Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
Oggetto:
buoni fruttiferi postali
AC – 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32404/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
NOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e agli indirizzi pec EMAIL e EMAIL,
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 753/2020, del 12 marzo 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio l’ha condannata a rimborsare a NOME COGNOME ventotto buoni postali fruttiferi del valore nominale complessivo di Lit. 59.000.000, emessi tra il 1987 e il 1998 con la pari facoltà di rimborso, di cui il predetto era contitolare con NOME COGNOME, deceduto il 4.1.2007, ed NOME COGNOME, deceduta il 1.4.2013.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il giudice di secondo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che la clausola di ‘pari facoltà di rimborso’ permetta a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale, anche in applicazione dell’art. 2021 c od. civ., secondo cui ‘il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente’ , sicché, alla luce di tale clausola, convenuta tra le parti al momento dell’emissione de i buoni, il diritto al rimborso dello stesso poteva essere esercitato disgiuntamente da ciascun contitolare e per l’intero importo pattuito.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 comma I n. 3 cpc: Violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e 178, D.P.R. 29.03.1973 n. 156 e degli artt. 16, 25, 152, 177, 184, 187, 188, 203 208 del D.P.R. 01.07.1989 n. 256», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver ritenuto necessario – ai fini della liquidazione dell’importo dei buoni postali con pari facoltà di rimborso – acquisire la firma congiunta di tutti gli aventi diritto, ovvero dei cointestatari e degli eredi dei soggetti cointestatari defunti.
Secondo motivo: «Art. 360 comma primo n. 5) cpc: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione e falsa applicazione degli artt. Art. 157 DPR 156/1973; 16 25 177 187 188 203 DPR 256/1989; artt. 536 565 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che l’interpretazione nel senso dell’applicazione della disciplina sui libretti di risparmio, prevista nel caso di decesso di uno dei cointestatari de i buoni postali fruttiferi, è l’unica conforme ai principi generali dell’ordinamento, in quanto garantisce la legittimità del rimborso, in caso di morte del beneficiario, cioè un pagamento conforme alle regole della successione, senza escludere alcuno dei soggetti che possano vantare diritti sulla successione dell’intestatario.
Il ricorso va respinto alla luce delle condivisibili affermazioni, che vanno in questa sede ribadite e alle quali per brevità ci si riporta, contenuta nell’ ordinanza di questa Corte n. 22577 del
26 luglio 2023 (conforme giurisprudenza: Cass. n. 15515/2024; Cass. n. 22577/2023; Cass. n. 19235/2023; Cass. n. 19092/2023; Cass. n. 3321/2023; Cass. n. 1278/2023; Cass. n. 38114/2021; Cass. n. 24639/2021), laddove si è affermato che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.
La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere ad COGNOME NOME le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre