Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6379 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE BANCA – TITOLI AL PORTATORE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
Ad. 12/02/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 13115/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13115 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2021, proposto
da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in per- sona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE n. 579/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021 (che si dichiara notificata in data 2 marzo 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME per ottenere la restituzione
dell’importo corrispondente alla sua quota ereditaria, pari al 25%, del valore di un buono fruttifero del credito fondiario e del saldo esistente su un libretto di risparmio detenuti presso la banca e cointestati a suo padre NOME COGNOME ed alla COGNOME, da quest’ultima integralmente riscossi dopo la morte del primo. Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di manleva nei confronti della COGNOME.
Le domande sono state parzialmente accolte dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ha condannato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. a pagare all’attrice la somma di € 32.933,26 e la COGNOME a pagarle la somma di € 8.976,79, oltre accessori . Ha altresì condannato la COGNOME a rivalere la banca dell’importo da versare alla COGNOME.
La Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre NOME COGNOME, quale erede della COGNOME (deceduta dopo la definizione del giudizio di secondo grado), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che si qualifica società incorporante del RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione a ll’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -errata e travisata applicazione del D. Lgvo. 6/2003 , con l’ art. 5 del L. 6.2.2004, n. 37 -Errata applicazione e non corretta esame dell’ art. 223 bis, disp. att. trans. c.c. in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’ art. 360, n. 5 -l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso -errata e scorretta applicazione dell’ articolo 2504 bis c.c., comma 1, in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’ art. 360, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso sulla questione sollevata dal difetto di legittimazione attiva -omessa valutazione e errata motivazione in ordine alla prova del difetto di legittimazione -rilevabilità di ufficio -atto con formalità pubblica di cui all’avviso regolamento emittenti Con sob -art. 84 del 06.7.2018 -errata ed omessa applicazione dell’ art. 83 e dell’ art. 182 cpc sul difetto di ius postulandi e di rappresentanza processuale, in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’ art. 360, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso ».
Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha accolto le eccezioni di difetto di legittimazione attiva, di rappresentanza processuale e di ius postulandi , sollevate dalla sua dante causa nel giudizio di secondo grado in relazione alla posizione del RAGIONE_SOCIALE, società che assume essere stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, proprio nel corso del giudizio di secondo grado.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la corte d’appello ha rilevato che le circostanze di fatto deAVV_NOTAIOe a base delle suddette eccezioni non erano state sufficientemente documentate e, sotto tale aspetto, le censure
si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto fondato sulla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
In ogni caso, è assorbente la considerazione che, anche ammesso che l’incorporazione del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e la conseguente cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese si siano effettivamente verificate nel corso del giudizio di secondo grado, tali circostanze non avrebbero avuto alcun rilievo in relazione alla persistente legittimazione della stessa società incorporata nel processo di appello, in quanto già precedentemente costituita in giudizio, in virtù del principio di diritto in base al quale « in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di AVV_NOTAIO, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore c ontinui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466 -01; conf., ex multis : Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19533 del 17/09/2014, Rv. 632178 -01; Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014, Rv. 633443 -01 , con specifico riguardo all’applicabilità di detto principio anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese; Sez. L, Sentenza n. 710 del 18/01/2016, Rv. 638231 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15762 del 29/07/2016, Rv. 641152 -0; Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 -01; Sez. L, Ordinanza n. 24845 del 09/10/2018, Rv. 650728 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021, Rv. 660820 –
01).
Anche in virtù dell’avvenuta regolare costituzione, nella presente fase del giudizio, della società incorporante, deve, dunque, ritenersi superata ogni questione in ordine alla legittimazione processuale ed alla regolare costituzione in giudizio della società convenuta nel presente processo.
2. Con il secondo motivo si denunzia « omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione a ll’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – Erronea applicazione degli artt. 1836, 1992 e 2003 c.c. e delle norme che regolano i titoli di credito in ordine ai depositi bancari, anche in riferimento al citato art. 10 della L. 23 del 10.2.1983, nonché per l’analogia ai depositi e buoni fruttiferi postali al portatore durante l’apertura della successione e innanzi all’opposizione avviso dell’erede superstite non beneficiario, in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed anche in relazione all’ art. 360, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso – illogica contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia in relazione a ll’ art. 360 n. 5 c.p.c. e della richiamata normativa dei titoli di credito alla luce anche del richiamato art. 48 TUB bancario ».
Il ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto legittimo il pagamento effettuato dalla banca del buono fruttifero del credito fondiario in favore della (co)titolare portatrice, anche a prescindere dalla sua conoscenza dell’intervenuto decesso dell’altro (co)titolare, trattandosi di titolo sempre pagabile al portatore e che non consentiva opposizioni al pagamento.
Il motivo è infondato.
La decisione impugnata è conforme al principio di diritto che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo ai buoni fruttiferi postali, ma che deve ritenersi applicabile anche, a più forte ragione, con riguardo ai buoni fruttiferi
della tipologia in esame nel presente giudizio (per i quali non opera l’art . 187, comma 1, del D.P.R. 1° giugno 1989 n. 256 ) , secondo il quale « in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola ‘ pari facoltà di rimborso ‘ , in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell ‘ intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l ‘ articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano ‘ a vista ‘ e tale diversa natura impedisce l ‘ applicazione analogica della citata disciplina » (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24639 del 13/09/2021, Rv. 662394 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023, Rv. 668433 -01).
Le argomentazioni contenute nel ricorso non offrono, del resto, argomenti sufficienti ad indurre a rimeditare tale indirizzo.
Il pagamento dell’importo del buono in favore del portatore anche a prescindere dalla conoscenza del decesso dell’altro titolare -è stato, in definitiva, correttamente ritenuto dalla corte d’appello come pagamento dovuto e, pertanto pienamente legittimo , da parte dell’istituto bancario.
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell ‘alterno andamento del giudizio di merito e del solo recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine alle questioni di diritto oggetto del secondo motivo del ricorso.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-