Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo , in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO -controricorrente – avverso la sentenza n. 2527/2020 della Corte di Appello di Milano, del 9.10.2020, notificata il 12.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
buoni postali fruttiferi
FATTI DI CAUSA
-Il 21.11.1985 NOME COGNOME e NOME COGNOME sottoscrivevano un Buono Postale Fruttifero dell’importo di £ 2.000.000, con clausola P.F.R. – pari facoltà di rimborso-.
Il 6.10.1990 moriva NOME COGNOME.
Il 3.1.2017 NOME COGNOME chiedeva a RAGIONE_SOCIALE il rimborso integrale del Buono ma si sentiva opporre un rifiuto, ritenendo RAGIONE_SOCIALE che, nel caso di decesso di uno dei cointestatari, il pagamento potesse essere eseguito solo previo rilascio di una quietanza congiunta del cointestatario in vita e degli eredi del cointestatario definito.
–NOME COGNOME adiva, il Tribunale di Varese che accoglieva la sua, domanda e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento integrale del Buono.
Il Tribunale riteneva non condivisibile la tesi di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il decesso di uno dei cointestatari renderebbe inefficace la clausola di pari facoltà di rimborso e impedirebbe l’esercizio della solidarietà dal lato attivo che caratterizza l’obbligazione.
–RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito:
diversamente da quanto statuito dall’ordinanza n. /2020 della Suprema Corte, il rinvio all’art. 203 del Dpr. N. 256/1989 non è sufficiente a far considerare applicabile ai buoni postali, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di buono fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso, la disciplina dettata per i libretti postali in quanto:
il rinvio dell’art. 203 estende la disciplina dei libretti postali ai buoni fruttiferi, ma solo per i buoni per i quali ‘non è prevista una disciplina differente’ ;
nel caso di specie tale disciplina differente si rinviene negli artt. 171 e 178 Dpr. n. 156/1973 e 208 Dpr. n. 256/1989 che per l’ipotesi in esame che anche nel caso di subentro degli eredi nel diritto del cointestatario defunto si possa procedere al rimborso all’altro cointestatario.
la nuova disciplina dei libretti postali e dei buoni fruttiferi introdotta con d.m. 19.12.2000 non ha previsto alcuna regola specifica per tali ipotesi confermando l’applicabilità per il futuro della disciplina generale dell’art. 1292 c.c.
la disciplina dell’art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni fruttiferi e la sua esistenza preclude l’applicazione della disciplina dei libretti postali
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
NOME COGNOME ha presentato controricorso.
In data 12.2.2024 la ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, notificata alla controricorrente in data 14.2.2024, instando per la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. -Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 156/1973, art. 182 e del d.p.r. n. 256/1989, artt. 184,187, 203 e 208, dell’art. 14 disp. gen. e del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11137 del 10.6.2020 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte non avrebbe applicato gli artt. 182, 184 e187 del Codice Postale applicabile ai buoni fruttiferi emessi sino al
27.12.2000, nonostante tale normativa sia stata abrogata per effetto del d.m. 19.12.2000, poiché l’art. 9, comma 2 esplicitamente prevede che tale normativa abrogata rimanesse applicabile ai buoni postali emessi sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. La Corte avrebbe evocato precedenti della medesima Corte di merito per disattendere l’arresto di questa Corte espresso con ordinanza n. 11137/2020.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto. Nulla spese.
6. -P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 30676/2020. Nulla spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione