Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25589 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
sul ricorso 3034/2023 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale sono rappres. e difesi unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO dalla quale è rappres. e difesa, unitamente all’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 832/2022 de lla Corte d’appe llo di Brescia, pubblicata il 29.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, titolari di complessivi n. 5 buoni fruttiferi postali, di cui n. 3 appartenenti alla serie P/O (emessi in data 27/4/1985, 27/12/1985 e 23/10/1984 del valore di £ 1.000.000 cad.) e n. 2 alla serie Q (emessi in data 22/10/1987 del valore di £ 5.000.000 cad.), citavano in Giudizio RAGIONE_SOCIALE affinché il Tribunale di Bergamo accertasse che la somma dovuta dalla convenuta a titolo di rimborso del suddetti buoni postali fosse quella indicata nelle conclusioni.
Con sentenza n. 2019/2021 pubblicata il 10 novembre 2021 il Tribunale di Bergamo, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva sollevate da RAGIONE_SOCIALE, riconosceva come dovute, per i n. 3 buoni postali fruttiferi sottoscritti in data antecedente al 13.6.1986 (serie P/O), le somme secondo i tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 e, per i n. 2 buoni appartenenti alla serie Q/P, le somme secondo i tassi originariamente previsti a tergo dei titoli in questione per l’intero periodo trentennale, conseguentemente condannando la Società convenuta a versare agli attori la somma complessiva di € 152.934,47.
In particolare, con riferimento ai buoni serie ‘Q/P’, il Tribunale riteneva fondato l’assunto dei COGNOME circa il fatto che la stampigliatura apposta a recto dei titoli in questione, riportante la dicitura ‘ I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell’emissione ‘, non potesse in alcun modo essere equiparata al timbro recante la misura dei nuovi tassi – previsto ex art. 5 d.m. 13.6.1986 e che, pertanto, stante il mancato rispetto del canone formale sancito e in applicazione del dettato di cui all’art. 4 d.m. cit., secondo cui ‘le
somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi’, gli attori avessero diritto a che i buoni postali fruttiferi di specie fossero loro liquidati non secondo i tassi previsti dal d.m. 13/6/86 bensì in forza di quanto risultante pagina 9 di 26 a tergo dei titoli stessi e quindi nel rispetto dei vecchi tassi spettanti per la serie ‘P’, richiamando all’uopo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 13979/2007.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE chiedendo la riforma della sentenza circa la liquidazione dei buoni postali fruttiferi serie ‘Q/P’ nn. 000.014 e 000.015 del 22.10.1987 sulla base di un unico articolato motivo vertente sull’errata interpretazione ed applicazione degli artt. 4 e 5 d.m. 13.6.1986, nonché sul richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007.
Si costituivano COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME eccependo l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell’appello formulato da RAGIONE_SOCIALE con conseguente decadenza della società appellante, ex art. 346 c.p.c., dal diritto di proporre impugnazione e, in ogni caso, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con sentenza, emessa all’udienza del 29.6.22 ex art. 281 sexies, c.p.c., la Corte d’appello di Brescia rigettava l’impugnazione , osservando che: la questione controversa riguardava la disciplina normativa applicabile per la quantificazione degli interessi relativi ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie TARGA_VEICOLOP; preso atto RAGIONE_SOCIALE quattro recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass., n.4384/2022; n.4748/2022; n.4751/2022; n.4763/2022); il D.P.R. n. 156/73 aveva introdotto nel Capo VI la disciplina afferente ai Buoni Postali Fruttiferi; in particolare per quanto concerne la normativa applicabile ai tassi di interess e l’art.
173, al primo comma, aveva previsto che ‘ Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disRAGIONE_SOCIALE con decreto del AVV_NOTAIO per il tesoro, di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più RAGIONE_SOCIALE precedenti serie ‘; i buoni postali fruttiferi, oggetto in causa, erano stati istituiti dal D.M. del 13 giugno 1986 del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 1986 n. 148; tale Decreto all’articolo 4 aveva disposto che ‘Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse erano stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto; gli interessi erano corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultavano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi’.
La Corte territoriale rilevava altresì che: il successivo art. 5 aveva aggiunto che ‘ Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la pagina 16 di 26 lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte RAGIONE_SOCIALEriore, recante la misura dei nuovi tassi ‘; l’art. 6 aveva previsto che ‘ Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di
interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”; per i buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell’attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto ; gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buon i’; le sopracitate disposizioni costituivano pertanto la normativa applicabile ai buoni Q/P, oggetto della presente controversia; la giurisprudenza di legittimità era frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale ‘i pagina 17 di 26 buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di cre dito, ma meri titoli di legittimazione’ (S.U. n. 13979/2007, S.U. n. 3963/2019); del pari, nella sentenza n. 3963 del 2019, resa a Sezioni Unite, la Suprema Corte aveva affermato che l’articolo 173 del codice postale è norma cogente, operante secondo il congegno dell’articolo 1339 c.c. giacché altrimenti esso non potrebbe incidere sull’accordo negoziale RAGIONE_SOCIALE parti; inoltre, quest’ultimo accordo avrebbe altrimenti forza di legge ai sensi dell’articolo 1372 c.c.; non rilevava, infine, che il congegno che ha sostituito ab externo la misura degli interessi originariamente pattuiti operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa.
A seguito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata, la Corte territoriale concludeva che: anche la causa in questione, pur prendendo avvio da un’ipotesi fattuale in parte dissimile, dovesse essere decisa nel solco tracciato dalle quattro ordinanze gemelle della
Corte di Cassazione del 4 febbraio 2022, nn. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022; 4763/2022; era infatti pacifico, nonché documentale, che i buoni postali fruttiferi serie ‘TARGA_VEICOLO‘ oggetto di causa, pur presentando la chiara e incontrovertibile apposizione a fronte della stampigliatura ‘TARGA_VEICOLO‘, non recassero alcun timbro a retro indicante i nuovi tassi applicabili ma, per contro, riportavano la dicitura ‘ I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell’emissione ‘ stampata trasversalmente sulle tabelle originariamente recanti i tassi serie ‘P’, di modo da tracciare un segno d a un angolo all’altro; o rbene, pur non potendosi negare come altro e diverso fosse il timbro effettivamente apposto rispetto a quello recante la misura dei nuovi tassi, ciò nondimeno tale differenza risultava irrilevante proprio alla luce dei principi di diritto affermati dalle ordinanze di cui sopra, secondo i quali, infatti, non poteva considerarsi pertinente il richiamo (operato anche dal primo giudice) al principio dettato dalle Sezioni Unite n. 13979/2007, che si sono pronunciate con riferimento a buoni serie ‘TARGA_VEICOLO‘ i quali, non riportando il relativo timbro, non risultavano in alcun modo riconducibili alla teorica serie di appartenenza, in quanto, ‘… l’esigenza di tutela dell’affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all’apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora
stampato di nuovi – recasse pagina 19 di 26 l’apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «TARGA_VEICOLO», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente (… …).
Secondo la sentenza impugnata, dunque, non vi era nessuno spazio per applicare l’argomento svolto dalle Sezioni Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente diverso, oggetto di causa. Secondo la Suprema Corte, infatti, ‘ non sembra si possa seriamente dubitare che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfez ione dell’operaz ione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale’. Peraltro, ha precisato la Suprema Corte, ‘… al medesimo risultato si perviene attraverso l’impiego RAGIONE_SOCIALE regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretaz ione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l’autorità preposta dalla pagina 20 di 26 legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «TARGA_VEICOLO», ciò sta a testimoniare
che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa .’
Infine, la Corte territoriale osservava che: nel caso concreto, i buoni presentavano incontrovertibilmente la stampigliatura ‘TARGA_VEICOLO‘, di modo che, in ossequio ai predetti principi, alcun dubbio poteva insorgere in capo al risparmiatore in ordine a quale fosse la serie di appartenenza e, conseguentemente, la normativa applicabile, e cio è l’art. 5 del d.m. 13.6.1986; inoltre, i buoni presentavano la completa cancellatura dei tassi apposti a retro tramite giustapposizione del timbro citato, stampigliato in modo da barrare da un capo all’altro la tabella riportante i tassi che parte appellata vorrebbe vedersi applicati, sicché detti buoni, sottoscritti nel vigore del citato d.m. 13.6.1986, non presentavano alcun elemento dal quale i sottoscrittori potessero desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e le condizioni previste dalla normativa applicabile; pertanto, se nel caso di apposizione di timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, perciò fisicamente inidoneo a coprirla integralmente e tale da lasciare apparentemente invariati i tassi spettanti dal 21esimo al 30esimo anno, la Suprema Corte ha ritenuto ‘palesemente esclusa’ l’applicabilità della disciplina dei ‘defunti’ buoni della serie ‘P’ in forza della pagina 21 di 26 preminente riconducibilità dei titoli alla serie ‘Q/P’, allora non si vede come, a maggior ragione nel caso di specie, possano applicarsi i tassi originari a fronte della inequivoca imputazione dei buoni alla serie ‘Q/P’ (vd. timbro a fronte) e della com pleta cancellazione degli interessi previsti sul retro ad opera del timbro trasversalmente apposto; in ogni caso, era indubbia l’efficacia cogente RAGIONE_SOCIALE disposizioni disciplinanti la materia dei buoni postali fruttiferi (nello specifico art. 173 del D.P.R. n. 156/73, art. 4,5,6 D.M. 13 giugno 1986) mentre con riferimento all’autonomia contrattuale di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in osservanza dell’art. 1322 c.c. -secondo il quale ‘ Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative ‘, la società non avrebbe in alcun modo potuto disattendere, o eventualmente introdurre, disposizioni difformi alla specifica disciplina prevista per i Buoni della serie QTARGA_VEICOLOP, onde la già citata palese impossibilità di applicazione della disciplina dei defu nti buoni della serie ‘P’.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano condannati a restituire a RAGIONE_SOCIALE la somma pari ad € 73.389,44 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, risultante dalla differenza tra € 129.323,78 -importo per i buoni serie ‘Q/P’ nn. 000.014 e 000.015 dalla società già versato in favore degli appellati in esecuzione della sentenza di primo grado ed € 55.934,34 – importo per i medesimi buoni spettante in applicazione dei tassi previsti ex d.m. 13.6.1986 -, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Non era invece accolta la domanda subordinata, rimasta assorbita e riproposta dagli appellati, di risarcimento del danno per violazione dell’obbligo, ai sensi degli artt. 1137 e 1375 cc, di fornire al cliente, all’atto della sottoscrizione dei buoni, un’informativa chiara e completa circa la totalità RAGIONE_SOCIALE caratteristiche essenziali del prodotto emesso e in ordine ai rendimenti che sarebbero stati riconosciuti al termine dell’inv estimento. Al riguardo, il giudice di secondo grado riteneva sufficiente richiamare il contenuto, dirimente, RAGIONE_SOCIALE già citate pronunce e le considerazioni già articolate nell’esaminare i motivi che precedono, trattandosi di argomentazioni che valgono ad escludere la fondatezza della pretesa di risarcimento del danno per violazione d ell’obbligo informativo riguardo alla modifica dei tassi d’interesse.
NOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 4,5, dm 13.6.86, 173 dpr n. 156/73, per aver la Corte d’appello ritenuto che i buoni fossero riconducibili ad una serie diversa per la presenza di un timbro, che informava l’investitore della possibile variazione successiva dei tassi, escludendo che tra la frase sottostante e quella impressa dal timbro sovrastante vi fosse compatibilità RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 4,5, dm 13.6.86, con riferimento all’art. 173 dpr n. 156/73, per aver la Corte d’appello ritenuto che ai buoni in questione non fosse applicabile il principio di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite del 2007, in quanto nella fattispecie invocata i buoni non riportavano il relativo timbro, per cui essi non risultavano riconducibili alla teorica serie di appartenenza.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’emissione dei buoni per cui è causa sarebbe avvenuta in conformità dell’art. 5 del dm 13.6.86, atteso che tali buoni non presentano i due timbri previsti dal suddetto art. 5 (né sul fronte dei titoli circa la dicitura TARGA_VEICOLO, né sulla parte RAGIONE_SOCIALEriore in ordine alla nuova misura dei tassi).
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1366, 1370, c.c., per aver la Corte territoriale mal interpretato il testo contrattuale, avendo ritenuto che il timbro apposto sul retro dei buoni fosse una cancellatura della tabella indicante i tassi, rimasta peraltro leggibile. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 5 dm 13.6.86 e degli artt. 1337, 1 175, 1375, c.c., per aver la Corte d’appello rigettato la domanda subordinata di risarcimento del danno per violazione degli
obblighi informativi relativi alla collocazione dei buoni. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che non siano stati loro riconosciuti gli interessi in conformità del contenuto dei buoni, nel loro retro , omettendo anzitutto di motivare, facendo un generico riferimento ai principi della giurisprudenza di legittimità, e poi violando il predetto art. 5, determinando, all’atto della sottoscrizione dei titoli, un falso affidamento degli investitori su quanto riportato sul retro dei titoli circa il loro rendimento, anche sulla base di non corrette informazioni al riguardo che avevano indotto i ricorrenti a sottoscriverli confidando su rendimenti superiori a quelli poi in concreto applicati a seguito dell’apposizione del timbro (che, a dire della Corte d’appello , avrebbe costituito una cancellatura del contenuto dei titoli).
I primi due motivi, tra loro connessi, sono inammissibili o infondati, essendo in sostanza diretti al riesame dei fatti, oggetto di ampia disamina da parte del giudice di secondo grado il quale ha chiarito che: ‘ i buoni presentavano incontrovertibilmente la stampigliatura ‘TARGA_VEICOLO‘, di modo che, in ossequio ai predetti principi, alcun dubbio poteva insorgere in capo al risparmiatore in ordine a quale fosse la serie di appartenenza e, conseguentemente, la normativa applicabile, e cioè l’art. 5 del d.m. 13.6.198 6. Inoltre i buoni presentavano la completa cancellatura dei tassi apposti a retro tramite giustapposizione del timbro citato, stampigliato in modo da barrare da un capo all’altro la tabella riportante i tassi che parte appellata vorrebbe vedersi applicati, sicché detti buoni, sottoscritti nel vigore del citato d.m. 13.6.1986, non presentavano alcun elemento dal quale i sottoscrittori potessero desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e le condizioni previste dalla normativa applicabile. Pertanto, se nel caso di apposizione di timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, perciò fisicamente inidoneo a coprirla integralmente e
tale da lasciare apparentemente invariati i tassi spettanti dal 21esimo al 30esimo anno, la Suprema Corte ha ritenuto ‘palesemente esclusa’ l’applicabilità della disciplina dei ‘defunti’ buoni della serie ‘P’ in forza della pagina 21 di 26 preminente riconducibilità dei titoli alla serie ‘Q/P’, allora non si vede come, a maggior ragione nel caso di specie, possano applicarsi i tassi originari a fronte della inequivoca imputazione dei buoni alla serie ‘Q/P’ (vd. timbro a fronte) e della completa cancellazione degli inte ressi previsti sul retro ad opera del timbro trasversalmente apposto ‘.
In particolare, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia reputato irrilevante la differenza riscontrabile sui moduli della serie TARGA_VEICOLO rispetto a quelli consegnati ai ricorrenti, sebbene abbia rilevato che la causa in questione , pur prendendo avvio da un’ipotesi fattuale in parte dissimile, dovesse essere decisa nel solco tracciato dalle quattro ordinanze gemelle della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2022, nn. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022; 4763/2022; era infatti pacifico, nonché documentale, c he i buoni postali fruttiferi serie ‘TARGA_VEICOLO‘ oggetto di causa, pur presentando la chiara e incontrovertibile apposizione a fronte della stampigliatura ‘TARGA_VEICOLO‘, non recassero alcun timbro a retro indicante i nuovi tassi applicabili.
Invero, tale critica, pur deducendo violazione di legge, è diretta a ribaltare la ricostruzione e l’interpretazione dei fatti di causa effettuata da l giudice d’appello il quale ha affermato che la segnalata differenza era irrilevante proprio alla luce dei principi di diritto affermati dalle ordinanze di cui sopra, secondo i quali, infatti, non poteva considerarsi pertinente il richiamo (operato anche dal primo giudice) al principio dettato dalle Sezioni Unite n. 13979/2007.
Infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n.9097/17; n. 32505/23); né il ricorrente può tendere alla revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi, preclusa in sede di legittimità (Cass., n. 29404/17).
Per quanto esposto, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione sulla suddetta questione.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretto a ribaltare l’interpretazione del contenuto dei buoni postali effettuata dalla Corte d’appello , con riguardo al timbro apposto sul retro.
Va osservato che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta n ella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una RAGIONE_SOCIALE plausibili interpretazioni,
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., n. 28319/17; n. 9461/21).
Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a lamentare che il timbro apposto sul retro dei buoni abbia configurato una cancellatura della tabella indicante i tassi, rimasta peraltro, a loro dire, leggibile, prospettando un’interpretazione del contenuto dei buoni che si contrappone a quella adottata dalla Corte d’appello, senza cioè dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
Il quarto motivo è del parimenti inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti; si tratta in sostanza di una doglianza che, pur riguardando la domanda subordinata di risarcimento (circa la questione dell’affidamento incolpevole sull’effettivo rendimento dei buoni per l’asserita condotta scorretta di RAGIONE_SOCIALE), è di fatto connessa ai pri mi due motivi (e infatti, la Corte d’appello ha respinto tale domanda riportandosi alle precedenti argomentazioni sulla questione del timbro).
Non sussiste, inoltre, alcuna omessa pronuncia sulla predetta domanda subordinata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.