Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME , rappresentata e difesa dalle AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME (pec: EMAIL e EMAIL.)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, dell’Avvocatura interna di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso l’RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1544/2021 pubblicata il 26.2.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: buoni Postali fruttiferi cointestati
1. ─ Con atto di citazione regolarmente notificato, NOME COGNOME conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché fosse condannata a rimborsarle l’importo dei buoni postali fruttiferi dei quali era cointestataria unitamente alla zia NOME COGNOME, deceduta il 6 agosto 2004.
Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccependo che non vi era la prova circa la materiale esistenza dei buoni e che comunque il rimborso doveva essere eseguito congiuntamente anche a favore degli eredi dell’intestataria.
2. ─ Il Tribunale di Roma non accoglieva le domande poiché mancava il presupposto per ottenere il pagamento dei buoni postali, cioè il possesso del titolo originale o del duplicato, in caso di smarrimento. Affermava, altresì, che l’attrice non aveva dimostrato di essere l’unica erede di NOME COGNOME.
3. ─ L’attuale ricorrente proponeva gravame, dinanzi alla Corte d ‘Appello di Roma che con la sentenza qui impugnata respingeva l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) nel caso di specie, trovano applicazione due norme e precisamente l’art. 203, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, rubricato come ‘Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio’, il quale afferma che le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali ‘…sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi…’ e l’art. 187, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto..”.
Dunque, ai sensi delle norme di legge sovra menzionate, NOME NOME avrebbe dovuto produrre la quietanza di tutti gli eredi o dimostrare di essere l’unic a erede della NOME;
b) Parte appellante chiede il pagamento dei buoni fruttiferi postali, potendo, successivamente, gli altri eredi di NOME COGNOME proporre domanda nei confronti della medesima NOME COGNOME per ottenere quanto loro spetta e, a sostegno di tale domanda, parte appellante deduce la mancanza di opposizioni da parte degli eredi ex DPR 156/73;
c) buoni postali sono caratterizzati dall’indivisibilità, in virtù della loro natura di documenti di legittimazione, e non di titoli di credito ed hanno una mera funzione probatoria, conferendo al possessore la facoltà di esercitare il diritto in essi descritto senza essere destinati alla circolazione.
L’eventuale liquidazione unitaria dei buoni postali a favore di NOME COGNOME, con possibile riserva degli eredi di rivalersi su di lei, oppure la liquidazione parziale, pari al 50 %, degli stessi contrasterebbe con la natura indivisibile dei documenti di legittimazione.
Essi possono essere riscossi con la presentazione all’ente debitore della quietanza di tutti gli aventi diritto, ex artt. art. 203, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, onde una diversa soluzione contrasterebbe con il dettato normativo, nonché con l’in dirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte.
4. ─ NOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con otto motivi ed anche memoria.
5. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ opportuno valutare le censure secondo l’ordine logico più confacente alle questioni poste dalla ricorrente.
La ricorrente deduce:
6. -Con il quarto motivo: Art 360, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -artt. 137 e 138, comma 2, D.P.R. 256/89. E’ infondat o il timore della Corte che al momento della richiesta di rimborso da parte di NOME COGNOME altri eredi potessero aver chiesto la duplicazione o essere in possesso dei
duplicati dei buoni, in quanto tale operazione sarebbe risultata nei registri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
– Con il quinto motivo : art 360, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -artt. 187, primo comma, 203 D.P.R. 256/89 in relazione al mancato rimborso. Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale, la Cassazione ha più volte ribadito, anche di recente, che il diritto del cointestatario nel prelevare somme e chiedere il rimborso dei titoli, anche per gli interi importi depositati, non può venire ridotto o sospeso a seguito della morte dell’altro cointestatario.
8. – Con il sesto motivo : art 360, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -artt. 1292 e 1298 c.c.; 157 d.p.r. 156/1973. La Corte non ha considerato che liquidare i buoni alla ricorrente non significhi per RAGIONE_SOCIALE pagare per due volte gli stessi buoni. E che la società, sotto tale profilo, non corra alcun rischio.
Il rimborso in favore di NOME COGNOME non lederebbe neppure il diritto degli aventi causa della cointestataria defunta.
Se, infatti, venisse riconosciuto l’obbligo della società al pagamento dei buoni in capo alla cointestataria vivente, il rimborso, anche dell’intero valore dei titoli, non pregiudicherebbe il diritto degli eredi della defunta che, in quanto creditori solidali, potrebbero esercitare il diritto di procedere al recupero di quanto di loro spettanza mediante, però, rivalsa nei soli confronti del creditore liquidato da RAGIONE_SOCIALE (nel nostro caso NOME COGNOME) e non nei confronti della terza obbligata la quale, una volta identificata la ricorrente come effettivo cointestatario dei titoli, ed effettuato il pagamento in suo favore, si libera da ogni tipo di responsabilità.
8.1 – Il quarto, quinto e il sesto motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente.
Le censure sono fondate.
Questa Corte ha rimeditato un suo precedente orientamento e in punto di diritto si è ormai consolidato il principio secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola “pari
facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano ‘a vista’ e tale diverso regime impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021; Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023). In particolare, da ultimo l’ordinanza n. 22577/2023 ha chiarito che: « pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola ‘ pari facoltà di rimborso ‘ ; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., l’art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali; che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso ‘ a vista ‘ », il che si traduce «nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto ‘ a vista ‘ , all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola ‘ pari facoltà di rimborso ‘ , dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola ‘ pari facoltà di rimborso ‘ di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano; che non rileva la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del
cointestatario defunto, al quale l’art. 187, sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi; che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto».
9. ─ Con il secondo motivo: art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -artt. 1, 2 e 3 della Legge del 30.07.51 n. 948; artt. 2016 e ss. c.c. e art. 2002 c.c. La Corte ha erroneamente asserito che sia necessaria la firma dei coeredi per ottenere la duplicazione dei buoni.
– Con il terzo motivo: art 360, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -artt. 187 e 203 D.P.R. 256/89 in relazione al procedimento di duplicazione. La Corte ha erroneamente ritenuto applicabile l’art. 203 stesso D.P.R., in quanto esso riguar da esclusivamente il ‘Rimborso a saldo’ dei libretti postali caduti in successione e non regola minimamente la procedura di duplicazione.
10.1 – L e censure del secondo e terzo motivo sono connesse e possono essere trattate unitariamente.
Le censure sono inammissibili.
Le censure contestano una parte della motivazione che la Corte ha espresso a mero completamento della sua ratio decidendi. Non interloquendo, dunque, su affermazioni integranti ratio decidendi le censure si sottraggono pregiudizialmente al sindacato qui richiesto.
─ Con il primo motivo: art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -art. 158, comma 2, DPR 256/89. La Corte ha erroneamente ritenuto che la legge non pone a carico di RAGIONE_SOCIALE l’onere di informare il risparmiatore che ha smarrito i buoni a lui intestati che, per procedere al rimborso, è
prima necessario avviare la procedura di duplicazione dei buoni contrariamente a quanto previsto dall’art. 158, comma 2, DPR n. 256/1989 e dall’art. 7 d.m. 19.12.2000 .
-Con il settimo motivo: art 360, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -artt. 187, comma 2, D.P.R. 256/89; artt. 176 e 172 D.P.R. 156/73 in relazione allo scorporo della quota, la corte ha rigettato motivando, a p. 6 secondo capoverso, « la liquidazione parziale, pari al 50 %, degli stessi contrasterebbe con la natura indivisibile dei documenti di legittimazione», non considerando l’art. 187, comma 2, D.P.R. n.256/89 che espressamente prevede il rimborso in quota.
-Con l’ ottavo motivo: art 360, n. 3, c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -art. 92 c.p.c. e art. 13 DPR 115/02 e succ. mod. ed integrazioni. La Corte non avrebbe dovuto rigettare integralmente ma avrebbe dovuto, quanto meno, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha concesso neppure il rimborso della quota di proprietà di NOME COGNOME.
13.1 -Le censure del primo, settimo e ottavo sono assorbite dall’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo.
-Per quanto esposto, vanno accolti il quarto, quinto ed il sesto motivo di ricorso; vanno dichiarati inammissibile il secondo e il terzo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione