Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3168 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9874/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno n. 1439/2022 depositata il 31/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1) Con ricorso ex art. 702 bis COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno convenuto davanti al Tribunale di Nocera Inferiore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in proprio e in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la condanna al rimborso di Buoni Postali Fruttiferi di cui erano contitolari (un buono RAGIONE_SOCIALEa serie AB del 21/1/1986 e 8 buoni RAGIONE_SOCIALEa serie AD emessi tra il 1989 e il 1995), per totali €. 28.921,57, il cui valore rimborsabile era aumentato ad €. 86.764,71 (perché, come detto dai ricorrenti, il valore dei buoni raddoppiava se non riscossi nei primi tre anni e triplicava se non svincolati nei successivi nove anni dall’emissione), oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione; l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, costituitasi per la RAGIONE_SOCIALE e per il RAGIONE_SOCIALE, ha eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione dei dritti e il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8/1/2020 ha rigettato la domanda attorea. In particolare, ha dichiarato la prescrizione dei diritti, ritenendo che non fosse applicabile l’art. 176 DPR 156/1973, perché era stato abrogato e perché derogato dalle condizioni specifiche apRAGIONE_SOCIALE sui titoli stessi, e ha applicato l’art. 8 del D.M. 19/12/2000.
Interposto appello da parte dei sig.ri COGNOME, la Corte d’Appello di Salerno lo ha respinto, da un lato affermando la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, dall’altro confermando la prescrizione dei diritti degli appellanti.
La Corte ha rilevato che i buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, il che comporta la soggezione dei diritti dei sottoscrittori alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare gli interessi (ex art. 1339 c.c.; Cass.
3963/2019). Ha confermato la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE. Ha affermato che l’art. 176 DPR 156/1973 non è applicabile perché abrogato e perché superato dalla disciplina speciale emergente dal dato testuale dei titoli, che i buoni AD sono disciplinati dal D.M. istitutivo 221/1987 e che la prescrizione prevista attualmente è di dieci anni, ex D.M. 19/12/2000.
Con ricorso notificato il 28/4/2023 i sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, proponendo due motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo vengono respinte le eccezioni, sollevate da RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità e per difetto di autosufficienza, non presentando il ricorso tali carenze.
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 176 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974 (cd codice postale ) nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma prevista dall’art. 176 DPR 156/1973 (‘ I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione’ ), sostenendo che l’art. 7 del d.lgs. 284/1999 ha previsto la possibilità di modificare con decreti ministeriali le condizioni dettate dalla precedente disciplina solo in senso favorevole al risparmiatore e rilevando che il D.M. 19/12/2000 richiamato dalla Corte d’Appello non ha quindi potuto abrogare il termine trentennale di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione perché non si tratterebbe di modifica in senso favorevole per i titolari di buoni.
Sottolineano (ribadendo le stesse difese anche nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.) che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello è illegittima, in quanto la citata norma del codice postale, art. 176, che prevede un periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, non può ritenersi abrogata da una normativa di grado inferiore quali i D.M., che hanno natura di regolamento (art. 4 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale).
Il motivo è infondato.
2.1) L’emissione dei Buoni Postali Fruttiferi è stata disciplinata inizialmente dalle norme di cui agli artt. 171-182 DPR 156/1973.
L’art. 176 DPR 156/1973 prescriveva che ‘ i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richesta RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni ‘.
I buoni postali oggetto di causa, però, non appartengono alla serie ordinaria prevista dal DPR 156/1973, ma alle serie speciali di buoni denominati ‘a termine’, contraddistinti con le lettere AB e AD.
In particolare, ai sensi del DPR 256/1989 (regolamento di esecuzione del codice postale), art. 204, ‘ la forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, da emanare dopo aver sentito il comitato centrale dei buoni di cui all’articolo 181 del codice postale ‘.
I BFP in questione sono stati istituiti dai seguenti decreti ministeriali: -i BFP ‘a termine’ di serie AB sono stati istituiti dal DM 16 giugno 1984: art. 7: ‘ con effetto dal 1° luglio 1984, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine», contraddistinta con le lettere «AB» ‘; art. 8: ‘ I buoni RAGIONE_SOCIALEa nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso ‘.
-i BFP ‘a termine’ di serie AD sono stati istituiti dal DM 23 luglio 1987: art. 1: ‘ con effetto dal 1° ottobre 1987, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AD» ‘; art. 2: ‘ i buoni RAGIONE_SOCIALEa nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso ‘.
Sui titoli, inoltre, sono riportate le clausole (scadenza collegata alla reddittività di sette anni o di undici), come rilevato dalla Corte d’Appello.
Sono i ricorrenti stessi a confermare che il valore dei buoni raddoppiava se non riscossi nei primi tre anni e triplicava se non svincolati nei successivi nove anni dall’emissione e che ciò è riportato sul retro dei buoni stessi.
Non si tratta, dunque, di buoni trentennali, ma di BFP a termine e pertanto il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 176 del codice postale non può trovare applicazione.
Tale disposizione non è applicabile anche perché è stata abrogata dall’art.7, co. 3, del d.lgs. 284/1999, che ha previsto: ‘ sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALEe nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori ‘;
Il D.M. 19 dicembre 2000, emesso in attuazione del citato art. 7, co. 3, d.lgs.
284/1999, ha previsto: all’art. 4: ‘ I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione RAGIONE_SOCIALEa relativa serie, salvo quanto stabilito dall’art. 5 ‘; all’art. 8: ‘ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore RAGIONE_SOCIALE’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ‘; all’art. 9, co. 1 e 2: ‘ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel Titolo VI del D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256. I buoni fruttiferi postali RAGIONE_SOCIALEe serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto all’articolo 10 ‘; all’art. 10, co. 2: ‘ Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente ‘.
Da tali disposizioni risulta, quindi, che i BFP già emessi alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe stesse restano regolati dalle disposizioni anteriori, tranne che per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 8 del D.M. 19/12/2000 (‘ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore RAGIONE_SOCIALE’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ‘).
A questo proposito non è fondata la tesi di parte ricorrente, secondo cui quello che definisce un periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione per trenta anni (che sarebbe previsto dall’art. 176 DPR 156/1973) non potrebbe essere abrogato da una norma di rango inferiore (il D.M. 19/12/2000).
Infatti, da un lato si osserva che l’art. 176 è stato abrogato dall’art. 7 d.lgs. 284/1999 e che l’individuazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 D.M. 19/12/2000, di un termine di prescrizione decennale (applicabile anche ai BFP emessi anteriormente, ex art. 10 D.M. 19/12/2000) costituisce senz’altro disposizione più favorevole al risparmiatore, come prescritto dal citato art. 7 (considerato che l’art. 176 prevedeva invece un termine prescrizionale di cinque anni).
Dall’altro lato, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 176 ‘ i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione ‘ non individua un termine di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (che non è ancora iniziata a decorrere), bensì il termine di scadenza dei buoni (dal quale poi inizierebbe a decorrere la prescrizione).
Ma tale termine di scadenza non era applicabile ai BFP in esame neppure prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 176, perché superato dalle condizioni speciali previste nei D.M. istitutivi RAGIONE_SOCIALEe serie di BFP AB e Ad (sopra riportati) e riportate sul retro dei buoni (come sopra visto).
Né si profila in tal modo una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2936 c.c. (‘ É nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ‘).
Infatti, il termine di scadenza del buono (a partire dal quale lo stesso può essere rimborsato) costituisce elemento negoziale differente dal termine prescrizionale previsto dalla legge. Pertanto, esso non interferisce con la disciplina legale RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, in particolare, appunto, con il termine prescrizionale, che le nuove norme hanno anzi variato in senso più favorevole al risparmiatore.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte: ‘ in tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto D.M., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua RAGIONE_SOCIALEa
nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) ‘ (Cass. civ., sez. I, 28/07/2023, n. 23006 ; da ultimo Cass. n. 19722 del 2025).
Argomenta questa Corte che in base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; da tale momento i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Tale articolo, come si è detto, è stato abrogato dal d.lgs. n. 284 del 1999 e l’art. 10, co. 2, D.M. 19/12/2000 ha disposto che ” le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8, si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente “. Per effetto di tali disposizioni, continua la Corte, la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella “data di scadenza del titolo”).
Non rileva, infine, il richiamo dei ricorrenti alla sentenza n. 3963/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che riguarda il diverso tema RAGIONE_SOCIALEa variazione dei tassi di rendimento dei BFP.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1339 c.c. in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.’.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 176 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974 (cd codice postale ) nonché RAGIONE_SOCIALE‘art 2936 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sempre contestando la negata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 176 DPR 156/1973.
I motivi sono assorbiti dalla decisione sul primo motivo di impugnazione.
Il ricorso va dunque rigettato (reiezione del primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida:
a favore di RAGIONE_SOCIALE in €.3.500, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;
a favore di RAGIONE_SOCIALE in €. 3.500, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/2/2025 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME