Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32513 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6805/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico, NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec EMAIL;
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4368/2020 depositata il 22/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la Regione RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 23.852,03, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, perché ritenuta erroneamente trattenuta in sede di liquidazione dell’anno 2006 per conguagli relativi all’anno precedente;
la Regione RAGIONE_SOCIALE eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il soggetto legittimato fosse la RAGIONE_SOCIALE territorialmente RAGIONE_SOCIALE e nel merito deduceva l’infondatezza della pretesa, insistendo sul fatto che la struttura aveva percepito nel 2005 somme maggiori rispetto a quelle dovutele;
l’RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che il budget veniva stabilito dalla Regione;
il Tribunale, con sentenza n. 4528/2014, condannava la Regione RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla società attrice la somma di euro 23.853,00;
la Regione RAGIONE_SOCIALE interponeva appello, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa restitutoria;
la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4368/2020, resa pubblica in data 22 settembre 2020, ha accolto il gravame nel merito, riformato la sentenza del Tribunale e, per l’effetto, rigettato la domanda dell’odierna ricorrente;
avvalendosi di tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma;
resistono con autonomi controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
l’RAGIONE_SOCIALE e lo RAGIONE_SOCIALE hanno depositato il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; memoria.
Considerato che :
1) con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che la Delibera della Giunta Regionale 1042/2005 e l’allegato Protocollo d’intesa, volti a superare il contenzioso insorto con le strutture sanitarie private accreditate, nella parte in cui avevano previsto il pagamento del 90% del fatturato per quelle strutture che avessero superato il 110% del proprio budget doveva essere interpretato conformemente al limite di spesa previsto per il 2005 e quindi che il pagamento della remunerazione non inferiore al 90% non dovesse essere calcolato sul fatturato reale, poiché la struttura privata accreditata, secondo la giurisprudenza
amministrativa e quella di questa Corte, non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate;
detta statuizione sarebbe viziata per extrapetizione, perché la questione controversa non era -come sostenuto dal giudice a quo – se la somma dovuta dovesse essere calcolata in base al fatturato reale per il 2005 o tenendo conto del tetto di spesa fissato per il 2005, ma se la somma dovuta dovesse essere determinata in base al fatturato reale o sulla base di una valorizzazione delle prestazioni effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE nel 2005; la regione RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, sostenuto che la remunerazione spettantele per il 2005 era determinata tenendo conto del budget di euro 143.516,21, della produzione residenti, euro 248.327,80, della produzione fuori regione, euro 339,02, che la produzione residenti aveva superato di oltre il 10% il budget per cui la remunerazione per i residenti era stata calcolata applicando la percentuale del 90%, pervenendo all’importo di euro 223.495,02, e che ad essa era stato aggiunto l’importo di euro 339,02 per i fuori regione;
quindi, la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata su una domanda oggettivamente diversa;
il motivo è inammissibile;
occorre innanzitutto muovere dalla ricostruzione dei termini della vicenda processuale:
– la Regione RAGIONE_SOCIALE, come viene riferito nel ricorso, aveva sempre lamentato che il 90% di cui alla delibera 1402/2005 non dovesse essere calcolato sul fatturato reale, ma sulla ‘valorizzazione della produzione delle prestazioni stesse effettuate da RAGIONE_SOCIALE e poi validata dalla RAGIONE_SOCIALE‘, sottolineando che la prestazione remunerabile non coincideva con la prestazione fatturata, che l’importo validato era pari ad euro 248.327,80 e che dunque su questo importo e non su quello di euro 275.185,49 dovesse essere calcolato il 90%;
la ricorrente si era difesa affermando che la Regione RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto che quanto fatturato non era tutto ciò che lo RAGIONE_SOCIALE aveva erogato, ma solo quanto erogato per conto del servizio sanitario regionale, anche perché altrimenti il sistema informatico SIAS della regione non avrebbe consentito di fatturare gli importi indicati, e che le fatture depositate non dovevano essere considerate pari alla somma ivi indicata, perché al contrario ‘quella indicata è solo il 90% dell’effettivo fatturato’ (p. 14 del ricorso);
la ricorrente conclude sul punto in questi termini:
la vicenda processuale così ‘impostata sulla base dei rispettivi atti delle parti del giudizio di appello, e altresì confermata dalla sentenza del Tribunale … e dagli scritti difensivi del giudizio di primo grado, la Corte d’Appello non poteva ritenere che nella fattispecie venisse in considerazione una richiesta di pagamento di somme eccedenti il budget di spesa fissato per l’anno 2005, ragion per cui la pretesa creditoria della struttura andava rigettata …’ (p. 16 del ricorso);
ii) la Corte d’Appello ha attribuito alla Regione un diritto non richiesto (rifiuto del pagamento per superamento del budget ) riferito a un titolo non riconducibile al petitum e alla causa petendi (p. 17) ;
1.1) nonostante lo sforzo profuso, il Collegio ritiene che parte ricorrente non sia stata in grado di dimostrare la ricorrenza del vizio di ultrapetizione;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1042/2005 e l’allegato Protocollo d’intesa non sono stati riprodotti nella misura e secondo le modalità necessarie per soddisfare le prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.; il contenuto riprodotto non è tale da far emergere quale fosse la base di riferimento sulla quale calcolare il 90%;
non risponde al vero che la Corte d’Appello abbia ritenuto per errore che il budget assegnato allo studio era pari ad euro
223.185,49, perché in sentenza ha descritto detto importo come quello correttamente erogabile, dopo aver applicato la delibera della Giunta regionale, rispetto al limite di spesa imposto per l’anno 2005 (cfr. p. 3 della sentenza);
non è stata riprodotta la nota prot. 99190 del 21 settembre 2007 che la Regione RAGIONE_SOCIALE aveva inviato con il conteggio delle somme dovute, cui si fa cenno nel ricorso a p. 13, utile per dimostrare cosa intendesse la Regione RAGIONE_SOCIALE per prestazioni rimborsabili e come le avesse individuate e calcolate;
tanto impedisce di comprendere se la prestazione rimborsabile cui si riferisce la Regione RAGIONE_SOCIALE e su cui era insorta controversia tra le parti fosse stata dalla stessa intesa nei termini di cui alla sentenza impugnata, cioè come prestazione eccedente il limite di spesa previsto per l’anno 2005, come induce a ritenere la seguente affermazione della Corte d’Appello: ‘la questione controversa è se la somma dovuta debba essere calcolata in base al fatturato reale, emesso dalla struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie per l’anno 2005 e sarebbe quindi pari ad euro 247.777,07, come reputa la società appellata, ovvero tenendo conto comunque del limite di spesa imposto dai budget previsti per l’anno in questione, e quindi pari ad euro 223.185,49 (sicché il conguaglio operato rispetto alla maggior somma pagata per l’anno 2005 sarebbe stato legittimamente operato’ (p. 3);
il Collegio non dispone dunque degli elementi necessari per acclarare se la Corte d’appello abbia, interferendo nel potere dispositivo delle parti sancito dall’art. 99 cod.proc.civ., alterato gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) e, sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato) ovvero attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato) ovvero se si sia limitata -non essendo obbligata ad attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti,
agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni -a valutare gli elementi documentali e processuali, necessari per la decisione (Cass. 11/06/2021, n. 16608), ad esercitare il potere di qualificazione in diritto dei fatti, ritenendo fondata la domanda o l’eccezione per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte, sulla base dei fatti per come accertati e senza confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto;
e ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che anche il Tribunale aveva inquadrato la questione riconducendola alla previsione normativa di un limite di spesa erogabile dall’ente pubblico in un determinato arco di tempo rapportato alla disponibilità finanziaria e alle esigenze di bilancio che non può mai formare oggetto di accordo con i privati;
con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.;
la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione il contenuto delle difese della Regione, avrebbe erroneamente ritenuto che il tetto di spesa fosse di euro 223.185,49, mentre invece era di euro 143.516,51, e avrebbe attribuito a tale dato sbagliato effetto dirimente;
il motivo è inammissibile;
quello che viene denunciato come fatto omesso non rientra nella nozione rilevante ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. , 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.;
non costituiscono un “fatto”, agli effetti dell’art.360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., una “questione” o un “punto”, argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802), elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053), una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa; rilevante è solo un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un
preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: cfr., ex plurimis , Cass. 14/09/2022, n. 27076;
3) con il terzo motivo alla Corte d’appello si imputa la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod.civ. con riferimento all’interpretazione della delibera della Giunta regionale n. 104/2005 e dell’allegato Protocollo d’intesa;
la Corte d’appello, ritenendo che la remunerazione non inferiore al 90% dovesse essere conteggiata con riferimento al tetto di budget , avrebbe violato i criteri di ermeneutica nell’interpretazione degli atti amministrativi gli stessi previsti per l’interpretazione dei contratti – posto che la delibera n. 104/2005 aveva inteso superare la quantificazione dei tetti di spesa individuali, individuando un criterio di remunerazione alternativo;
il motivo è inammissibile;
la società ricorrente si è limitata a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., ma aveva, invece, l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; sicché non è consentito a fronte di più possibili interpretazioni di un atto -si noti che la ricorrente contesta anche l’interpretazione della Regione RAGIONE_SOCIALE – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità dell’interpretazione resa (Cass. 09/04/2021, n. 9461);
il ricorso è, dunque, inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge a favore della RAGIONE_SOCIALE e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge a favore della Regione RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7/11/2023 dalla Terza