Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2846/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dalla quale è rappres. e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 818/2022 de lla Corte d’appe llo di Brescia, pubblicata il 29.6.2022;
udita la relazione COGNOME causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con decreto ingiuntivo n. 2497/2016, il Tribunale di Bergamo ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE il pagamento a favore di NOME COGNOME COGNOME somma di € 55.413,28, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, in relazione a vari buoni fruttiferi postali ordinari, serie Q/P, int estati all’attore nonché ai propri genitori premorti.
Con atto di citazione in opposizione RAGIONE_SOCIALE contestava l’ammontare COGNOME somma ingiunta, deducendo che fosse dovuta una minor somma in applicazione del D.M. 13.6.1986, e chiedeva che si accertasse il credito di NOME COGNOME per l’importo complessivo di € 37.187,20 (quantificato al 20 luglio 2016 -data dell’atto di citazione in opposizione) con rigetto di maggiore richiesta avanzata in sede di ricorso per ingiunzione.
NOME COGNOME chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza dell’opposizione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in via subordinata domandava il pagamento dei buoni applicando i tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 sino al 31 dicembre 2016, come da scadenza naturale dei titoli.
Entrambe le parti davano atto del pagamento tramite assegno emesso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME COGNOME somma di € 37.670,49, (risultante di € 37.187,20 in quota capitale, € 21,09 per interessi legali ed € 462,20 per spese) in seguit o alla concessione da parte del Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 30.3.2017, COGNOME provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza n. 335/2019 del 4.2.2019, il Tribunale di Bergamo a nella misura di € oltre interessi legali dalla domanda revocava il decreto ingiuntivo, e condannava RAGIONE_SOCIALE corrispondere la minor somma, ex D.M. 13.6.1986, 37.187,20 -definita incontestata -al saldo e, infine, compensava le spese di giudizio.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo l’infondatezza dell’appello. Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: premesso che il testo COGNOME tabella A allegata al D.M. 13 giugno 1986 prevedeva che i buoni COGNOME serie ordinaria distinta dalla lettera Q maturavano interessi ‘ per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ‘, sulla base dei dati emergenti dalla documentazione prodotta dalla società appellata, o comunque desumibile dal sito ufficiale di RAGIONE_SOCIALE, risultava pacifico che i titoli intestati al COGNOME erano scaduti in un momento successivo rispetto al giorno individuato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione degli interessi; pertanto, ex D.M. 13.6.1986, il diritto di NOME COGNOME era da accertare nella maggiore somma di € 37.865,20 comprensiva degli interessi convenzionali maturati sino alla data di scadenza dei buoni; posto che era incontestato l’avvenuto pagamento di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 37.187,20 in l inea capitale, RAGIONE_SOCIALE era da condannare a corrispondere la differenza di € 678,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 5, dm 13.6.86, e 173 dpr n. 156/73, per aver la Corte d’appello ritenuto che i buoni in questione fossero riconducibili ad una serie diversa per la presenza di un timbro, che informava l’investitore COGNOME possibile variazione successiva dei tassi, escludendo che tra la frase sottostante e quella impressa dal timbro sovrastante vi fosse compatibilità delle relative disposizioni.
Con atto del 20.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22613, depositata il 26.7.23 , emessa sulla medesima questione oggetto di causa.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, e compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.