Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
Oggetto: buoni postali fruttiferi – clausola di pari facoltà rimborso
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 20412/2021 R.G. proposti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 113/2021, depositata il 10 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza la Corte di appello di Milano, depositata il 14 gennaio 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare in favore di NOME COGNOME la somma di euro 15.518,96, oltre interessi, a titolo di rimborso di un buono postale fruttifero;
la Corte di appello ha riferito che con la domanda introduttiva l’ ingiungente aveva allegato che era cointestatario del predetto buono postale, unitamente ad altri soggetti di cui uno deceduto, e che lo stesso conteneva la clausola di pari facoltà rimborso, in virtù della quale ciascun cointestatario poteva esercitare in via disgiunta il diritto di esigere dall’emittente il rimborso del titolo per l’intero;
ha, quindi, confermato la decisione di primo grado ritenendo che l’art. 208 d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, attribuiva a ciascuno degli intestatari del buono postale fruttifero il diritto di chiederne il rimborso senza necessità di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto;
il ricorso è affidato a un motivo;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 203 e 208 d.P.R. n. 256 del 1989, 12 e 14 disp prel. cod. civ. e 1374 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il predetto art. 208 fosse derogatorio rispetto agli artt. 184 e 187 del medesimo decreto e, escludendo l’applicazione della disciplina prevista per i libretti di risparmio postali ai buoni postali fruttiferi, non subordinasse il rimborso del titolo alla presentazione della quietanza di tutti gli aventi diritto;
evidenzia, altresì, la mancata osservanza della disciplina codicistica
in materia successoria e, in particolare, la mancata applicazione delle norme che regolano i diritti dei successori sui beni facenti parte del l’asse ereditario ;
– il motivo è infondato;
dopo una prima pronuncia che si era espressa nel senso della necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi siano muniti della clausola «pari facoltà di rimborso» (cfr. Cass. 10 giugno 2020, n. 11137), si è consolidato l’indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, primo comma, d.P.R. n. 256 del 1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639; successivamente, in tal senso, Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280; Cass. 26 luglio 2023, n. 22577);
ciò in quanto, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso», avuto in particolare riguardo all ‘ intrasferibilità del credito portato dai buoni postali e al fatto che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista»;
inoltre, non rileva la funzione di protezione dell ‘ erede o dei coeredi del cointestatario defunto alla quale l ‘ art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989
sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi e, comunque, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto; – infine, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall’attivo ereditario, anche se l’erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero;
per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 10 settembre 2024.