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Buoni postali cointestati: rimborso senza eredi

Un cointestatario di un buono fruttifero postale con clausola di pari facoltà di rimborso ha richiesto il pagamento dell’intera somma dopo la morte di un altro cointestatario. L’emittente ha negato il pagamento, richiedendo la quietanza degli eredi. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di tale clausola, il cointestatario superstite ha diritto al rimborso totale dei buoni postali cointestati senza necessità del consenso degli eredi, differenziando nettamente la disciplina dei buoni da quella dei libretti di risparmio.

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Pubblicato il 22 dicembre 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Buoni Postali Cointestati: il Rimborso è Possibile Senza il Consenso degli Eredi

La gestione dei buoni postali cointestati dopo la scomparsa di uno degli intestatari rappresenta una questione complessa e fonte di numerosi contenziosi. La domanda centrale è: il cointestatario superstite può riscuotere l’intera somma o ha bisogno del consenso degli eredi del defunto? Con l’ordinanza n. 26253/2024, la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento chiaro, stabilendo che la clausola di ‘pari facoltà di rimborso’ (PFR) permette al superstite di ottenere il rimborso totale senza necessità della quietanza degli eredi.

I fatti del caso

Un risparmiatore, cointestatario di un buono postale fruttifero insieme ad altre persone, una delle quali deceduta, si vedeva negare il rimborso dell’intera somma da parte dell’ente emittente. L’ente sosteneva la necessità di ottenere la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, inclusi gli eredi del cointestatario defunto.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al risparmiatore, confermando il suo diritto a riscuotere l’intero importo in virtù della clausola di ‘pari facoltà di rimborso’ presente sul titolo. L’ente emittente, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione di diverse norme, tra cui quelle che regolano i libretti di risparmio postale e la materia successoria.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando le sentenze dei gradi precedenti. I giudici hanno stabilito che l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso di riconoscere al cointestatario superstite il diritto di ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal buono, a condizione che sia presente la clausola ‘pari facoltà di rimborso’. Questa decisione si fonda su una distinzione fondamentale tra la natura dei buoni postali fruttiferi e quella dei libretti di risparmio postali.

La distinzione cruciale tra buoni e libretti di risparmio

Il punto centrale del ragionamento della Corte riguarda l’inapplicabilità ai buoni postali della normativa prevista per i libretti di risparmio (in particolare l’art. 187 del d.P.R. n. 256/1989), che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto in caso di morte dell’intestatario.
Secondo la Cassazione, i buoni fruttiferi postali sono caratterizzati da una diversa natura: sono documenti di legittimazione che circolano ‘a vista’. Questo significa che il diritto di credito dell’intestatario è fortemente rafforzato, consentendogli di ottenere il rimborso in modo più diretto e semplice. La clausola ‘pari facoltà di rimborso’ amplifica questa caratteristica, attribuendo a ogni cointestatario un potere autonomo e disgiunto sull’intero capitale.

Le motivazioni e la tutela degli eredi nei buoni postali cointestati

La Corte chiarisce che la normativa sui buoni postali non ha una funzione di tutela strumentale degli eredi. La loro protezione non avviene bloccando la riscossione da parte del cointestatario superstite, ma attraverso le regole ordinarie del diritto civile.
In caso di obbligazione solidale, come quella derivante da un titolo cointestato con PFR, la morte di un concreditore non paralizza il diritto degli altri. Il cointestatario che riscuote l’intero importo diventa, a sua volta, debitore nei confronti degli eredi del defunto per la quota di loro spettanza. I rapporti interni tra cointestatari e eredi sono una questione successiva e separata, che non può impedire il pagamento da parte dell’ente emittente.
La Corte aggiunge anche una considerazione di natura fiscale: i buoni sono equiparati a titoli del debito pubblico e quindi esclusi dall’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione, rafforzando ulteriormente la loro autonomia rispetto alle dinamiche successorie tradizionali.

Le conclusioni

L’ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza per i risparmiatori. In presenza di buoni postali cointestati con la clausola di ‘pari facoltà di rimborso’, il cointestatario superstite ha il pieno diritto di richiedere e ottenere il rimborso dell’intera somma, senza che l’ente emittente possa opporre la necessità della quietanza degli eredi del cointestatario defunto. Questa decisione semplifica notevolmente le procedure di riscossione e chiarisce che le eventuali pretese degli eredi devono essere risolte direttamente con il cointestatario che ha incassato la somma, secondo le norme che regolano i rapporti interni tra concreditori.

Un cointestatario superstite può riscuotere per intero un buono postale fruttifero dopo la morte dell’altro?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, se il buono postale contiene la clausola ‘pari facoltà di rimborso’, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma depositata.

È necessaria la firma (quietanza) degli eredi del cointestatario defunto per il rimborso?
No, la sentenza stabilisce che non è necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, inclusi gli eredi. La clausola ‘pari facoltà di rimborso’ permette al cointestatario di agire in autonomia.

La regola per i buoni postali è la stessa dei libretti di risparmio postali?
No, la Corte ha chiarito che esiste una differenza sostanziale. La norma che impone la quietanza di tutti gli eredi (art. 187 d.P.R. n. 256/1989) si applica ai libretti di risparmio, ma non può essere estesa per analogia ai buoni postali fruttiferi, data la loro diversa natura giuridica e le modalità di circolazione ‘a vista’.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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