Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4060 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4060 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36864/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1078/2018, depositata il 28.5.2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘attuale controricorrente e ricorrente incidentale si rivolse al Tribunale di Catanzaro per chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE , del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma pari a quella che avrebbe dovuto percepire durante lo svolgimento -negli anni tra il 1981 e il 1991 -di due corsi di RAGIONE_SOCIALE medica (Medicina interna e Nefrologia), qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, accolse la domanda in quanto proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di tutti gli altri convenuti.
La RAGIONE_SOCIALE si rivolse quindi alla Corte d ‘ Appello di Catanzaro, la quale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, riformò la sentenza di primo grado , negando il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellato con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE in Nefrologia e condannando l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma capitale di € 26.855,76 con riguardo alla frequentazione del corso di RAGIONE_SOCIALE in Medicina interna, per la parte svoltasi dopo il 1°.1.1983 (data fissata per l’adeguamento del diritto interno alle direttive comunitarie nn. 82/76, 75/363, 75/362).
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’ Appello la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il medico si è difeso con controricorso,
contenente ricorso incidentale articolato in due motivi e ulteriormente illustrato con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370 del 1999, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 117 Cost. e 1218 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
In sostanza, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto al medico specializzando il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante il corso di RAGIONE_SOCIALE fosse iniziato prima del 1°.1.1983, data entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere l’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico.
Il motivo è infondato, sulla scorta di quanto di recente e in modo condivisibile affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria.
2.1. « Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una RAGIONE_SOCIALE medica comune a tutti gli Stati membri, oppure
a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa dir. 75/362/CEE » (principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 20278/2022, alla cui compiuta motivazione si rinvia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.; conf. Cass. n. 12677/202 3).
2.2. L’interpretazione favorevole alla posizione del medico specializzando, e fatta propria nella sentenza qui impugnata, è del resto imposta dalla necessità di adeguarsi alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, che ha risposto all ‘ ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, con la sentenza 3.3.2022 (nella causa C-590/20), dichiarando che l ‘ art. 2, par. 1, lett. c) , l ‘ art. 3, par. 1 e 2, e l ‘ allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore, il 29.1.1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto, in data 1°.1.1983, il termine di adeguamento, deve -per il periodo RAGIONE_SOCIALEa formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una RAGIONE_SOCIALE comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE.
2.3. In definitiva, ciò che rileva è l’epoca di frequenza del corso di RAGIONE_SOCIALE (che deve essere successiva al 31.12.1982) e non quella di iscrizione al corso (che può essere anche precedente).
Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( ex art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.) con riferimento al d.P.R. n. 999 del 1978, artt. 554, 555, 556, 557».
La Corte d’Appello ha negato al medico il diritto all’assegno sul presupposto che egli abbia frequentato un corso di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE di durata triennale, mentre l ‘ art. 5 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 363/75/CEE richiede, per il corso di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, una durata minima di quattro anni.
Il medico specializzato rileva che lo Statuto RAGIONE_SOCIALE prevede, per il corso di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, la durata di almeno quattro anni e, quindi, contesta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello laddove gli ha negato il diritto al ristoro corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio per questa RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che avesse una durata solo triennale.
3.1. Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
Non è in discussione il contenuto RAGIONE_SOCIALEa norma europea, che impone agli Stati membri di vigilare affinché sia rispettata la durata minima RAGIONE_SOCIALEe formazioni specializzate che sono ammesse al mutuo riconoscimento e che assicurano al medico il diritto a una adeguata remunerazione, e che fissa, per la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, la durata minima di quattro anni.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha preso atto che l’attuale ricorrente incidentale ha conseguito il diploma in RAGIONE_SOCIALE medica presso l’RAGIONE_SOCIALE», ma ha affermato -valorizzando una asserita ammissione del medico -che ciò sarebbe avvenuto all’esito RAGIONE_SOCIALEa frequentazione di un corso triennale e non quadriennale.
Sennonché, in tal modo, la Corte territoriale ha risolto con una considerazione solo in fatto una questione che coinvolge, invece, anche un aspetto in diritto, posto che lo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» prevede, all’art. 555, per la scuola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , istituita con l’art. 1 del d.P.R. n. 999 del 1978, che «La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione».
Una volta appurato che il medico è in possesso di un certificato di diploma in RAGIONE_SOCIALE rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE, il giudice del merito non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di una dichiarazione sulla durata del corso contenuta nell’atto introduttivo del giudizio , così eliminando dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria cognizione l ‘ accertamento sulla conformità di quel titolo a quanto disposto nello Statuto RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in termini di frequenza RAGIONE_SOCIALEe lezioni e di superamento RAGIONE_SOCIALE esami indicati all’art. 556 del medesimo Statuto.
3.2. Perché si proceda a tale doveroso accertamento, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso incidentale riguarda la decisione sulle spese di lite e denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) con riferimento agli artt. 2909 c.c., 324 e 329, comma 2, c.p.c., nonché all’art. 112 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, comma 2, c.p.c.».
Il motivo rimane assorbito, perché la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in seguito al l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale comporta la necessità, per il giudice del rinvio, di provvedere nuovamente sulle spese di lite.
5. Si dà atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002; per quanto riguarda il ricorso incidentale, in base all’esito del giudizio, per quanto concerne, invece, il ricorso incidentale, perché ricorrente è un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato , che non paga contributo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro , in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10.1.2024.