Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7536 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7536 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4521/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv . COGNOME NOME (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende per procure allegate al ricorso;
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL ‘ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ‘ ISTRUZIONE, DELL ‘ UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5049/2023, depositata il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I medici elencati in epigrafe (che avevano conseguito il diploma di specializzazione tra il 1996 e il 2008) convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio del ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE, in misura della differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di borsa di studio e l’importo (individuato alla stregua dei d.p.c.m. del 7 marzo 2007 e del 6 luglio 2007) che gli sarebbe spettato nel caso di corretta attuazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi scaturenti dalle pertinenti fonti comunitarie (anche in relazione all’incremento annual e e della rideterminazione triennale di cui all’art. 6, primo comma, del d.lgs. n. 257/1991).
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello della stessa città.
I giudici di secondo grado osservarono che la normativa comunitaria non predeterminava la remunerazione da considerarsi adeguata, rimettendone la determinazione al legislatore nazionale. In particolare, la direttiva n. 93/16/CEE non aveva imposto agli Stati membri di garantire agli specializzandi un trattamento economico
più favorevole rispetto alla remunerazione precedentemente corrisposta, di modo che l’entità della borsa di studio stabilita, con decorrenza dall’anno accademico 2006/2007 , dal d.lgs. n. 369/1999, doveva considerarsi il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, e non già l’oggetto di un diritto soggettivo di fonte comunitaria. Quanto agli adeguamenti ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, essi erano rimast i ‘congelati’, senza soluzione di continuità, fino al 2013, dalle disposizioni succedutesi a partire dall’art. 7 d.l. n. 384/1992.
Hanno proposto ricorso per cassazione i medici (i quali hanno successivamente depositato anche memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.).
Hanno depositato controricorso le amministrazioni statali summenzionate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la ‘ violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’a rt. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. A dire dei ricorrenti, agli specializzandi esclusi dal trattamento economico entrato a regime solo a partire dall’a.a. 2006/2007 spetterebbe il diritto al risarcimento dal danno corrispondente alla differenza tra tale trattamento e l’ammontare (inferiore) delle borse di studio effettivamente percepite, posto che ‘lo Stato italiano, dopo
avere adempiuto tardivamente con il d.lgs. n. 257/1991 agli obblighi comunitari nascenti dalla direttiva 82/76/CEE è divenuto progressivamente inadempiente secondo una valutazione sostanziale dell’adeguatezza da lui stesso data, discrezionalmente, prima con lo stesso d. lgs. n. 257/1991 e, poi, con il d. lgs. n. 368/1999 e con i successivi provvedimenti di attuazione ‘ (pag. 13 del ricorso).
2. Il secondo motivo di ricorso censura la ‘ violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.’ . Secondo i ricorrenti, in violazione della normativa comunitaria si porrebbe anche il blocco degli incrementi (annuale e triennale) previsti, per le borse di studio, dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, irragionevolmente protrattosi per un lungo periodo di tempo con l’effetto di compromettere ‘anche quella adeguatezza discrezionalmente determinata con il d.lgs. n. 257/1991’ (pag. 22 del ricorso).
I ricorrenti hanno formulat o anche un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché chiarisca se, in base alla direttiva 82/76/CEE, sussisteva non solo l’obbligo dello
Stato di determinare discrezionalmente l’importo dell’adeguata remunerazione dei medici specializzandi ma anche quello di mantenere nel tempo tale adeguatezza, preservandone il potere di acquisto.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., potendosi richiamare (anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) le argomentazioni svolte, in fattispecie identica, dalla recente Cass., n. 29499/2024 (cui si rimanda anche per gli ulteriori, ampi richiami alla precedente giurisprudenza), ove si legge, in particolare, che:
-‘ le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua;
la successiva direttiva n. 93/16/CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione;
quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile;
in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e
ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 ‘ .
4. Il secondo motivo è infondato, e anche per esso ci si può richiamare all’esaustiva motivazione di Cass., n. 29499/2024, alla cui stregua: ‘l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass. 27/07/2017, n. 18670; Cass. 23/02/2018, n. 4449; Cass.20/05/2019, n. 13572; Cass.21/01/2021, n.1114; Cass.26/07/2022, n. 23349 e Cass.16/09/2022, n. 27287). I meccanismi di adeguamento originariamente previsti (dunque, non solo l’indicizzazione automatica annuale, ma anche la rivalutazione triennale da disporsi con decreto ministeriale) sono stati, inoltre, congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre 1997. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22; l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l’art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi disposto che «le disposizioni della l. n. 289 del 2002, art. 36, così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza dell’intento del legislatore di
congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20/05/2019; Cass. Sez. 3, n. 8378 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 17995 del 28/08/2020; Sez. 6 – 3, n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, n. 29124 del 18/12/2020; Sez. L, n. 9104 del 01/04/2021; Sez. 6 – 3, n. 27263 del 07/10/2021; Sez. 6 – L, n. 1287 del 17/01/2022; Sez. 6 – 1, n. 1821 del 20/01/2022; Sez. 3, nn. 9219-9220 del 22/03/2022; Sez. 3, n. 15139 del 12/05/2022; Sez. 3, n. 29311 del 07/10/2022; Sez. 6 3, nn. 30506-30507 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 3234 del 02/02/2023; Sez. 3, n. 12702 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 3867 e n. 4082 del 08/08/2023; Sez. 3, n. 16078 del 07/06/2023; Sez. 3, n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, n. 20043 del 13/07/2023; Sez. 3, n. 20692 del 17/07/2023; Sez. 1, nn. 28430, 28441, 28456, 28466 e 28496 del 12/10/2023; Sez. 1, nn. 28539, 28552, 28555 e 28565 del 13/10/2023; Sez. 3, n. 36591 del 30/12/2023; Sez. 3, nn. 3411, 3431 del 06/02/2024; Sez. 3, nn. 3546, 3555 del 07/02/2024; Sez. 3, n. 10023 del 12/04/2024; Sez. 3, n. 10628 del 19/04/2024). È stato anche osservato come, rispetto alla questione dell’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare
entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale dell’art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale (Cass.n.36591/2023, cit.). D’altra parte, la tesi d ella reviviscenza degli aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata, oltre che alla luce delle successive disposizioni già sopra ricordate, anche per una ragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato. Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, la quale ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005 -2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dal comma 300 dell’art. 1 legge n. 266 del 2005). Questa disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005 -2006, come effetto della permanenza dell’art. 6 del d.lgs . n. 257 del 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo dell’adeguamento (Cass. 07/10/2022, n. 29311; Cass. 08/06/2023, n. 16365; Cass. m.36891/2023, cit.). Il blocco di tale incremento -si è sottolineato -non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., Sez Un., 16/12/2008, n. 29345; Cass. 15/06/2016, n. 12346; Cass. 23/02/2018, n. 4449, Cass. 19/10/2020, n. 22633, Cass. 01/04/2021, n. 9104; Cass. 22/03/2022, n. 9215); né le norme richiamate, come sopra interpretate -è stato pure puntualizzato -, risultano incompatibili con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea,
dovendosi escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e dovendosi ritenere inutile una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). L’orientamento circa l’avvenuto congelamento (sin dal 1992) di entrambi i meccanismi di adeguamento previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, già «affermatosi trasversalmente, e sulla base di assai numerose pronunce, nelle tre sezioni -la Prima, la Terza e la Quarta n.d.r. -che hanno avuto modo di affrontare ripetutamente la questione» è stato ribadito, come si è accennato, in una recente pronuncia del massimo consesso di questa Corte, il quale rispondendo alla questione posta dalla Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria 14/3/2024, n. 6998 (evocata dagli stessi ricorrenti nella memoria illustrativa), ‹‹se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991››, ha affermato il principio secondo il quale: «l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass., Sez. Un., 19/07/2024, n. 20006). A tale orientamento, già consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici e autorevolmente riaffermato
dalle Sezioni Unite, il Collegio intende dare doverosa e convinta continuità ‘.
Anche dall’angolo visuale della pretesa agli incrementi annuale e triennale di cui al citato art. 6 può, quindi, senz’altro ribadirsi l’insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., essendo affidato al legislatore nazionale l’individuazione discrezionale del livello ‘adeguato’ della remunerazione degli specializzandi, in assenza di qualsivoglia determinazione vincolante da parte della disciplina comunitaria (Cass., n. 23813/2023; Cass., n. 7094/2023; Cass., n. 3234/2023; Cass., n. 30793/2022; Cass., n. 30700/2022; Cass., n. 30508/2022; Cass., n. 31311/2022; Cass., n. 30710/2022; Cass., n. 30506/2022).
Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014 (a mente del quale ‘quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta’). Pertanto, prendendo come riferimento lo scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 , e individuando quale parametro di riferimento l’importo minimo di € 2. 940,00 (tenuto conto che l’Avvocatura dello Stato non ha depositato memoria), si dovranno applicare dieci incrementi del 30% e dieci ulteriori incrementi del 10% (essendo i ricorrenti complessivamente ventuno ), così giungendo a un totale di € 1 4.700,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di l egittimità, che si liquidano in € 14.700,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 gennaio