Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28007 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28007 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8921/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE‘AQUILA n.1635/2018 depositata l’ 11.9.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.10.2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ed in proprio perché responsabile in solido, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Pescara avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1 del 28.1.2010, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € . 1.124.305,20 in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, per avere la società suddetta iniziato la costruzione sulla sua proprietà di quattro corpi di fabbrica costituenti il residence Le RAGIONE_SOCIALE in Francavilla al RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO) in prossimità RAGIONE_SOCIALEa linea doganale rappresentata dal lido del mare, senza il preventivo rilascio RAGIONE_SOCIALEa necessaria autorizzazione del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara.
Con la sentenza non definitiva n. 804/2011 il Tribunale di Pescara rigettava le eccezioni di carenza di motivazione e probatoria sollevate dagli opponenti, accertando la sussistenza materiale RAGIONE_SOCIALEa condotta, e, con la successiva sentenza definitiva n. 910/2012, riduceva la sanzione a €. 380.000,00, rilevando che l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa procedura presso lo RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 5 DPR 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire non era idoneo ad escludere del tutto la colpa degli opponenti, non esentati dall’obbligo di verificare se la pratica fosse munita di tutta la documentazione e RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni necessarie, tra le quali era ricompresa l’autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mancante. L’attenuazione RAGIONE_SOCIALEa colpa era giustificata dall’avvenuto rilascio del permesso di costruire e dal fatto che lo RAGIONE_SOCIALE aveva ingenerato l’affidamento degli istanti nella legittimità RAGIONE_SOCIALEa pratica RAGIONE_SOCIALE.
Avverso queste sentenze proponeva appello il contravventore e con la sentenza n. 1635/2018 RAGIONE_SOCIALE‘11.9.2018 la Corte di Appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, decidendo in base alla ragione più liquida, accoglieva il quarto motivo di appello ed annullava l’ordinanza ingiunzione, ritenendo insussistente il requisito RAGIONE_SOCIALEa colpa per la buona fede del contravventore, che aveva fatto legittimo affidamento sull’avvenuto rilascio del permesso di costruire da parte del competente RAGIONE_SOCIALE del Comune di Francavilla al RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo contrastato con controricorso dal COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DPR n. 380/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L.n.689/1981, dolendosi RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALEa colpa, da ritenere presunta per effetto RAGIONE_SOCIALEa coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALEa condotta costituente l’illecito amministrativo, senza bisogno di prove del dolo, o RAGIONE_SOCIALEa colpa da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
La ricorrente critica la sentenza per avere ravvisato la buona fede del trasgressore nonostante si trattasse di soggetto esercente attività professionale qualificata, implicante la conoscenza RAGIONE_SOCIALE nozioni di settore e quindi ritiene sussistente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 689/1981, che stabilisce una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l’abbia commesso, ponendo a carico di quest’ultimo l’onere di provare di avere agito senza colpa, ossia la sussistenza di un’inevitabile ignoranza del precetto, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all’agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione RAGIONE_SOCIALEa liceità del suo comportamento.
A corredo RAGIONE_SOCIALEa sua doglianza, la ricorrente richiama la sentenza n.11045 del 18.2.2015 emessa da una sezione penale di questa Corte, relativa al silenzio serbato dall’amministrazione competente successivo alla presentazione di una d.i.a., che ha escluso l’esistenza di un errore scusabile per la mera inerzia RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, in quanto lo svolgimento di attività professionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente presupponeva la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore e l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informarsi adeguatamente.
La ricorrente sottolinea poi che l’art. 9 bis del D.P.R. n. 380/2001, che ai fini del rilascio dei titoli abilitativi previsti dal testo RAGIONE_SOCIALE edilizio imponeva alle amministrazioni di acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali in possesso RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni, non era ancora entrato in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di permesso di costruire oggetto di causa.
Il ricorso é infondato.
Anzitutto la ricorrente non assume che la Corte distrettuale, nel decidere in base alla ragione più liquida, abbia tenuto conto di un’errata nozione RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo delineato dall’art. 19 del D.Lgs. n.374/1990, che punisce la costruzione e la modifica di edifici e manufatti in prossimità RAGIONE_SOCIALEa linea doganale (rappresentata dal confine statuale, o come nella specie, dal lido del mare) e nel mare territoriale senza l’autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALEa dogana.
Parimenti, non assume che sia stata seguita un’errata nozione di distanza dalla linea doganale che, come desumibile dall’art. 1 del D.P.R. 23.1.1973 n. 43, non é predeterminata per legge nella misura, e dev’essere stabilita, caso per caso, al fine di evitare danno, o pericolo al regolare esercizio RAGIONE_SOCIALEa vigilanza RAGIONE_SOCIALEa linea doganale da parte RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza e RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione doganale, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche geografiche RAGIONE_SOCIALEa linea confinaria e di alcuni elementi di carattere oggettivo, quali la
transitabilità, l’osservabilità e la controllabilità di ciascun tratto confinario.
La ricorrente non lamenta neppure che l’impugnata sentenza abbia erroneamente inteso l’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, nel suo testo originario applicabile nel caso di specie, anteriore alle modifiche apportate dalla L.n.221/2015, che per quanto rileva in questa sede, prevedeva:
al comma 1, l’istituzione da parte RAGIONE_SOCIALE amministrazioni comunali di un ufficio denominato RAGIONE_SOCIALE, destinato a curare tutti i rapporti tra il privato, l’amministrazione, ed ove occorresse con le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di permesso di costruire;
al comma 2 lettere a), b), e) ed f) stabiliva che tale ufficio dovesse provvedere alla ricezione RAGIONE_SOCIALE domande di rilascio dei permessi di costruire, a fornire informazioni in materia di attività RAGIONE_SOCIALE anche mediante la predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari riferimenti normativi al quale gli interessati potessero accedere gratuitamente ed informazioni relative alle procedure da seguire ed allo stato RAGIONE_SOCIALE pratiche, nonché al rilascio dei permessi di costruire in relazione al territorio comunale ed alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa parte seconda del testo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
al comma 4 indicava che tale ufficio curava gli incombenti necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater RAGIONE_SOCIALEa L.7.8.1990 n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento edilizio, tra i quali era fatta espressamente rientrare, in base all’allora lettera c)
RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, l’autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità RAGIONE_SOCIALEa linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D. Lgs. 8.11.1990 n. 374.
La circostanza che l’art. 9 bis del D.P.R. n. 380/2001 (secondo il quale, per quanto qui rileva, ‘ ai fini del rilascio del permesso di costruire le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati’ ) sia stato introdotto nel testo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE solo dall’art. 10 comma 1 lettera d) RAGIONE_SOCIALEa L. n. 120/2020, e non fosse quindi applicabile nel caso di specie, non significa che l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione preventiva dei pareri endoprocedimentali ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimità del rilascio del permesso di costruire sia stata introdotta solo nel 2020, essendo già imposta, allo RAGIONE_SOCIALE costituito dalle amministrazioni comunali, dal richiamato art. 5 comma 4 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, con specifico riferimento proprio all’autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità RAGIONE_SOCIALEa linea doganale rispetto al rilascio del permesso di costruire.
Quanto al richiamo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla sentenza n. 11045 del 18.2.2015 RAGIONE_SOCIALEa terza sezione penale di questa Corte (che ha escluso la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore scusabile quando l’attività professionale RAGIONE_SOCIALE‘agente presupponga la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore e sia sintomatica RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza di un obbligo di adeguata informazione, in un’ipotesi di silenzio serbato dall’amministrazione competente dopo la presentazione di una d.i.a.), esso deve ritenersi inconferente.
La d.i.a., infatti, é una comunicazione fatta dal privato all’amministrazione, sotto la propria responsabilità, relativamente ad un intervento edilizio che può essere eseguito senza bisogno di permesso di costruire, e che rende semplicemente operativo il potere inibitorio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica (vedi in tal senso Cons. Stato ad. plen. 29.7.2011 n. 15), laddove il permesso di costruire é invece un vero e proprio provvedimento ampliativo ora rilasciato dallo RAGIONE_SOCIALE, idoneo a generare l’affidamento del privato sulla sua legittimità anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti che quell’ufficio ha ritenuto necessari, tra i quali gli assensi e le autorizzazioni riservate ad altre amministrazioni, che lo RAGIONE_SOCIALE deve raccogliere, nella precedente fase endoprocedimentale, dopo che il privato abbia chiesto il rilascio del permesso di costruire.
Ulteriormente la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 689/1981, (secondo il quale ‘ nelle violazioni cui é applicabile una sanzione amministrativa ciascuno é responsabile RAGIONE_SOCIALEa propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione é commessa per errore sul fatto, l’agente non é responsabile quando l’errore non é determinato da sua colpa ‘). Sostiene la ricorrente che l’impugnata sentenza, violando i principi relativi alla distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’elemento soggettivo colposo negli illeciti amministrativi, che é presunto una volta accertati la coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALEa condotta attiva, od omissiva del soggetto descritta dalla norma sanzionatoria, abbia esonerato gli attuali controricorrenti dall’onere di fornire loro la prova di un’inevitabile ignoranza del precetto, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all’agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione RAGIONE_SOCIALEa liceità del suo comportamento.
In particolare la Corte distrettuale avrebbe trascurato l’obbligo degli attuali controricorrenti, che svolgevano professionalmente
attività RAGIONE_SOCIALE, di assumere informazioni presso lo RAGIONE_SOCIALE circa l’avvenuto rilascio, necessario per la legittimità del permesso di costruire, RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione doganale rispetto alla loro costruzione in prossimità RAGIONE_SOCIALEa linea doganale.
Anche tale ultima prospettazione di violazione di legge é infondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il principio posto dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L. 24.11.1981 n. 689, é che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALEa condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, e dev’essere inteso nel senso RAGIONE_SOCIALEa sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa (vedi Cass. sez. lav. ord. 2.6.2025 n. 14777; Cass. ord. 2.5.2025 n. 11569; Cass. 8.6.2020 n. 11777; Cass. 26.9.2019 n.24081; Cass. 30.10.2009 n. 23019; Cass. sez. un. 30.9.2009 n.20930; Cass. 11.6.2007 n. 13610). Si é poi affermato, relativamente a tale prova contraria, incombente sull’autore RAGIONE_SOCIALEa condotta materiale RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo cosciente e volontaria, che l’esimente RAGIONE_SOCIALEa buona fede, intesa come errore sull’illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore RAGIONE_SOCIALEa violazione il convincimento RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALEa sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (vedi in tal senso Cass. ord. 31.10.2024 n.28157; Cass. ord. 4.9.2020 n. 18469; Cass. ord.
31.7.2018 n. 20219; Cass. 11.6.2007 n. 13610; Cass. 15.6.2004 n. 11253).
Nel caso di specie la Corte distrettuale ha ritenuto che essendo stato istituito presso il Comune di Francavilla al RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al quale la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato l’istanza di permesso di costruire relativa ai quattro corpi di fabbrica che intendeva realizzare sulla sua proprietà, ed avendo rilasciato il permesso di costruire il suddetto ufficio, che era competente in via esclusiva anche a richiedere, ove ritenuta necessaria, l’autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione doganale, occorrente per le costruzioni in prossimità RAGIONE_SOCIALEa linea doganale, (autorizzazione nella specie non richiesta perché l’edificazione doveva avvenire a circa 60 metri dal lido del mare costituente la linea doganale, in una zona densamente urbanizzata, per la quale non era stata mai stata richiesta in precedenza la suddetta autorizzazione), gli attuali controricorrenti hanno fatto incolpevole affidamento sulla legittimità’ del permesso di costruire rilasciato dallo RAGIONE_SOCIALE Comune RAGIONE_SOCIALE Francavilla al RAGIONE_SOCIALE (elemento positivo estraneo alla loro condotta, non avendo essi fornito rappresentazioni false, o scorrette RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi) e sul fatto che l’autorizzazione del direttore RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione doganale non fosse necessaria per mancanza RAGIONE_SOCIALEa prossimità RAGIONE_SOCIALE costruzioni al lido del mare costituente la linea doganale richiesta dall’art. 19 del D.Lgs. n.374/1990.
L’esimente RAGIONE_SOCIALEa buona fede é stata quindi motivatamente applicata dalla sentenza impugnata, che del resto ha tenuto conto alla pagina 7 che gli attuali controricorrenti non risultano aver posto in essere alcuna attività di falsa rappresentazione che abbia indotto lo RAGIONE_SOCIALE a rilasciare il permesso di costruire, e che competendo a quell’ufficio in via esclusiva la preventiva acquisizione degli assensi ed autorizzazioni necessari, non vi era
alcuna norma, neppure di ordinaria diligenza connessa alla professionalità RAGIONE_SOCIALEa loro attività, che imponesse agli attuali controricorrenti di assumere informazioni dallo RAGIONE_SOCIALE, ex art. 5 comma 2 lettera b) del D.P.R. n.380/2001, circa le ragioni del mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla costruzione da parte del direttore RAGIONE_SOCIALEa circoscrizione doganale, sostituendosi così all’amministrazione pubblica competente.
E’ stato del resto considerato che, come ammette la stessa parte ricorrente, la nozione di prossimità alla linea doganale, a differenza di una previsione normativa di una distanza metrica precisa, non é di immediata percezione da parte di coloro che intendano costruire, e presuppone una valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘autorità preposta al fine di evitare danno, o pericolo al regolare esercizio RAGIONE_SOCIALEa vigilanza RAGIONE_SOCIALEa linea doganale da parte RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza e RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione doganale, sulla base RAGIONE_SOCIALE caratteristiche geografiche RAGIONE_SOCIALEa linea confinaria e di alcuni elementi di carattere oggettivo, quali la transitabilità, l’osservabilità e la controllabilità di ciascun tratto confinario.
Occorre da ultimo sottolineare -ed il rilievo tronca ogni ulteriore discussione – che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante è a carico RAGIONE_SOCIALE‘opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (vedi in tal senso tra le varie, Cass. ord. 8.10.2024 n. 26251; Cass. ord. 7.10.2024 n. 26162; Cass. 7.10.2024 n. 26158; Cass. ord. 23.1.2024 n. 2307; Cass. 30.10.2009 n.23019), vizio nella specie neppure invocato.
In conclusione, il ricorso va rigettato con inevitabile addebito di spese all’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso in Roma il 14.10.2025
Il Presidente
NOME COGNOME