Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3314 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4207-2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4845/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ric. 2022 n. 04207 sez. M3 – ud. 20-12-2022
Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza
Considerato che
NOME COGNOME e altri convenivano la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE, esponendo di aver frequent corso di specializzazione medica post laurea, a decorrere da anni acc successivi al 1991, e di aver ricevuto la borsa di studio prevista da d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257: chiedevano il riconoscimento, per differ medesimi emolumenti complessivamente stabiliti dall’art. 39 del d. agosto 1999 n. 368, essendovi stata tardiva applicazione RAGIONE_SOCIALE communautaire” e in particolare RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 16 del 1993; al c domandavano in ogni caso la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione e rideterminazione triennale, stante la sopravvenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEe stabilite in origine, e comunque il complessivo danno, anche per m applicazione dei benefici di carriera oltre che contributivi e previdenzi si costituivano le amministrazioni, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa prete
il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Co appello che negava potesse costituire parametro RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunera imposta dalla normativa unionale, il maggior trattamento economico spet dall’anno accademico 2006-2007 in ragione del d.lgs. n. 368 del 1999, s quanto infine stabilito, temporalmente, dall’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa dicembre 2005, n. 266;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originar articolando due motivi, corredati da memoria;
resistono con controricorso le amministrazioni;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazio direttive nn. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993,
NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO
2005, degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46 368 del 1999, 8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005, Corte di appello avrebbe errato negando l’attribuzione dei maggiori spettanti ai medici specializzandi iscritti dal 2006, dei benefici di benefici contributivi, e comunque RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione all’inflazio rideterminazione triennale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazio medesime norme richiamate con la prima censura, nonché degli art comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995 legge n. 488 del 1999, 36, legge n. 289 del 2002, 112, cod. proc. civ la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare la ri spettanza non solo RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione trien anche, sempre per differenza, del miglioramento stipendiale tabellare previsto dal CCNL del SSN;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 proc. civ.;
Rilevato che
i motivi formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, s inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.;
questa Corte ha chiarito che la disciplina del trattamento econom medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relativ a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti ne antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al cl .Igs. n. sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la di 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguar misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostrut
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conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di giurisprudenza);
la sentenza di appello è conforme a questa impostazione;
va quindi ribadito che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunita hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scu specializzazione -direttive non applicabili direttamente nell’ord interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avven legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 -che ha riconos specializzandi la borsa di studio annua- e non in forza del nuovo ordi RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999;
quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. :16 del 199 codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive 363 del 1975, con le relative successive modificazioni- ha riorga l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in me chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di f (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successiva “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annu tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccani retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, i periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;
tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente cons di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito de subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’atti specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, r conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di ad RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Ca 4449 del 2018, cit., e succ. conf.);
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, g RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d. del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di for con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente t economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere da accademico 2006/2007;
il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi i contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;
per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni a precedenti al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continu operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinam sotto quello economico;
la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo me compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposi comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innova riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti all specializzazione;
la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializz infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 d cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto rite attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa borsa di stud d.lgs. n. 257 del 1991;
l’importo RAGIONE_SOCIALEa predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti, si immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo eco come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosci l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dall testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottoli
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«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di ret adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa ste 26/05/2001 n. 11565)» (Cass., 15/06/2016, n. 12346; C:ass., 23/09/20 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 43 dicembre 1997 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, che ha escluso l’illeg costituzionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative che avevano disposto la so degli adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa borsa alla svalutazione monetaria);
il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzaz medicina RAGIONE_SOCIALE chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo effettivo recepimento e adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli ob derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto r misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante ai medici specializzand costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. 2018, cit.);
l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991;
quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente sta anche dalla Corte territoriale, non è applicabile, ai soggetti in paro lo “status” previdenziale connesso al regime retributivo configurato d n. 369 del 1999 (art. 41);
in questo quadro è stato chiarito che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, del d. Igs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa le del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE de al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’appl del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019 Cass., 18/10/2022, n. 30507);
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tale giurisprudenza è stata confermata, anche dopo la rimession pubblica udienza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Cort ordinanza interlocutoria 20/04/2022 n. 12664, richiamata in memoria difesa ricorrente, con la sentenza 13/12/2022, n. 36427, RAGIONE_SOCIALEa me Sezione;
quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in allegazioni e prove specifiche non sono ipotizzabili maggiori danni che s la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita;
dalla “aestimatio” legislativa complessiva deriva cioè un’obbli costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si oss conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa Commissione riguardo, peraltro, alle liq per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, ol decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 12 senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti all indicizzazione di cui si è discusso;
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorre rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di parte controricorrente liquida 5.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da ricorrenti, se dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo un a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
Il Presidente