Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3787 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3787 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 12415/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti – avverso la sentenza, n. cron. 1758/2023, del TRIBUNALE DI POTENZA depositata in data 28/12/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 568/2022, che, accogliendo la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME (e non NOME, come per mero errore materiale ivi indicato), aveva dichiarato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE prima per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del Foglio Informativo Analitico o F.I.A.) in relazione ad un buono fruttifero postale, serie AA2 , per la somma di € 5.000,00, emesso l’11 ottobre 2001, con durata di sette anni, e l’aveva condannata al pagamento, in loro favore, RAGIONE_SOCIALE medesima somma, oltre interessi.
Costituitisi il COGNOME e la COGNOME , che contestarono l’avverso appello, l’adito Tribunale di Potenza, con sentenza del 28 dicembre 2023, n. 1758, rigettò quell’impugnazione.
Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice, rimarcata la irrilevanza, in quella sede, « delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante in punto di prescrizione del buono », disattese l’assunto con cui RAGIONE_SOCIALE aveva prospetta to la « sufficienza, al fine di ottemperare all’obbligo informativo e a prescindere dal F.I.A., RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del d.m. istitutivo RAGIONE_SOCIALE nuova serie AA1 sulla relativa G.U., già operando, sulla scorta di tale onere pubblicitario e come poi emergerebbe dalla qui invocata Cass. n. 3963/2019, il meccanismo etero-integrativo ex art. 1339 c.c. ». Osservò, infatti, in contrario, che tale ricostruzione ermeneutica: « (A) si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans dell’art. 3 del d.m. 19.12.2000, privando di ogni portata precettiva l’obbligo normativo pur ivi espressamente previsto ; (B) non risulta poi in alcun modo coerente con la ratio e il quadro sistematico di cui al d.m. 19.12.2000,
ove il F.I.A. è essenziale e insurrogabile dalla pubblicazione in G.U., poiché è nel F.I.A. che risultano riportate tutte le condizioni del rapporto, al contrario non più in alcun modo menzionate nel buono (del tutto ‘muto’ anche in punto di data di scadenza), ed è per tale ragione che la prescrizione normativa non consente il mero rinvio alla G.U., ma impone ‘per il collocamento dei buoni fruttiferi’ la consegna, al contempo, di ‘titolo’ e ‘foglio informativo’, poiché entrambi co -essenziali al sottoscrittore per avere contezza RAGIONE_SOCIALE disciplina e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE scadenza del titolo acquistato (cfr. ancora art. 3 del D.M. 19.12.2000); (C) non può ritenersi utilmente fondata sull’arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest’ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava di buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del F.I.A. (come, invece, per i buoni oggetto di causa, emessi nel febbraio 2001 e, dunque, già soggetti all’obbligo ex art. 3 del d.m. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei buoni successivi al d.m. 19.12.2000 e, fra essi, i buoni del 2001 oggetto di causa, non riportando gli stessi alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al F.I.A.), evocando, del resto, la Suprema Corte del 2019 il profilo del meccanismo eterointegrativo non già per sostenere l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE consegna del F.I.A., bensì in relazione allo ius variandi per d.m. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l’etero -integrazione, con riguardo a d.m. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni (come nel caso di buoni successivi al d.m. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il F.I.A.), invece pacificamente da escludersi – prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni e l’accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022, cit.), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo; (D) confligge, infine, anche con la più persuasiva giurisprudenza, nella quale si è evidenziato che ‘la circostanz a che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in
base alla serie di appartenenza’ ‘non ha rilevanza dirimente’, né consente di ritenere irrilevante l’inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (v. ancora art. 3 D.M. 19.12.2000), ‘in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria’ e che era dovere dell’intermediario fornire mediante la consegna del F.I.A. (cfr., ex multis, Corte App. Sassari , 14.04.2023, n. 121) ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2025, n. 18833, questa Sezione ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione del ricorso n.r.g. 12321-2024, rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria, in pari data, n. 18829/25, recante la questione, valutata come di rilevante valore nomofilattico, se il mancato adempimento, parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. RAGIONE_SOCIALE 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
Successivamente è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE quale i controricorrenti hanno depositato altra memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in materia di prescrizione e dei principi giurisprudenziali in materia di pretesi obblighi informativi relativi ai buoni postali fruttiferi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) ». Si assume, in particolare, che deve escludersi la sussistenza, a carico di RAGIONE_SOCIALE, di obblighi informativi che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sussiste il preciso onere del sottoscrittore di attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 del d.m. 19.12.2000, relativo al foglio informativo analitico e dell’art. 2697 c.c., in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si deduce che sarebbe stato comunque a carico degli appellati fornire la prova che, al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione dei buoni, non gli fosse stato consegnato il foglio informativo.
Il primo di tali motivi pone all’attenzione di questa Corte la questione -evidenziata nell’ordinanza interlocutoria n. 188 33 del 2025 -concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. RAGIONE_SOCIALE 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla
mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
Il tema da affrontare, dunque, giova puntualizzarlo immediatamente, non è quello RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l’invocato diritto al risarcimento del danno per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE società oggi ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni medesimi.
In particolare, come emerge dai rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità, la pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti si fonda sulla prospettazione per cui RAGIONE_SOCIALE, al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione, da parte loro, del buono fruttifero postale, aveva violato l’obbligo ex lege -previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) di consegnargli il cd. ‘Foglio Informativo Analitico’ (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate del buono da essi sottoscritto, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quo di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla sua riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, la mancanza di una corretta informazione circa le caratteristiche dell’investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA ai sottoscrittori, per cui i controricorrenti non avrebbero avuto conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato il buono acquistato, soprattutto RAGIONE_SOCIALE sua scadenza, e, quindi, sarebbero rimasti ignari del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del corrispondente capitale e degli interessi.
RAGIONE_SOCIALE, invece, ha contestato la fondatezza dell’avversa domanda risarcitoria assumendo: a ) di avere assolto all’obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b ) che gli odierni controricorrenti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche del buono postale sottoscritto mediante l’avviso sulle condizioni praticate disponibile negli Uffici Postali aperti al
pubblico e, comunque, di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internet di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE; c ) che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, sarebbe spettata pur sempre ai medesimi controricorrenti.
2.1. Sulla specifica questione oggetto RAGIONE_SOCIALE odierna lite, la giurisprudenza di merito ha offerto finora plurime soluzioni ermeneutiche, tra loro affatto eterogenee, che possono così sintetizzarsi:
i ) un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALE responsabilità -precontrattuale o contrattuale -in capo alla predetta società. A tal riguardo, si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l’emissione di ogni specifica serie di buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati) e ne dettano la disciplina normativa fondamentale. Ad essi, pertanto, occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a ciascuna serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di RAGIONE_SOCIALE, che, pur essendo dovuta dall’intermediario ai sensi del l’art. 3 del d.m. RAGIONE_SOCIALE 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. In tale prospettiva, dunque, il comportamento di questi ultimi, non attivatisi diligentemente per conoscere la ‘scadenza’ dei buoni mediante la consultazione dei decreti ministeriali, che ne regolano le singole serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di RAGIONE_SOCIALE circa la consegna del FIA. Si fa ricadere, così, sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ivi
compresa la loro ‘scadenza’, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione.
ii ) secondo un altro orientamento (nel quale si iscrive, evidentemente, la sentenza oggi impugnata), la condotta inadempiente di RAGIONE_SOCIALE che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi RAGIONE_SOCIALE ‘responsabilità (pre)contrattuale’, c on conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti RAGIONE_SOCIALE scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex art. 2946 cod. civ. In siffatta prospettiva, si è ritenuta priva di rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria. Non sarebbe pertinente, quindi, il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), se condo cui è accordata ‘ prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo ‘, giacché, nella specie, rileva l’inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione -se non comporta la sospensione del termine prescrizionale -genera responsabilità per inadempimento. Sicché, per tale indirizzo ermeneutico, la consegna al cliente del FIA costituisce un momento essenziale al fine RAGIONE_SOCIALE corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore, che viene concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare solo tramite detta documentazione, poiché i buoni postali fruttiferi non contengono normalmente l’indicazione RAGIONE_SOCIALE data di ‘scadenza’, né, tantomeno, quella RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato;
iii ) altro orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di RAGIONE_SOCIALE,
bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. Si è affermato, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l’investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore/risparmiatore a conoscenza dell’intera operazione gli ‘ obblighi di trasparenza e di pubblicità ‘, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. RAGIONE_SOCIALE 19 dicembre 2000, posti a carico di RAGIONE_SOCIALE anche a tutela del ‘valore costituzionale del risparmio’ (art. 47 Cost.). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, alla luce del provvedimento re so dall’RAGIONE_SOCIALE nell’adunanza del 18 ottobre 2022, comunicato il successivo 4 novembre 2022, che ha evidenziato come i buoni postali fruttiferi rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi « più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento ‘a basso rischio’ », assumendo, quindi, interesse soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto, per cui la relativa disciplina opera un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, comma 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa -sia pure di rango secondario -di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni. Ne consegue, secondo l’orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei buoni e, segnatamente, sulla loro ‘scadenza’ e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l’ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione è riconducibile all’assenza di indicazioni RAGIONE_SOCIALE ‘scadenza’ sul titolo e sul d.m. ad esso relativo. Una tale circostanza, quindi, non potrebbe
ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., non avendo consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso.
2.2. Tanto premesso, occorre delineare, anche se brevemente, il quadro normativo di riferimento per la decisione RAGIONE_SOCIALE odierna controversia.
Va ricordato, allora, che l’art. 176 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale) prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Successivamente, con il riordino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si confermò la possibilità per la stessa di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle p roprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori ( cfr . art. 2 del menzionato d.lgs., a tenore del quale ‘ Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 1, lettera a], dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari ‘) ed abr ogando espressamente ( cfr . art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs.), dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabilivano le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del citato d.P.R. n. 156 del 1973, che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi.
Pertanto, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica del 19 dicembre 2000 stabilì: i ) all’art. 1, che i buoni fruttiferi postali ‘ emessi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale ‘; ii ) all’art. 2, che ‘ l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per ‘serie’ con decreti del Ministro ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario ‘; iii ) all’art. 3, che ‘ Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento ‘ (comma 1), e che ‘ I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione ‘ (comma 3); iv ) all’art. 6, rubricato ‘ Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori ‘, che, ‘ RAGIONE_SOCIALE espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell’adempimento di tali obblighi, la RAGIONE_SOCIALE fornisce tempestivamente a RAGIONE_SOCIALE le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente ‘; v ) all’art. 8, rubricato ‘ Prescrizione ‘, che ‘ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta ».
Va rimarcato, da ultimo, che il buono postale oggetto di questa controversia è RAGIONE_SOCIALE serie ‘ TARGA_VEICOLO ‘ , istituita con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e RAGIONE_SOCIALE programmazione economica del 29 marzo 2001, il cui art. 8 ha previsto che i buoni postali fruttiferi di detta serie ‘ possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ‘ .
Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni RAGIONE_SOCIALE serie ‘ TARGA_VEICOLO ‘, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni a decorrere dal settimo anno successivo a quello di loro emissione.
Nella specie, come si è già anticipato, non è più in discussione l’essere tale termine già maturato, sicché non si controverte sulla intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono de quo bensì sulla configurabilità, o meno, di un diritto al risarcimento del danno per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna, appunto, del Foglio Informativo Analitico o FIA) in relazione al buono fruttifero postale, serie AA2 , del valore di € 5.000,00, emesso l’11 ottobre 2001 ed in possesso del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Secondo il tribunale , infatti, l’assenza di dati, o comunque di informazioni, su elementi essenziali del buono predetto (quali, specificamente, la data di scadenza e, quindi, il dies a quo del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo), dovuta alla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, di cui l’odierna ricorrente, gravata del relativo onere, non aveva fornito dimostrazione, aveva determinato lo spirare del termine prescrizionale suddetto, con conseguente danno dei medesimi controricorrenti, ormai impossibilitati ad ottenere il rimborso del menzionato buono.
2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di RAGIONE_SOCIALE non sono preordinati al riequilibrio di un ‘asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo
sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto ( cfr . art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000).
Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediante l’applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase RAGIONE_SOCIALE formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta -e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori -al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime.
Va rimarcato, poi, che, come recentemente ribadito, affatto condivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss. RAGIONE_SOCIALE motivazione), « Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di
incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.): tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contra ttuale previsto dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi). . Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell’emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, ‘la natura giuridica delle RAGIONE_SOCIALE come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle RAGIONE_SOCIALE rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario’. Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell’art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione, questa, per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l’interesse del r isparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell’Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26
del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023), si è poi affermato che l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) ».
In modo ancora più specifico, poi, la più recente Cass. 8 aprile 2025, n. 9202, ha opinato, tra l’altro, che ( cfr . pag. 8-9) « la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 3963 del 2019) , sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra RAGIONE_SOCIALE (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al d.P.R. n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la qual e ha pure escluso l’applicazione ai buoni medesimi RAGIONE_SOCIALE disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all’imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia ». Conseguentemente, ha concluso nel senso che « deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente
assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che RAGIONE_SOCIALE sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi » (conclusioni affatto analoghe si rinvengono nella successiva Cass. n. 21905 del 2025).
2.4. Occorre considerare, poi, che, come si è già detto, la pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti si è fondata sulla prospettazione per cui RAGIONE_SOCIALE, al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del buono fruttifero postale , avrebbe violato l’obbligo ex lege -previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) di consegnare loro il cd. ‘Foglio Informativo Analitico’ (FIA), contenent e anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate de l buono da essi sottoscritto, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale.
Muovendo da questo rilievo, dunque, è palese che la pretesa omessa informazione lamentata dai controricorrenti suddetti riguardava, soprattutto, la scadenza del buono in questione: in altri termini, RAGIONE_SOCIALE, non consegnando ad essi il FIA, gli avrebbe impedito di conoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) del buono da loro acquistato e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito di individuare puntualmente il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto al rimborso di quel buono.
Circa la individuazione RAGIONE_SOCIALE data da cui sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione del rimborso del buono di cui si discute (negato da RAGIONE_SOCIALE proprio a motivo RAGIONE_SOCIALE maturazione del relativo termine prescrizionale), tuttavia, rileva il Collegio che già dalla disciplina recata dal d.m. RAGIONE_SOCIALE 19 dicembre 2000 si ricava, affatto agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista
nel decreto di emissione RAGIONE_SOCIALE relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art. 8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni ‘ dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ‘; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni ‘ alla scadenza prevista nel decreto di emissione RAGIONE_SOCIALE relativa serie ‘; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie allora emessa -‘ AA1 ‘ -, prevedeva che i buoni ‘ possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione ‘.
A tanto deve aggiungersi che il successivo d.m. RAGIONE_SOCIALE 29 marzo 2001, nell’istituire (anche) la serie ‘ AA2 ‘ di buoni postali fruttiferi (quell o, cioè, acquistato dagli odierni controricorrenti), aveva previsto, all’art. 8, tra l’altro, che ‘ I buoni fruttiferi postali RAGIONE_SOCIALE serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto ‘.
Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concreta fattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolare dall’art. 2946 (‘ Prescrizione ordinaria ‘), a tenore del quale ‘ Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni ‘, altresì ribadendosi che, come si è già riferito, l’art. 8 del d.m. RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2000, rubricato ‘ Prescrizione ‘, aveva sancito che ‘ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ‘.
Ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di una corretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata consegna del FIA al momento dell’acquisto, da parte loro, dei buoni postali serie ‘ TARGA_VEICOLO ‘ suddetti, aveva riguardato profili stabiliti direttamente dal d.m. RAGIONE_SOCIALE del 29 marzo 2001, istitutivo di quella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto al loro
rimborso) oppure dal codice civile (l’entità del termine prescrizionale di cui al citato suo art. 2946).
Proprio muovendo da questa considerazione, allora, deve osservarsi, in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e, dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (in particolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono state portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante la pubblicazione di quei decreti sulla Gazzetta Ufficiale. È vero che una simile conclusione è stata raggiunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento a modifiche sopravvenute del tasso di interesse applicabile a determinati buoni, ma è innegabile che tale principio deve ritenersi ancor più rilevante in un caso, come quello di specie, dove non vi è stata alcuna modifica sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE disciplina dei buoni, dovendosi ritenere, dunque, come conosciuta dal risparmiatore la normativa del buono sottoscritto. Nemmeno rileva, poi, che le fattispecie decise con le già citate pronunce rese da Cass. n. 33631 del 2024 e da Cass. nn. 9202 e 21905 del 2025 hanno riguardato buoni postali fruttiferi disciplinati da d.m. anteriori a quello del 19 dicembre 2000, e ciò perché l’integrazione ab externo del rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE ed i risparmiatori opera in base all’art. 1339 cod. civ., con la conseguente applicazione dei d.m. di volta in volta utilizzabili.
Ecco, allora, che, sotto il vigore del d.m. 19 dicembre 2000 (ma la conclusione si rivela affatto analoga anche successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, -qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis -il cui art. 6, rubricato ‘ Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi ‘, ha stabilito ai commi 2 e 3, che, laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre, laddove il buono è dematerializzato, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito; al comma 1, che
l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali; al comma 4, infine, che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale, nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale), la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determinava il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti, in ordine ad un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi -tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale 19 dicembre 2000 -solo sul piano dell’esecuzione del contratto.
Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nel d.m. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis , come si è già detto), in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo stato sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale.
La sottoscrizione del buono, pertanto, postula che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito RAGIONE_SOCIALE pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l’emissione RAGIONE_SOCIALE specifica serie cui il buono appartiene.
Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle
condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la durata del titolo non facesse parte dell’accordo negoziale intervenuto tra la parte che aveva sottoscritto il buono e l’emittente e che, per tale ragione, la prima non fosse a conoscenza di tale elemento.
Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è -o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere -a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso RAGIONE_SOCIALE data di scadenza, ossia RAGIONE_SOCIALE durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria RAGIONE_SOCIALE fattispecie risarcitoria -composta da fatto, evento e nesso causale tra essi -, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa. Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere -se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, -atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto.
Argomentazioni del tutto analoghe valgono, poi, anche per la individuazione del termine di prescrizione, quest’ultimo reperibile, quanto alla sua concreta entità, nell’art. 2946 cod. civ., vale a dire in un una disposizione di indubbio carattere legislativo (ricordandosi che ignorantia legis neminem excusat ).
Da tanto è derivato, in capo ai titolari dei buoni, un onere di attivarsi per conoscere gli elementi RAGIONE_SOCIALE disciplina del rapporto non indicati nei buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod. civ.), verificandone l’esatta scadenza ed il dies a quo del termine di prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo, entro cui tempestivamente richiedere il
rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l’altro, facilmente reperibili nei decreti del RAGIONE_SOCIALE, che hanno regolato l’emissione RAGIONE_SOCIALE specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e nel codice civile.
I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di RAGIONE_SOCIALE che, come è intuitivo, certamente non avrebbe potuto contenere, sugli specifici profili suddetti, previsioni difformi da quelle previste dai menzionati decreti ministeriali o dal codice civile. Alteris verbis , il nucleo essenziale sul quale si è formato (e si forma tuttora) il consenso all’acquisto non può che coincidere con il provvedimento amministrativo istitutivo, dal quale discendono, poi, le diverse forme di mera pubblicità e divulgazione curate dagli attori coinvolti (emittente e collocatore) nella gestione complessiva del rapporto.
Questo aspetto, giova ribadirlo, è dirimente. Infatti, poiché i medesimi decreti ministeriali, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano (e possono) agevolmente accedervi attraverso la consultazione RAGIONE_SOCIALE relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, dunque, il buono oggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabile per causa imputabile ai soli odierni controricorrenti, i quali non hanno esercitato il diritto al suo rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione (come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE
2.5. A tanto deve aggiungersi che, pure volendosi prescindere dal rilievo, peraltro assai significativo, che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l’impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell’articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all’esercizio del diritto medesimo ( cfr . Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l’inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all’incertezza di averlo, non impedisce il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione ( cfr . Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive.
In altri termini, è noto che la prescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive.
Invero, dalla disciplina RAGIONE_SOCIALE prescrizione, facendo riferimento, in particolare, alla norma sulla sua interruzione di cui all’art. 2943 cod. civ., così come intesa nel diritto vivente, emerge che per determinare l’estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 cod. civ.), non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio. Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio -o inerzia -non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto.
Conferma RAGIONE_SOCIALE irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l’inerzia si desume a contrario dalla norma sull’interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l’intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l’esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l’elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento RAGIONE_SOCIALE prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancato esercizio del diritto, cioè la mera inerzia, non richiedendosi che essa assuma agli occhi di altri soggetti il significato di un comportamento concludente.
Muovendo da tale assunto, è ragionevole farne derivare che il legislatore considera la posizione del creditore, rispetto al decorso del tempo, solo in termini di onere.
Rispetto all’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza RAGIONE_SOCIALE scadenza del buono e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALE individuazione del dies a quo del terme di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, l’ exordium praescriptionis , l’entità del cui termine qui applicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art. 2946).
Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8, cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamento colposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlo come causa dell’ostacolo di fatto all’esercizio di un diritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso -come concretamente hanno inteso fare le odierne controricorrenti -una pretesa risarcitoria invece inconfigurabile.
2 .6. All’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell’A.G.C.M. adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza dell’1 settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che detta società aveva posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette: A ) in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; B ) con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, aveva omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene -avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte RAGIONE_SOCIALE propria clientela –RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni.
In proposito, infatti, va osservato, in primo luogo, che il menzionato provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE non risulta essere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale RAGIONE_SOCIALE scorrettezza RAGIONE_SOCIALE pratica commerciale, avuto riguardo all’assenza di un a specifica disposizione relativa agli effetti dell’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE garante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza RAGIONE_SOCIALE competenza di tale giudice sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi prevista dagli artt. 19, comma 2, e 27, commi 15 e 15bis , Cod. cons. ( cfr ., sia pure con riferimento all’accertamento RAGIONE_SOCIALE vessatorietà di una clausola contrattuale compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE, Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580).
Inoltre, l’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE ha investito la condotta complessiva osservata dalle RAGIONE_SOCIALE prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupato, specificamente, RAGIONE_SOCIALE mancata consegna del foglio
informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del d.m. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento.
Ciò che la RAGIONE_SOCIALE ha rilevato è stata ‘ la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF ‘, nonché ‘ l’ adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso ‘, evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto RAGIONE_SOCIALE disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo.
Si tratta, all’evidenza, di fatti la cui allegazione in questo giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE originaria parte attrice non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso.
Va osservato, poi, che il divieto di pratiche commerciale scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio RAGIONE_SOCIALE generalità dei suoi attori, ed il relativ o accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio. Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’interesse diffuso sui consumatori destinatari RAGIONE_SOCIALE pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte.
L’accertata lesività RAGIONE_SOCIALE condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimento al singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile. Pertanto, dovrà verificarsi sia l’esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta ed il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità danno lamentato, che
non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente ad una condotta non dolosa del debitore.
2.7. La sentenza del Tribunale di Potenza oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con la conclusione fin qui argomentata, sicché, previo assorbimento del secondo motivo , l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto limitatamente al primo. Pertanto, la sentenza suddetta va cassata, contestualmente ribadendosi i seguenti principi di diritto (già enunciati da Cass. n. 3686 del 2026, che ha deciso il ricorso n. 12321 del 2024, discusso nella pubblica udienza tenutasi lo stesso giorno dell’odierna adunanza camerale) :
« «L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del dir itto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto ».
« In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Anali tico di cui all’art. 3 del d.m. RAGIONE_SOCIALE 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di RAGIONE_SOCIALE, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzi one del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia
imputabile alla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto ».
Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di risarcimento del danno formulata da NOME COGNOME e NOME COGNOME sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momento dell’acquisto de l buono postale fruttifero.
2.8. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, dichiarandone assorbito il secondo.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di NOME e NOME COGNOME.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME