Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21970/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA n. 158/2021 depositata il 02/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione in riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva la allora RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), chiedendo che quest’ultima- (previo accertamento della sussistenza del relativo obbligo, in forza delle condizioni di polizza) fosse condannata al pagamento in suo favore dell’indennizzo (quantificato in € 26.000,00, somma da cui andava detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00).
A fondamento della sua domanda parte attrice deduceva: a) di avere acquistato in data 16.07.2010 l’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO al prezzo di € 20.000,00; b) di avere assicurato la predetta, per la responsabilità civile, furto e incendio, presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivamente assorbita da RAGIONE_SOCIALE (n. polizza 7/2931/30/40064720); c) di avere subito il furto della vettura in data 09.09.2012; d) di avere denunciato il furto alle Autorità competenti e di avere consegnato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ad archiviazione avvenuta del procedimento penale -tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione del danno; e) di avere sollecitato più volte la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, ma di avere ricevuto solo una lettera del 07.06.2013, con cui la società convenuta comunicava di non voler procedere alla liquidazione del danno.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale, in punto di an debeatur , eccepiva: a) la nullità del contratto di RAGIONE_SOCIALE per reticenza dell’assicurato (che al momento del subentro della RAGIONE_SOCIALE alla precedente RAGIONE_SOCIALE, non aveva fornito all’assicuratore i dati inerenti i due sinistri avvenuti in precedenza dalla vettura, e non aveva fornito il certificato di installazione del localizzatore satellitare attestante la sussistenza dei requisiti tecnici dichiarati in polizza,
nonché il contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l’avvenuta installazione); b) la non operatività della polizza Furto e Incendio (in applicazione della clausola di esclusione di cui al punto F2 pag.31, secondo capoverso secondo cui <>). Alle contestazioni in punto di an debeatur seguivano anche contestazioni sul quantum .
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 754/2015, rigettava l’eccezione di nullità contrattuale per reticenza dell’assicurato (trattandosi, nel caso di specie, di una convenzione risalente al 2010 con mero subentro della RAGIONE_SOCIALE nel 2012 alla RAGIONE_SOCIALE: il numero della polizza era rimasto lo stesso) sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta, ma nel merito rigettava la domanda, con condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la società RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva in appello la RAGIONE_SOCIALE contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell’appello con condanna di parte appellante alle spese di lite del grado.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 158/2021, rigettando l’appello, confermava la sentenza gravata, condannando la società attorea alla rifusione delle spese processuali relative al grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensore della RAGIONE_SOCIALE resistente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato la domanda di indennizzo, proposta in primo grado dall’odierna ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:
a fronte della domanda di adempimento del contratto, la RAGIONE_SOCIALE convenuta aveva allegato l’esclusione della garanzia assicurativa, proponendo (non una eccezione in senso proprio, ma) una mera difesa, tesa a contestare la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda;
la società attrice avrebbe dovuto provare che i danni lamentati si erano verificati nell’ambito di un rischio assicurato dalla polizza in questione; e, quindi, avrebbe dovuto provare non soltanto (come in concreto aveva fatto) l’acquisizione della documentazione relativa alla regolare attivazione e funzionamento del sistema satellitare Aurobox, ma anche l’avvenuta consegna della documentazione alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la corte territoriale – dopo aver osservato che, ai sensi della clausola di esclusione di cui al punto F2 pag. 31, secondo capoverso <> relativa all’attivazione e funzionamento del dispositivo Aurobox – ha ritenuto provato che:
la polizza per furto per cui era processo (sottoscritta nel 2010 dalla società RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla quale nel 2012 era subentrata la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) prevedeva l’installazione a bordo della vettura (acquistata dalla società) di un contatore Unibox Protezione Auto per la localizzazione della stessa in caso di furto;
detto contatore era stato concesso in comodato alla società RAGIONE_SOCIALE ed era stato installato ed attivato a bordo della vettura;
la società RAGIONE_SOCIALE aveva regolarmente effettuato i pagamenti semestrali del premio, comprensivi del canone per l’abbonamento Unibox, ma non aveva mai inoltrato alla RAGIONE_SOCIALE il certificato di avvenuta installazione ed attivazione del contatore Unibox;
detto certificato era stato invece regolarmente trasmesso alla RAGIONE_SOCIALE dal tecnico incaricato della installazione, ma tale circostanza non faceva venir meno gli obblighi contrattuali assunti dalla società nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, che delimita l’oggetto della decisione, la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata trasmissione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del certificato di installazione della protezione satellitare fosse elemento sufficiente ad escludere l’operatività della polizza assicurativa per cui è causa.
Premette che, in base alla suddetta clausola di polizza (<>, e, già per tale ragione inefficace e inopponibile), essa società, all’atto dell’installazione della protezione satellitare, avrebbe dovuto trasmettere il relativo certificato di installazione alla parte avversa.
Osserva tuttavia che a tale obbligo aveva già provveduto diligentemente l’installatore, e che dalla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado risultava che la RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza dell’avvenuta installazione.
Aggiunge che accessorio al contratto di polizza era il contratto RAGIONE_SOCIALE per il servizio Unibox, intervenuto tra essa
società e la RAGIONE_SOCIALE in uno con la polizza, in forza del quale essa società assicurata si sarebbe dovuto allarmare soltanto in caso di mancato ricevimento del messaggio di attivazione del dispositivo da parte della RAGIONE_SOCIALE ed era comunque suo onere portare l’autoveicolo presso un installatore convenzionato, come per l’appunto aveva fatto.
2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto che, con l’applicazione dell’apparecchio Unibox, il rischio (elemento qualificante del contratto di RAGIONE_SOCIALE) si era comunque ridotto nel pieno rispetto della clausola di limitazione di garanzia e/o di responsabilità (con la conseguenza che la ratio della clausola era comunque rimasta soddisfatta).
2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: <>.
Osserva che: a) il contratto di RAGIONE_SOCIALE era stato da essa concluso (non alcuni mesi prima del furto dell’autovettura, come sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta, ma) tre anni prima (precisamente nel 2010) con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (assorbita nel 2012 da RAGIONE_SOCIALE); b) dalla documentazione allegata risulta che essa società aveva comunicato l’avvenuta installazione alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia: <>.
Osserva che la RAGIONE_SOCIALE resistente nella fase stragiudiziale della vicenda non aveva mai contestato la omessa trasmissione né aveva mai richiesto la consegna del certificato di installazione e, anzi,
aveva istruito la richiesta di indennizzo, prescindendo da ogni presunto inadempimento.
In sintesi, secondo la società ricorrente, il successivo comportamento della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato tenuto in violazione del generale principio di buona fede, tanto più che la RAGIONE_SOCIALE, ad ogni rinnovo contrattuale, avrebbe dovuto imporre al proprio assicurato, ove non già eseguita, la richiesta installazione o la consegna del certificato, anche sotto pena di risoluzione contrattuale in relazione alla clausola di furto.
2.5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che le modalità di installazione e di trasmissione del certificato, di cui al contratto Unibox, avevano soddisfatto il contenuto e la ratio della clausola contrattuale in esame (di cui al punto F2 della pagina 31 delle condizioni generali), riducendo il rischio assicurato, attraverso l’applicazione e adozione di adeguate misure di sicurezza, a tutela del bene protetto.
In sintesi, secondo la ricorrente, non è ad essa imputabile alcun inadempimento, in quanto il sistema di sicurezza adottato a protezione del bene tutelato non è stato compromesso e, a fronte di tale circostanza, la doppia trasmissione alla RAGIONE_SOCIALE della documentazione relativa all’applicazione del satellitare era fatto meramente formale, privo di sostanziale rilievo.
Il motivo quarto ed il motivo quinto – che, in quanto entrambi relativi all’interpretazione ed applicazione della clausola contrattuale di cui alla lettera F (p. 32) del contratto di polizza intercorso tra le parti, sono qui trattati congiuntamente e, per ragioni di priorità logica, per primi – sono fondati nei termini di seguito indicati, anche – peraltro espunto l’incongruo riferimento operato all’art. 1337 c.c..
Vero è che nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22806/2014) è consolidato il principio per cui <>.
Come pure è vero che è stato anche precisato (Cass. n. 2469/2015) che <>.
In applicazione di detti principi, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che la clausola di cui al punto F2 della polizza (p. 31) non realizza una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individua e delimita l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso.
Tuttavia, nel caso di specie, nel giudizio di merito è risultato che il dispositivo di sicurezza convenuto, a tutela del bene assicurato, è stato in concreto installato e che il relativo certificato di installazione è stato in concreto trasmesso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia pure non dalla società assicurata, ma dal tecnico incaricato della installazione: ragion per cui è risultata sostanzialmente ed oggettivamente soddisfatta la ratio della clausola di garanzia, diretta a ridurre il rischio
assicurato mediante l’applicazione di adeguate misure di sicurezza a tutela del bene protetto (misure che risultano essere state rispettate).
In altri termini, oggetto di contestazione nel giudizio di merito è stato: non l’installazione del contatore satellitare (che è avvenuta); e neppure la trasmissione del relativo certificato (che pure è avvenuta), ma la circostanza che detto certificato dovesse essere trasmesso, oltre che dal tecnico incaricato o a prescindere dalla condotta di questi, anche dalla società assicurata.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli articoli 1175 e 1375 c.c. impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta nella fase di esecuzione del dettato contrattuale e la violazione di tale obbligo costituisce di per sé inadempimento contrattuale, senza che sia necessario il proposito di recare pregiudizio alla controparte (Cass. n. 17716/2011, n. 66/1989).
Sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite già ormai diversi anni fa (cfr. SU n. 28056/2008), più di recente questa Sezione (cfr. Cass. n. 9200/2021) ha anche avuto modo di affermare che:
<>.
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale nel giudizio di merito è rimasto accertato
che la RAGIONE_SOCIALE: a) aveva ricevuto il certificato di installazione da parte del tecnico incaricato; b) aveva effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto all’installatore del contatore, senza contestare la relativa dichiarazione; c) aveva incassato per tre anni (precisamente dal 2010 al 2012 compreso) i premi semestrali, comprensivi del canone relativi all’utilizzo del contatore; d) in occasione di ogni rinnovo contrattuale non aveva mai contestato l’omessa trasmissione del certificato di installazione e non aveva mai richiesto la consegna del certificato medesimo; e) una volta ricevuta la denuncia di sinistro, ha proceduto ad istruire l’istanza di indennizzo e soltanto con lettera del 7 giugno 2013 ha comunicato di non voler procedere alla liquidazione del danno, senza indicare le ragioni poste a base del rigetto della richiesta di indennizzo.
In definitiva, la società RAGIONE_SOCIALE aveva sì assunto l’obbligo di comunicare alla RAGIONE_SOCIALE assicurativa l’avvenuta installazione del localizzatore satellitare, ma, poiché detto obbligo era stato assolto dal tecnico incaricato dell’installazione, la RAGIONE_SOCIALE assicurativa non aveva – o, quanto meno, non aveva allegato – alcun apprezzabile interesse a che la stessa comunicazione fosse effettuata anche dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
È appena il caso di precisare che le questioni relative al merito (tra cui quella sull’incompletezza o inaffidabilità della prova del furto e quella sulla corresponsabilità dell’assicurata) restano estranee al presente giudizio e riservate allo sviluppo di quello di rinvio.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, e, per l’effetto, assorbiti i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024, nella camera di consiglio