Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 6899 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6899 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29891/2021 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, NOME
NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME CORINNE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOMENOME COGNOME NOME, COGNOME CLAUDIA, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, SPINA NOME, COGNOME NOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME INES, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3111/2021 depositata il 28/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I dottori indicati in epigrafe convennero -davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi di specializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n.
75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così RAGIONE_SOCIALE suddetta adeguata retribuzione. Chiesero, pertanto, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al pagamento RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva e parziale attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano nonché, per la mancata corresponsione di adeguata remunerazione, anche in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006-2007; per la mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera e di quelli contributivi; e, infine, per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe somme ricevute.
Con sentenza pubblicata in data 4/2/2016 il Tribunale ha rigettato le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Le amministrazioni intimate resistono con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia UE nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli
artt. 2, 3 e 10 Cost., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) in materia di obbligo per gli stati membri di riconoscere un’adeguata rem unerazione ai dottori che frequentano corsi di specializzazione in discipline mediche nonchè risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto e RAGIONE_SOCIALE‘art.6 D.Leg.vo 257/1991 in tema di incremento annuale e rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio. Si lamenta il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria, disposto con la sentenza impugnata, avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato alla differenza tra quanto effettivamente percepito dai medici appellanti e quanto avrebbero percepito ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, nonché ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del SSN.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto in tema di estinzione del diritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione.
Il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte.
Occorre premettere che gli attuali ricorrenti deducono di avere frequentato vari corsi di specializzazione in diversi periodi a partire dall’anno accademico 1991-1992 fino all’anno accademico 20062007 (ricorso: p. 2), ricevendo la borsa di studio ex art. 6, d.lgs. n. 257/1991, per un importo annuale di euro 11.603,52.
Nei loro confronti non sussiste alcun omesso o tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe Direttive comunitarie che hanno previsto una “adeguata
remunerazione” per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione (direttive n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) poiché, invero, tale recepimento è avvenuto con la I. n. 428/1990 e, per l’appunto, con il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi, tra cui gli attuali ricorrenti, una borsa di studio pari a C 11.603,52 annui).
Pertanto, i ricorrenti non censurano fondatamente la decisione impugnata laddove lamentano che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie de quibus sia avvenuto solo con il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368/1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la Direttiva 93/16/CEE (che ha codificato, raccogliendole in un unico testo, le precedenti direttive nn. 75/362 e 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e in una variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art.36 Cost. e il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 18670 del 27/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/9/2009; Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008; in motivazione, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26932 del
27/11/2020, p. 5; Sez.6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018, § 2., p. 5).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE I. n. 266/2005, peraltro, gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. E, il trattamento economico effettivamente spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.
Per gli iscritti , come i ricorrenti, alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007, è stato, al contrario, espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico.
In subiecta materia, è oramai consolidato l’orientamento di questa Corte per cui «La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.14168 del 24/5/2019)
Difatti, la Direttiva CEE n. 93/16 che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione
di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è, infatti, contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n.75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica) e, come dianzi rilevato, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991. L’importo RAGIONE_SOCIALE predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo ad adempiere gli obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva 93/16/CEE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e, poi, sospesi dalla successiva legislazione; ciò, sul presupposto per cui «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata,né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa» (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26932 del 27/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/3/2018; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/9/2016).
Tanto premesso, il nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, in base alla I. n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
L’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257/1991, sulla base RAGIONE_SOCIALE cui disciplina gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la relativa borsa di studio, senza – peraltro – che rilevino le scelte ordinamentali afferenti alla mancata rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe stesse e al blocco RAGIONE_SOCIALEe indicizzazioni. In particolare, il blocco RAGIONE_SOCIALE
indicizzazione è stato legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dall’art. 1, comma 212, RAGIONE_SOCIALE legge n.266 del 2006 (cfr., anche di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonché 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n.13572, e succ. conf.); inoltre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata).
La misura RAGIONE_SOCIALE remunerazione, anche avendo riguardo alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione monetaria, è il frutto di una scelta legislativa legittima in quanto non vincolata o condizionata a livello sovranazionale, nei termini dianzi indicati. Stante quanto sopra, non è ravvisabile alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sovranazionale, nonché alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione RAGIONE_SOCIALE‘opzione legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite. In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni resistenti, RAGIONE_SOCIALEe spese
del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 7.200,00 oltre alle spese prenotate a debito, da intendere posta a carico di ciascuno non in solido ma in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Dà atto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sesta