività dell’art 1342 c.c., di conseguenza, affermando l’integrazione materiale nel cartaceo RAGIONE_SOCIALE modifiche sopravvenute, esclude l’applicazione dell’art. 1339 c.c., ossia la sostituzione automatica (cioè senza integrazione materiale) dei precetti
ministeriali alle clausole contrattuali difformi e rivela, per l’effetto, la natura squisitamente dispositiva e non imperativa degli stessi.
Con il quinto motivo si denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art 8, comma 4 bis, D. Lgs. N. 28/2010 con riferimento alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, si rileva che RAGIONE_SOCIALE, prima della sentenza del Tribunale di Gorizia, nonostante l’esplicita e formale richiesta, non aveva provveduto a liquidare alcunché al signor COGNOME, nemmeno la minore ed indiscutibile somma che risulta oggettivamente dovuta all’esito dei due primi gradi di giudizio. RAGIONE_SOCIALE, inoltre, ha sempre richiesto l’integrale rigetto della domanda giudiziale del signor COGNOME. Tale richiesta, unita al mancato pagamento prima della notifica della sentenza del giudizio di primo grado, pertanto, determina, in ogni caso, la soccombenza giudiziale di RAGIONE_SOCIALE: si rileva, infatti, che RAGIONE_SOCIALE, anche nel giudizio d’appello, ha richiesto l’accoglimento di ‘tutte le conclusioni già avanzate in prime cure”, consistenti in quelle riportate a pag. 14 della comparsa di costituzione di primo grado: “rigettare l’istanza (sia quella in via principale sia quella in via subordinata) attorea in quanto infondata in fatto e in diritto”.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che il vizio di insufficienza di motivazione non rientra nel novero dei motivi di impugnazione in Cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. limitato alla scrutinabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, è da rilevarsi che la censura è infondata in quanto la pronuncia impugnata ha esaminato la circostanza della non perfetta leggibilità del timbro apposto sul retro del titolo e l’ha ritenuta irrilevan te ai fini della decisione nella misura in cui ha affermato che ‘Parimenti, sulla tabella di rendimento per i buoni della serie ‘P’ stampata a tergo del titolo è sovrapposta una stampigliatura, ancorché di difficile lettura, portante i diversi tassi di interesse applicati sul buono e corrispondenti a quelli previsti per la serie ‘Q’ (…)’ .
In conclusione, è da ritenersi insussistente il vizio lamentato di mancato esame di un fatto decisivo.
Passando al secondo motivo di ricorso lo stesso è infondato per i seguenti motivi.
Va preliminarmente premesso che risulta accertata in sede di merito la circostanza della apposizione dei timbri necessari per l’applicazione dei diversi tassi di interesse da applicarsi sui buoni di cui è causa.
Ciò posto, l’articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 recante ‘approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazione’ così come modificato con D.L. 460/74, convertito nella legge 25.11.1974 n. 588 stabilisce che ‘Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disRAGIONE_SOCIALE con decreto del RAGIONE_SOCIALE per il tesoro, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più RAGIONE_SOCIALE precedenti serie’. Gli interessi dei vari Buoni, dunque, vengono corrisposti sulla base di quanto stabilito nel Decreto Ministeriale istitutivo di quella serie e riportato nelle tabelle riportate in allegato al Decreto istitutivo, nel caso specifico il D.M. 13.06.1986.
La validità dell’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello ius variandi in peius, sulla base del novellato articolo 173 citato è stata, peraltro, riconosciuta da questa Corte di Cassazione (Cass. 16 dicembre 2005 numero 27809) secondo cui i buoni postali fruttiferi non costituiscono titoli di credito, ma documenti di legittimazione, poiché a mente del menzionato articolo 173, sul tenore letterale del buono sono destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali. Al riguardo è intervenuta la Suprema Corte con Sentenza a Sezioni Unite n. 13979 del 15 giugno 2007 che ha affermato il principio per cui, sebbene i buoni postali debbano essere considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 cc, ‘il vincolo contrattuale tra emittente/venditore e sottoscrittore del titolo è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti’. nella fattispecie a ll’
Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare la non pertinenza di tale pronuncia esame di questa Corte, avendo le SS.UU. statuito in ordine ad un’ipotesi totalmente diversa, in cui al sottoscrittore era stato consegnato
un buono di una serie non più valida, senza che sul titolo vi fossero indicazioni in tal senso. In particolare, nella fattispecie esaminata nel 2007 vi era stata l’emissione, per errore da parte dell’operatore postale, di un buono riportante tassi di una serie non più in vigore e, pertanto, data l’obiettiva sussistenza di un contrasto tra le prescrizioni ministeriali previgenti e le condizioni riportate sul titolo, la Suprema Corte ha stabilito la prevalenza RAGIONE_SOCIALE seconde.
Ma nel caso qui in esame questo contrasto non ricorre. Nell’ipotesi di cui al presente giudizio, infatti, siamo in presenza di un buono stampato su carta relativa a buoni di una serie non più in vigore, sulla quale è stato apposto, sulla parte frontale un timbro indicante la nuova serie di buoni e, sul retro, un timbro indicante i nuovi tassi che sostituisce in toto la disciplina stampata ab origine sul modulo utilizzato; il tutto in esecuzione ed in perfetta conformità con le prescrizioni dettate dal D.M. istitutivo della nuova serie. RAGIONE_SOCIALE, dunque, ha utilizzato il modulo della precedente serie ‘P’ e vi ha apposto il timbro con i nuovi tassi, non per errore, ma in applicazione del D.M. 13.06.1986.
Al riguardo il D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28/06/1986 ed istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera ‘Q’, agli art. 4 e 5 stabilisce quanto segue:
ART. 4 ‘Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera ‘Q’, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corris posti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.’ ART. 5 ‘Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura ‘serie Q/P’, l’altro, sulla parte RAGIONE_SOCIALEriore, recante la misura dei nuovi tassi. ‘.
Il D.M. 13.06.1986, pertanto, nelle tabelle allegate stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo
bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell’interesse corrisposto al 20° anno (12%), che non cambia per il periodo successivo. In sostanza, quindi, il rendimento della serie dei B.F.P. che qui interessa è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato i n base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno.
Ciò posto, ritiene la Corte di dover seguire con riferimento ai B.P.F. di cui è causa il principio di recente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.4748 del 14/02/2022), secondo cui la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 che consentiva variazioni, anche “in pejus” , del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apRAGIONE_SOCIALE sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.
Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, attesa la sostanziale identità RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte con riferimento alla questione della applicabilità degli interessi della serie Q anche per l’ultimo decennio di vigenza del titolo.
I motivi sono infondati.
Di recente la Suprema Corte con sentenza n. 22619/2023, depositata in data 26.7.2023, all’esito di una controversia analoga a quell a di cui è causa in
tema di buoni postali emessi in esecuzione dell’art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie «P», di durata trentennale recanti la timbratura «QTARGA_VEICOLOP» sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancanti della specifica indicazione del saggio da applicare per l’ultimo decennio ha affermato il principio, da cui si ritiene di non doversi discostare, secondo cui in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale RAGIONE_SOCIALE parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà RAGIONE_SOCIALE parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla titolare di 4 BPF appartenenti alla serie TARGA_VEICOLO/P, analoghi a quello oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, per l’ultimo decennio, i tassi di interesse previst i per l’antecedente serie P ).
A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l’applicazione a tale tipologia di buoni, per l’ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P.
Conseguentemente, le censure sono prive di pregio ed in contrasto con orientamento di recente consolidato di questa Corte.
In ordine al quinto motivo inerente alle spese lo stesso è assorbito, atteso l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 11/09/2024