Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8670/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME;
-intimata- avverso la sentenza n. 669/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 21.02.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME, premettendo di essere cointestataria, con COGNOME NOME, del Buono fruttifero p ostale appartenente alla serie ‘P’ di Lire 2.000.000,00, n. 000031, emesso dall’Ufficio Postale di San Marco Trotti -San Felice a Cancello, in data 18.06.1986, conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Arienzo, RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il pagamento della somma pari ad € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale differenza tra la somma liquidata e quella di una parte della quota a lei spettante in attuazione dei saggi di interesse riportati a tergo del titolo.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda, insistendo per la correttezza del rimborso del BFP.
Con sentenza n. 640/2018, depositata in data 23.05.2019, il giudice di pace di Arienzo accoglieva la domanda, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento della s omma pari ad € 5.000,00 .
RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, assumendo l’ error in iudicando del giudice di prime cure nonché la violazione di legge.
In particolare, l’appellante contestava la non corre tta applicazione, da parte del giudice di primo grado, della normativa riferibile ai Buoni fruttiferi p ostali della serie ‘P’ a cui appartiene quello di cui è causa, esponendo che al BFP oggetto di causa, sottoscritto in data 18.06.1986, era stata applicata la disposizione di cui all’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 (così come modificato con D.L. n. 460/1974, convertito con L. n. 588/1974) secondo il cui disposto ‘ Le variazioni del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disRAGIONE_SOCIALE con decreto del RAGIONE_SOCIALE, del Bilancio e della
Programmazione Economica di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale’ .
Secondo la prospettazione di RAGIONE_SOCIALE, l’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 legittimerebbe la variazione dei saggi di interesse che ben può colpire in peius una o più serie precedenti, come è avvenuto con il Decreto Ministeriale n. 148 del 13.06.1986. Il D.M. del 1986, infatti, aveva rimodulato i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali emessi in precedenza, specificando , all’art. 6 che ‘ Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della seri e “Q”‘.
In virtù della normativa richiamata, l’appellante assumeva l’evidenza che gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni postali emessi prima del 30.06.1986 non erano quelli stampigliati a tergo dei titoli ma, piuttosto, quelli elaborati dal Decreto Ministeriale posto a conoscenza del risparmiatore attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’atto di appello, nonché l’infondatezza dell’appello.
Con sentenza depositata il 21.2.23, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’appello, osservando che: la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, pur riguardando buoni di diversa serie rispetto a quello oggetto del presente giudizio, aveva fornito una lettura sistematica della normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali e, in particolare, del dettato del D.P.R. n. 156 del 1973 e dell’art. 6 del D.M. n. 148 del 13.06.1986 nonché della successiva abrogazione dell’ar t.
173 del citato D.P.R. n. 156; nel dichiarare di aderire alla qualificazione dei buoni fruttiferi postali in termini di c.d. ‘titoli di legittimazione’, la Suprema Corte aveva enunciato un criterio applicabile anche alla fattispecie oggetto di causa , affermando che ‘ nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apRAGIONE_SOCIALE sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono (Cass. S.U. n. 13979/2007); il buono sottoscritto da COGNOME NOME era stato emesso in epoca precedente all’entrata in vigore (il 1.07.1986) del D.M. 13.06.1986, n. 148, e cioè in data 18.06.1986; non era contestato, altresì, dalle parti che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse provveduto ad apporre sul titolo i timbri previsti dall’art. 5 del D.M. e, pertanto, era da valutare se la situazione complessivamente creatasi potesse ragionevolmente indurre un affidamento nel sottoscrittore, tale da renderne giustificata la tutela alla luce del canone della buona fede; la normativa richiamata espressamente imponeva di riportare sui titoli i dati reputati ‘essenziali’ all’informazione dei s ottoscrittori, affinché potessero compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi all’investimento; la variazione unilaterale dei tassi di interesse con riferimento al buono fruttifero postale della serie P disposta da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE costituiva senz’altro violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine dalla medesima società, dovendosi, nel caso di specie, riconoscere prevalenza alle clausole contrattuali riportate dal titolo e accettate da parte dell’appellata; infatti, la modifica unilaterale non risultava essere mai stata comunicata e/o accettata dalla sottoscrittrice, né poteva ritenersi in questa sede conosciuta dalla stessa in base alla semplice pubblicazione del D.M. n. 146 del 1986 in Gazzetta Ufficiale, in quanto dal punto di vista formale e letterale, l’unico riferimento al rendimento del titolo rimaneva quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo; nonostante l’intervenuto Decreto Ministe riale, l’intermediario non aveva diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo; tale comportamento aveva creato un affidamento nella sottoscrittrice del buono fruttifero, sicuramente meritevole di tutela; in definitiva, non era ammissibile la possibilità di eterointegrazione automatica del contratto da parte del successivo decreto e a COGNOME NOME dovevano essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo medesimo. RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. NOME COGNOME non svolge difese.
RITENUTO CHE
L’unico mo tivo denunzia violazione degli artt. 173 dpr 156/73, 6, c. 2, dm 13.6.86, nonché falsa applicazione dei principi espressi dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, nn. 13979/07 e 3963/19, e dalla sentenza n. 26/20 Corte Cost.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che: il Tribunale non abbia fatto corretta ricognizione e applicazione del disposto dell’art. 173, modificato con D.L. 30.9.1974 n. 460, convertito nella legge 25.11.1974 n. 588, a tenore del quale: ‘ Le variazioni del saggio
d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disRAGIONE_SOCIALE con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più RAGIONE_SOCIALE precedenti serie ‘; i buoni postali fruttiferi, come quello oggetto di causa, sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., e non titoli di credito, con conseguente insussistenza dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza, tipici di quelli la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra RAGIONE_SOCIALE (che è mero collettore RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie) ed il titolare, ma anche nelle norme di cui al DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che hanno disciplinato la materia nel tempo; il buono postale fruttifero per cui è causa è un buo no appartenente alla serie ‘P’, emesso in data 18.6.1986 e cioè poco prima dell’entrata in vigore del D.M. 13.6.1986 (pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986).
La ricorrente assume altresì che il buono appartenente alla controparte rientrava esattamente nel disposto del II comma dell’art. 6 del D.M. 13.6.1986, con cui è stata istituita la nu ova serie ‘Q’, secondo il cui tenore : ‘ Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera ‘Q’, compresa quella riservata agli italiani residente all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie ‘Q’.
Per i buoni della serie ‘P’ emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data ‘.
Secondo la ricorrente, da ciò derivava la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE doveva rispettare tale norma e quindi applicare dal 1° luglio
1987 i tassi previsti dal decreto per la serie Q, mentre nessun dubbio poteva sussistere sulla legittimità della variatio in peius dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali ad opera di decreti ministeriali sopravvenuti poiché, oltre al fatto che ciò è espressamente previsto da una norma di legge, si erano già espresse in tal senso sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che la Corte Costituzionale.
Infatti nella pronuncia n. 3963/2019 (doc. 2), resa in data 11.2.2019 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, si legge ‘ Non è infatti sostenibile, in nessuna RAGIONE_SOCIALE due prospettive, che la disciplina applicabile al caso in esame sia quella in vigore, al momento della riscossione, avvenuta nel dicembre 2004, per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive alla abrogazione dell’art. 173 del cd. codice postale (D.P.R. n. 156/1973). La norma abrogatrice, l’art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, aveva infatti, al terzo comma, previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori. Nello stesso comma terzo si prevede poi che i detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALE nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Il decreto ministeriale del RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l’abrogazione dell’art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali RAGIONE_SOCIALE serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina. Non è quindi in alcun modo contestabile che al rapporto
contro
verso si applichi il testo dell’art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974. In base a tale disposizione normativa, da ritenersi, come si è detto, quella applicabile al caso in esame, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall’investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione’ (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 3693/2019, punto n. 14)
Prosegue la Suprema Corte affrontando l’argomento relativo alla precedente pronuncia n. 13979/2007 e, fornendo una vera e proprio interpretazione ‘autentica’ della stessa, ne ha chiarito l’esatta portata, affermando che: ‘ Il ricorrente, a sostegno della sua diversa, ma erronea, tesi interpretativa, richiama la pronuncia di queste Sezioni Unite n. 13979 del 2007. Si tratta di un riferimento anch’esso fuorviante. In quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia,
hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo’ (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 3693/2019, punto n. 17).
Secondo la ricorrente, infine, di nessun pregio è il riferimento da parte del g iudice d’appello alla tematica dell’affidamento o al fatto che la modifica unilaterale non è mai stata comunicata alla risparmiatrice né da questa accettata, perché la Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha enunciato un principio molto preciso su tale questione, stabilendo che: ‘ Peraltro non può non rilevarsi come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all’interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ‘ (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 3693/2019, punto n. 19).
Il motivo è fondato.
La ricorrente si duole, in sostanza, che il Tribunale abbia ritenuto che la normativa richiamata espressamente imponeva di riportare sui titoli i dati reputati ‘essenziali’ all’informazione dei sottoscrittori, affinché possano compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi all’investimento; la variazione unilaterale dei tassi di interesse con riferimento al buono fruttifero postale della serie P disposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituiva senz’altro violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine dalla medesima società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE dovendosi, nel caso di specie, riconoscere prevalenza alle clausole contrattuali riportate dal titolo e accettate da parte dell’appellata.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, in tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte RAGIONE_SOCIALEriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su
quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass., n. 4384/22).
In tema di buoni postali fruttiferi, l’emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte RAGIONE_SOCIALEriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass., 14 febbraio 2022, n. 4748).
I buoni postali sono, cioè, dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano RAGIONE_SOCIALE eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.): tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al
momento di sottoscrizione del titolo; come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disRAGIONE_SOCIALE con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, possono essere estese ad una o più RAGIONE_SOCIALE precedenti serie.
E’ vero che, come ricordato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca, medio tempore , variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto «non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza RAGIONE_SOCIALE diciture riportate sui buoni stessi anche quando in co rso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli».
E tuttavia, altro è tener conto del dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne la portata in contrasto col canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c.: norma che, come è noto, impone di interpretare il contratto indagando quale sia stata l’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti senza limitarsi al senso letterale RAGIONE_SOCIALE parole.
Poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale RAGIONE_SOCIALE parole’ alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘QTARGA_VEICOLOP’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da
rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà RAGIONE_SOCIALE parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., n. 22619/23). Nella specie, alla stregua dei principi esposti e della citata giurisprudenza di legittimità, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse – aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell’art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 – possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.