Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29617 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N.16125/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 22/10/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE. ESERCIZI AEROPORTUALI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2103/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2020 R.G.N. 163/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 2103/2019, in contraddittorio con le appellate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha così disposto: ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione sindacale del 3 maggio 2019 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; ha respinto poi l’appello proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME avverso la pronuncia del locale Tribunale n. 2745 del 2017, che aveva rigettato il ricorso volto alla condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE e della committente RAGIONE_SOCIALE a consegnare buoni pasto del valore unitario di euro 4,67 o,
alternativamente, al pagamento del loro controvalore, per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa dal 1° dicembre 2015, epoca in cui la NOME, subentrata nell’appalto dell’attività di pulizia dell’aeroporto di Linate, ne aveva interrotto l’erogazio ne.
In estrema sintesi, la Corte di Appello ha preliminarmente ritenuto di poter acquisire gli accordi di conciliazione sottoscritti da una serie di lavoratori e RAGIONE_SOCIALE; ha osservato che ‘detti verbali aventi data successiva (3 maggio 2019) alla data del deposito del ricorso in appello (25 gennaio 2018) -allo stato e indipendentemente dalle contestazioni sollevate dalla difesa degli appellanti, costituiscono documenti indispensabili e dirimenti per la decisione della controversia in relazione ai lavoratori che hanno sottoscritto i detti accordi’; la Corte ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere ‘sulla base del contenuto di detti accordi conciliativi’.
Passando, invece, allo ‘scrutinio nel merito’ per i lavoratori che non avevano conciliato, la Corte territoriale ha respinto i tre motivi di gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Milano n. 2745 del 2017.
3.1. Il Collegio, con riferimento alla dedotta esistenza di un uso aziendale che prevedeva la corresponsione di un buono pasto di € 4,67 al giorno, ha ritenuto che di tale uso non fosse emersa la prova, atteso peraltro che l’erogazione trovava la sua fonte in accordi aziendali.
3.2. In ordine alla dedotta impossibilità del datore di lavoro di recedere unilateralmente da tali accordi stante la loro natura di accordi di gestione, il Collegio ha richiamato l’insegnamento della S.C. secondo cui, qualora un contratto collettivo di diritto comune venga stipulato a tempo indeterminato, senza l’indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, come accaduto nella specie,
aggiungendo che non risultava neanche impugnata quella parte della decisione del Tribunale in cui, rispetto all’accordo collettivo fonte dell’erogazione, veniva affermato che ‘non vi è evidenza di termini’.
3.3. Infine, la Corte milanese ha disatteso anche il terzo motivo di appello, richiamando la giurisprudenza della S.C. in tema di natura non retributiva dei buoni pasto, con conseguente inapplicabilità agli stessi del principio di non riducibilità della retribuzione.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti in epigrafe con dieci motivi; ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata RAGIONE_SOCIALE
La sola controricorrente ha comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la seguente sintesi:
1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 della Costituzione, in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato ad acquisire i verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti da alcuni dei ricorrenti e prodotti dalla Società dandone atto solo con la sentenza impugnata e senza concedere ai ricorrenti i termini di cui all’art. 101 c.p.c., con violazione del principio del contraddittorio; inoltre, la richiesta di acquisizione dei verbale di conciliazione in sede sindacale, non essendo stata accolta nel
corso del giudizio e non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sarebbe dovuta essere considerata come tacitamente rinunciata;
1.2. con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1372 c.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel dichiarare la cessata la materia del contendere anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai lavoratori che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione; si deduce che, non realizzando il verbale di conciliazione sindacale effetti rispetto ai terzi, la Corte milanese avrebbe errato nel ritenere che il verbale di conciliazione spieghi i suoi effetti anche nei confronti della S ea, con violazione dell’art. 1372 c.c.;
1.3. il terzo mezzo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto, laddove la Corte d’Appello avesse ‘dimenticato’ le domande proposte dai ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza risulterebbe viziata per omessa pronuncia sulla domanda dei ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
1.4. il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel considerare che la controversia avente ad oggetto i ticket restaurant fosse stata transatta con il verbale di conciliazione sindacale acquisito agli atti;
1.5. col quinto motivo di ricorso i ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c. in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare se nei verbali di conciliazione prodotti in causa dalla societ à sussistessero le reciproche concessioni di cui all’art. 1965 c.c.;
1.6. il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , in quanto la Corte d’Appello non avrebbe fatto buon governo delle norme in materia di riparto dell’onere
probatorio in riferimento al capo della sentenza che ha escluso la sussistenza dell’uso aziendale, nonché omesso esame del fatto che la RAGIONE_SOCIALE non era mai stata datrice di lavoro degli istanti;
1.7. il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373 c.c., 112, 99, 342 e 434 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello – avuto riguardo alla richiesta subordinata dei lavoratori di valutare l’impossibilità dell’azienda di recedere dal contratto laddove dallo stesso avesse origine l’attribuzione patrimoniale dei buoni pasto – non si sarebbe pronunciata sul secondo motivo di appello, limitandosi a richiamare la statuizione del Giudice di primo grado e a ritenere sussistente un giudicato nonostante la specifica impugnazione circa la mancanza di prova di accordi a tempo indeterminato;
1.8. con l’ottavo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello per preteso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in quanto vi sarebbe stato un travisamento dell’informazione probat oria da parte della Corte d’Appello per avere ritenuto ‘che nel richiamato accordo collettivo di secondo livello’;
1.9. il nono mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e de ll’art 36 Cost. in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel non considerare violato il principio di irriducibilità della retribuzione;
1.10. l’ultimo motivo deduce un omesso esame circa un fatto decisivo in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare la produzione di tutte le buste paga riportanti il calendario delle prestazioni lavorative giornaliere di ciascun lavoratore con indicazione dell’orario di lavoro svolto.
Il Collegio reputa che il ricorso sia da respingere.
2.1. I primi cinque motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano i lavoratori rispetto ai quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla base di verbali di conciliazione, non possono trovare accoglimento per concorrenti profili.
Innanzitutto, in violazione dell’art. 366, coma 1, n. 6, c.p.c., nell’illustrazione dei motivi non vengono riportati gli esatti contenuti di ciascuno degli accordi sottoscritti dai lavoratori appellanti sui quali si fondano le censure, né risultano adeguatamente specificati i contenuti dei verbali di udienza e degli atti processuali ai quali si riferiscono i motivi né sono indicati tutti nella loro esatta localizzazione che renda immediatamente reperibili ognuno di essi nel giudizio di legittimità.
Inoltre, le doglianze circa l’acquisizione delle conciliazioni non sono idonee a confutare la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto trattarsi di ‘documenti indispensabili e dirimenti per la decisione’, né risulta contestabile che il giudizio di appello si sia dipanato attraverso una pluralità di udienze, sicché, prima della decisione della causa, sono stati comunque sottoposti al contraddittorio.
In ogni caso, infine, va rilevato che le censure, anche ai fini della loro decisività, sono sostanzialmente rivolte a contestare l’interpretazione di dette conciliazioni e dei loro effetti, così come operata dalla Corte milanese.
Tuttavia, è noto che l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; più di recente, tra le altre, Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni soggiacciono, nel giudizio di
cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una mot ivazione che valichi la soglia del cd. ‘ minimum’ costituzionale (da ultimo Cass. n. 18214 del 2024); inoltre, per risalente insegnamento, le censure non possono risolversi -come nel ricorso all’attenzione del Collegio – nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000), atteso che, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che propone l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata l’altra (Cass.
10131 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006).
2.2. Il sesto motivo è inammissibile.
Si denuncia impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c. che, per inequivoca giurisprudenza di questa Corte, è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018; più di recente, tra
innumerevoli, v. Cass. n. 26739 del 2024), mentre nella specie chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’insussistenza di un uso aziendale, opponendo una diversa valutazione.
Inoltre, si evoca un ‘travisamento della prova’ al di fuori dei limiti posti dalle Sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 5792 del 2024, secondo la quale: ‘Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti ric hiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale’.
La sentenza chiarisce che ‘se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, , rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più’, assegnando ‘alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito’.
2.3. Il settimo motivo non può trovare accoglimento.
In sostanza, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe ‘completamente omesso di pronunciarsi in ordine ai fatti costitutivi del secondo motivo di appello, incorrendo così in una violazione di legge (art. 112 c.p.c.)’, avuto riguardo alla domanda subordinatamente avanzata dai lavoratori secondo la quale la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto recedere unilateralmente dal contratto attributivo del buono pasto.
Vale ribadire che, per costante insegnamento, sono configurabili gli estremi del vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. che impone il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; ex aliis , cfr. Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 25154 del 2018); non è sufficiente, dunque, il mancato esame di argomentazioni difensive ovvero di fatti storici, salvo il limite posto dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. In ogni caso, poi, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le altre v. Cass. n. 10636 del 2007; tra le molteplici conformi, di recente: Cass. n. 27551 del 2024). Deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con la domanda (ovvero, analogamente, con il mezzo di gravame), benché non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia ( ex plurimis ,
Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 29191 del 2017; Cass. n. 24155 del 2017).
Nella specie, la Corte di Appello ha considerato il secondo motivo di gravame e lo ha esplicitamente ‘respinto’ (pag. 20 sentenza impugnata), di modo che di omessa pronuncia sul motivo di appello non è dato parlare.
Non è configurabile, infatti, la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove si ritenga la motivazione del rigetto insufficiente o inappagante, salvo che non si censuri adeguatamente ed utilmente che l’argomentazione contestata violi il cd. minimum costituzionale.
2.4. Il nono motivo è infondato.
La sentenza impugnata sul punto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che -anche nell’ambito dei rapporti di lavoro privato -ha negato la natura retributiva dei buoni pasto, così come delle indennità collegate al servizio mensa (cfr. Cass. n. 13841 del 2015; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 5547 del 2021; Cass. n. 7181 del 2024; Cass. n. 8090 del 2024; alle quali tutte si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Una volta accertato dalla Corte del merito che l’erogazione in contesa non costituiva un elemento della retribuzione, concretandosi in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, ne è conseguentemente derivato che non potesse essere invocato il principio della irriducibilità della retribuzione medesima.
2.5. Infine, l’ottavo e il decimo motivo, con i quali si deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sono inammissibili.
Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su tale disposizione i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni
unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia
stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
I due motivi in scrutinio, oltre ad evocare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), risultano irrispettosi di tali enunciati, traducendosi nella sostanza nella prospettazione di un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale istruttorio.
Inoltre, lamentano ancora il travisamento delle informazioni probatorie al di fuori dei limiti consentiti dal recente arresto delle Sezioni unite n. 5792 del 2024 innanzi richiamato, che ha esplicitamente disatteso l’orientamento posto alla base delle doglianze in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente, mentre non occorre provvedere sulle spese per RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 2.320,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME