Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 601 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 601 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 193-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliatasi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatosi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 619/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIONOME COGNOME.
Rilevato che:
-emerge dalla sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME proponendo opposizione al decreto ingiuntivo da lei ottenuto per la somma di euro 177.216,35, scaturente dalla riscossione di sei buoni fruttiferi postali sottoscritti tra gennaio e marzo 1983, senza successo in primo grado;
-il giudic e d’appello ha, invece, revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento della minor somma di euro 82.654,35, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, corrispondente alla minor somma risultante dall’applica zione degli interessi previsti dal D.M. 13 giugno 1986;
-a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tas so d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius , senza necessità di una comunicazione individuale della variazione del tasso; ha escluso di poter disapplicare il suddetto D.M. per contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione del D.M., che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso
l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto D.M. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi;
-contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione NOME COGNOME, che affida a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE reagisce con controricorso, che illustra con memoria;
-è stata formulata proposta di definizione -per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380bis , co. 1, c.p.c.
Considerato che:
-v’è rinuncia al ricorso, co rredata di procura speciale;
-la rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte;
-sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese.
Per questi motivi
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.