Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1364/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1181/2021 depositata il 04/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Benevento, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha respinto la domanda di NOME COGNOME, azionata in monitorio, di pagamento della somma di 2.117,11 EUR, oltre accessori, quale rendimento composto non rimborsato per la vendita di buoni postali fruttiferi di serie TARGA_VEICOLO/P, riferibile agli anni tra il ventesimo e il trentesimo della precedente serie P.
NOME signora COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 13-61986 e degli artt. 1339 e 1374 cod. civ.
Poste RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Il ricorso è infondato.
Il problema di cui si tratta concerne un acquisto e una successiva riscossione di buoni postali fruttiferi emessi nella serie Q, per i quali è stato utilizzato un modello formulario appartenente alla precedente serie P.
Per tale ragione risulta esser stato apposto su entrambi i lati del buono un timbro recante la dicitura TARGA_VEICOLO.
Si discute quindi del fatto se nel periodo intercorrente tra il ventesimo e il trentesimo anno dall’emissione si applichi l’interesse della serie P ovvero quello della serie Q.
II. – Sul tema si è formato un indirizzo giurisprudenziale consolidato.
L’indirizzo è integrato dal principio per cui ‘i n tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un
errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili ‘ (v. Cass. Sez. 1 n. 4384-22, Cass. Sez. 1 n. 4763-22 e altre).
III. -E’ stato anche affermato che poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni; di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass. Sez. 1 n. 22619-23).
-L’impugnata sentenza è conformata ai citati principi e con essi invece contrasta l’argomentare della ricorrente .
Ne segue che il ricorso va rigettato.
L’anteriorità del ricorso rispetto al consolidamento del formante giurisprudenziale appena detto giustifica la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 19