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Borse specializzandi medici: no all’adeguamento

La Corte di Cassazione ha stabilito che i medici specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007 non hanno diritto all’adeguamento economico previsto dalle normative successive. La sentenza chiarisce che il concetto di ‘adeguata remunerazione’ previsto dalle direttive europee non implica una retroattività degli aumenti delle borse specializzandi medici. Inoltre, viene confermato che l’attività dello specializzando non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

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Pubblicato il 4 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Borse Specializzandi Medici: la Cassazione Nega l’Adeguamento Retroattivo

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione delle borse specializzandi medici, confermando un orientamento ormai consolidato. La Corte ha stabilito che i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007 non hanno diritto a percepire gli importi, più elevati, previsti dalla normativa entrata in vigore successivamente. Questa decisione chiarisce definitivamente i limiti temporali dell’applicazione delle nuove discipline economiche e la natura giuridica del compenso percepito dagli specializzandi.

Il Caso: la Domanda di Adeguamento Economico

La vicenda trae origine dall’azione legale di un gruppo di medici che, dopo aver conseguito la laurea, si erano iscritti a una scuola di specializzazione e avevano ottenuto il diploma prima del 2006. Durante il loro percorso formativo, avevano percepito una borsa di studio di 21.500.000 lire annue, come previsto dal d.lgs. 257/1991.

I medici sostenevano che tale importo non costituisse una ‘remunerazione adeguata’, così come richiesto dalle direttive comunitarie (in particolare la Direttiva 93/16/CEE). Chiedevano quindi un risarcimento del danno, quantificato in 20.000 euro per ogni anno di specializzazione, basandosi sul trattamento economico più favorevole introdotto per gli specializzandi a partire dall’anno accademico 2006-2007.

La loro domanda, tuttavia, è stata respinta sia in primo grado dal Tribunale di Roma sia in secondo grado dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto ‘adeguata’ la remunerazione percepita e ha qualificato la scelta del legislatore di aumentarla solo per il futuro come un atto sovrano non sindacabile.

La Questione delle Borse Specializzandi Medici davanti alla Cassazione

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni. Tra i motivi principali vi erano la presunta violazione delle direttive europee sulla ‘remunerazione adeguata’, la richiesta di rivalutazione monetaria della borsa di studio e la violazione dell’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata.

La Corte Suprema ha dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati, chiudendo di fatto la controversia e rafforzando principi giuridici di notevole importanza pratica.

Le Motivazioni della Corte

La decisione della Cassazione si fonda su un’analisi rigorosa delle normative e su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I punti chiave sono i seguenti:

1. Irretroattività della Nuova Disciplina: La Corte ha ribadito che la disciplina migliorativa del trattamento economico, prevista dal d.lgs. 368/1999, si applica esclusivamente ai medici iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007. Gli iscritti negli anni precedenti restano soggetti alla normativa del d.lgs. 257/1991. Le direttive europee, pur imponendo una ‘remunerazione adeguata’, non hanno mai fissato un importo minimo, lasciando discrezionalità agli Stati membri.

2. Blocco della Rivalutazione: La richiesta di rivalutazione monetaria è stata respinta sulla base di una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 20006/2024). È stato confermato che le borse di studio per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non sono soggette ad adeguamento triennale a causa di una serie ininterrotta di leggi che hanno disposto il blocco degli adeguamenti per i compensi erogati dalla pubblica amministrazione.

3. Natura Giuridica del Rapporto: Un punto cruciale della decisione riguarda la natura del rapporto tra il medico specializzando e l’università. La Cassazione, seguendo un orientamento costante da oltre diciassette anni, ha escluso che l’attività dello specializzando possa essere qualificata come lavoro subordinato o parasubordinato. Si tratta, invece, di un particolare rapporto di formazione. Di conseguenza, non è applicabile l’articolo 36 della Costituzione sul diritto a una retribuzione equa e proporzionata, poiché manca una relazione di scambio (sinallagma) tra prestazione lavorativa e controprestazione economica.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione mette un punto fermo su una questione a lungo dibattuta. Viene confermato che le riforme legislative che migliorano un trattamento economico non hanno, di norma, effetto retroattivo. I medici che hanno completato la specializzazione prima del 2006 non possono quindi rivendicare gli importi più alti concessi ai colleghi iscritti successivamente. Inoltre, la pronuncia ribadisce la specifica natura del percorso di specializzazione medica: un contratto di formazione specialistica e non un rapporto di lavoro. Questa qualificazione ha implicazioni fondamentali, escludendo l’applicazione delle tutele tipiche del lavoro subordinato, come il diritto alla retribuzione proporzionata sancito dall’art. 36 della Costituzione.

I medici specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 2006-2007 hanno diritto all’adeguamento della borsa di studio agli importi successivi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la disciplina che prevede un trattamento economico migliore si applica solo ai medici iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007 e non ha effetto retroattivo.

L’attività dello specializzando è considerata lavoro subordinato ai fini del diritto a una retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.)?
No. Secondo un orientamento consolidato della Corte, l’attività svolta dai medici specializzandi non è inquadrabile come lavoro subordinato né parasubordinato. Si tratta di un rapporto di formazione, pertanto non si applica l’art. 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata.

Le borse di studio percepite tra il 1992 e il 2006 dovevano essere rivalutate periodicamente?
No. La Corte, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, ha confermato che l’importo delle borse di studio in quel periodo non era soggetto ad adeguamento triennale a causa del blocco normativo degli aggiornamenti per i compensi erogati dalla pubblica amministrazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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