Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3068/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 867/2022 depositata il 06/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
IL FATTO
1.NOME sigNOME ha chiesto al Tribunale di Bergamo, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 51.251,85, oltre interessi legali dal 10.4.2018 al saldo, a titolo di rimborso di quattro buoni postali fruttiferi serie TARGA_VEICOLO/P, sottoscritti nelle date del 13.11.1986 e del 3.11.1987, assumendo che dovevano applicarsi i tassi di interesse riportati sul retro dei titoli, e non l’importo che le era stato offerto da RAGIONE_SOCIALE.
2.L’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con cui il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE che ha sostenuto (a) che la controversia sia ricompresa tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 lett. v), D.Lgs. n. 104/2010 -art. 81 D.P.R. n. 398/2003; (b) ha riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto emittente e debitrice dei Buoni di causa non era la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE bensì il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dalla RAGIONE_SOCIALE, donde la legittimazione sostanziale e processuale di quest’ultima; (c) ha censurato nel merito la decisione del Tribunale in quanto frutto di errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui al D.M. 13.06.1986 istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
3.La Corte d’Appello ha accolto il terzo motivo di appello e riformato l’ordinanza del Tribunale di Bergamo accertando il diritto di NOME COGNOME, ad ottenere in rimborso dei buoni per cui è
causa la minor somma di € 29.609,52, oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo.
4.- Avverso detta sentenza, la sig. COGNOME ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis 1° comma c.p.c. ed in subordine l’infondatezza dei motivi.
– In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa Sentenza definita « leading case Varuolo» pubblicata il 26.7.2023, n. 22619/2023, dando atto di aver notificato atto di rinuncia e procura speciale conferita alle procuratrici in data 22.7.2024; ha chiesto che le spese del presente giudizio vengano compensate poiché il ricorso è stato notificato in data antecedente rispetto alla definizione RAGIONE_SOCIALEa questione «buoni postali fruttiferi Q/P».
La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. Ciò nondimeno il Collegio reputa sussistano giusti motivi di provvedere alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase del giudizio in considerazione del fatto che l’orientamento espresso nel precedente che ha indotto la ricorrente alla rinuncia si è consolidato solo in seguito, per effetto di successive pronunce di questa Corte.
─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto, con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 18.9.2024