Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Medici specializzandi -Borsa di studio ─ Adeguamento e rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27631/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 2882/2022,
depositata il 2 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
gli odierni ricorrenti -medici specializzati ─ convennero in giudizio, nel 2017, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE , il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE;
premesso di aver svolto attività di formazione specialistica nel periodo 1998-2008 in condizioni di impegno pieno (pari o superiore a 38 ore settimanali), percependo una borsa di studio di importo irrisorio (circa € 924,00 mensili, fissato nel 1991 e mai rivalutato), senza versamenti contributivi né copertura assicurativa, e con divieto di esercitare altre attività professionali, chiesero dichiararsi il diritto alla regolarizzazione del trattamento economico ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999 e del D.P.C.M. 6 luglio 2007, dall’inizio RAGIONE_SOCIALE loro utilizzazione come specializzandi fino alla cessazione e la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute, in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
in subordine, instarono per la loro condanna al risarcimento del danno per omessa o tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, nella misura pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo la normativa di attuazione, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi;
in ulteriore subordine, chiesero la condanna RAGIONE_SOCIALEe stesse alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per indicizzazione annuale e rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991;
con sentenza n. 20547 del 2016, il Tribunale rigettò le domande;
l a Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2882/2022 resa pubblica il 2 maggio 2022, ha confermato tale decisione rigettando il gravame interposto dai soccombenti;
ha infatti ritenuto che: il legislatore nazionale avesse adempiuto agli obblighi comunitari con il d.lgs. n. 257 del 1991; la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dai DPCM del 2007 fosse frutto di scelta discrezionale; le direttive successive non imponessero ulteriori obblighi di trasposizione; le domande relative agli adeguamenti fossero comunque precluse dai provvedimenti legislativi di blocco;
avverso tale sentenza i dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono, depositando controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE;
considerato che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie con riferimento agli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE Comunità Europea, alla Direttiva 93/16/CEE, al d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; e insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, … in relazione al risarcimento del danno per ritardata trasposizione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria sotto il profilo
RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza RAGIONE_SOCIALE borsa di studio istituita con il d.lgs. n. 257 del 1991 a rendere lo RAGIONE_SOCIALE italiano adempiente agli obblighi comunitari, dovendo invece essere equiparata a quella prevista a partire dal 2006 dal d.lgs. n. 368 del 1999 ».
lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive, ritenendo sufficiente il d.lgs. n. 257 del 1991, richiamando a supporto l’arresto di Cass. Sez. Lav. n. 8243 del 2015 che, facendo applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 9147 del 2009 circa la responsabilità indennitaria RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in caso di omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie non self-executing (quale responsabilità da inadempimento di obbligazione ex lege ), ha affermato il diritto di medici nella medesima posizione degli odierni ricorrenti al risarcimento per ritardata trasposizione, quantificato nella differenza tra quanto percepito e quanto dovuto secondo la disciplina di attuazione;
censurano l’interpretazione del principio di ‘adeguata remunerazione’ e deducono la gravità RAGIONE_SOCIALE violazione nonché l’esistenza del nesso causale e la necessità di liquidare il danno in base ai parametri introdotti dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dai d.P.C.M. del 2007;
con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 189 e 249 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE Comunità Europea, alla Direttiva 93/16/CEE, al d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46 ed al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; e insufficienza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diritto alla indicizzazione annuale e omessa rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, deducendo, in particolare, che il meccanismo di blocco
non avrebbe riguardato il sistema di adeguamento triennale rimasto in vigore fra il 1994 ed il 2006 »;
sostengono che le borse di studio avrebbero dovuto essere ricalibrate dal 1994 e che la Corte ha omesso di distinguere tra i diversi periodi di specializzazione, nonostante l’esistenza di legittimità e di merito che limitano il blocco agli anni 1998-2005;
il primo motivo è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ.;
la Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte;
la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che la difesa dei ricorrenti non offre argomenti idonei a rimeditare:
─ l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione -lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto;
─ gli obblighi di attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria in tema di
adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 -che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi -devono ritenersi adempiuti dallo RAGIONE_SOCIALE italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE suddetta adeguata remunerazione;
─ la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione, e non comporta alcun obbligo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007 (v. ex multis Cass. n. 15636 del 2020; n. 5712 del 2019; n. 13445 del 2018; n. 6335 del 2018; Cass. n. 4449 del 2018);
il secondo motivo è infondato;
l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991;
in tal senso si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 19/07/2024, n. 20006, alle cui ampie motivazioni è sufficiente in questa sede fare rimando;
investite dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, RAGIONE_SOCIALE questione di massima di particolare importanza « se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 », le S.U. hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui « l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002 »;
mette conto peraltro rimarcare che il principio per cui, in forza degli interventi normativi di blocco degli adeguamenti succedutisi a cominciare dalla legge n. 449 del 1997, non spettasse ai medici che, come gli odierni ricorrenti, si fossero iscritti a corsi di specializzazione nel 1998 o in anni successivi non è mai stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, il dubbio essendo stato sollevato, con la ordinanza interlocutoria di cui s’è detto, solo con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997;
giova altresì rammentare che ─ come pure evidenziato nel citato arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (par. 6 RAGIONE_SOCIALE motivazione) ─ il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 17 agosto
1999, n. 368 (recante « Attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e RAGIONE_SOCIALEe direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE »), il quale tuttavia nel precedente comma 2 (come sostituito dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e poi dall’art. 1, comma 300, legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto che « Fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 », ragione per cui non sussiste alcun periodo per il quale possa fondatamente invocarsi il diritto alla indicizzazione e/o rideterminazione triennale ai sensi del citato art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991;
il ricorso deve essere pertanto rigettato;
alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come da dispositivo, con applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
poiché la parte vittoriosa è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE quale vige il sistema RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019);
va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME