Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13572 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13572 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 28853-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
NOME, medico specialista in radioterapia, NOME, medico specialista in medicina interna, COGNOME NOME, medico specialista in pediatria, COGNOME NOME, medico
specialista in chirurgia, COGNOME NOMENOME medico specialista in pediatria, COGNOME medico specialista in pediatria, COGNOME NOMENOME medico specialista in chirurgia toracica, COGNOME NOMENOME medico specialista in ginecologia e ostetricia, COGNOME NOME, medico specialista in pediatria, COGNOME NOMENOME medico specialista in chirurgia toracica, COGNOME NOME medico specialista in pediatria, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 209/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 06/09/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nonché il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE con un unico atto hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 209/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato la sentenza 12 maggio 2016 con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sulla domanda di risarcimento danni da inadempimento statuale di direttive comunitarie; e dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla domanda di rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio percepite da ciascuno dei ricorrenti e di indicizzazione annuale di queste – aveva così disposto:
aveva dichiarato il diritto dei medici specializzandi ricorrenti alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio da ciascuno percepite con decorrenza dal 1 settembre 2004 e negli anni accademici indicati nell’atto introduttivo del giudizio di merito, nella misura percentuale del miglioramento stipendiale minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del Servizio RAGIONE_SOCIALE; e, per l’effetto, nel rigettare ogni ulteriore domanda,
-aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE ed i Ministeri convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti alla differenza tra quanto spettante in ragione RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla maturazione RAGIONE_SOCIALEe singole mensilità al saldo.
Al ricorso hanno resistito con controricorso gli specializzandi che avevano introdotto il giudizio di merito davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro.
Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti, unitamente al decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘adunanza RAGIONE_SOCIALEa Corte.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.
CONSIDERATO CHE:
1.11 ricorso è affidato a due motivi
1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., gli enti ricorrenti denunciano: violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6 d. Igs. n. 257/1991, 7 comma 5 e comma 6 del d.l. n. 348/1992, convertito nella legge n. 438/1992; 3 comma 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537/1993; 1 comma 33 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549/1995; 1 comma 66 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662/1996; 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488/1999; e 36 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002; nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che la legislazione di blocco si applicasse soltanto alla indicizzazione annuale (e non anche alla rideterminazione triennale), così riconoscendo alle controparti il diritto alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio.
1.2.Con il secondo motivo, articolato sempre in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., gli enti ricorrenti denunciano altresì violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 11 e 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui la Corte
4 RAGIONE_SOCIALE
IÌ
territoriale ha disposto la loro condanna al pagamento “RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, … a titolo di contributo unificato pari a quello già versato”.
2. Il ricorso è fondato.
Si premette che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto fondata la domanda dei medici specializzandi volta ad ottenere la condanna dei ministeri convenuti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. Igs. n. 257/1991, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘incremento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in relazione alla rideterminazione triennale, in ragione del miglioramento stipendiale minimo previsto dal CCNL del Servizio Sanitario Nazionale per il personale medico.
Senonché, la Sezione Lavoro di questa Corte già con ordinanza n. 18670 del 27/07/2017 (Rv. 645008 – 01) dopo aver premesso che «L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore RAGIONE_SOCIALE specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno RAGIONE_SOCIALE interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica RAGIONE_SOCIALE stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante» – ha precisato che (Rv. 645008 – 02), in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio prevista
dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità RAGIONE_SOCIALE emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.
E, come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa stessa Sezione Lavoro, l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6. (Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01).
Pertanto, la Corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha erroneamente ritenuto che la legislazione di blocco si applichi soltanto all’indicizzazione annuale e quindi ha erroneamente riconosciuto il diritto alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio a decorrere dal 1 settembre 2004.
I medici specializzandi controricorrenti deducono in memoria che, secondo consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali riguarda soltanto il biennio 1992-1993; e che la sentenza n. 4449 del 23/2/2018, oltre ad essere l’unica a disporre diversamente, sarebbe incorsa in un evidente
errore interpretativo. Aggiungono che l’unica previsione normativa ambigua è quella del 1997 e che, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi a detta normativa il valore di blocco generale, esteso alla rideterminazione triennale, il ragionamento avrebbe una portata temporale limitata, in quanto nelle previsioni finanziarie successive (e, in particolare, nell’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002), come in tutte quelle precedenti, indubbio sarebbe il riferimento esclusivo alla sola indicizzazione.
Senonché, contrariamente a quanto affermato dai controricorrenti – dato atto che la citata sentenza n. 4449/2018 RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro si colloca nel solco tracciato dalla precedente sentenza n. 18710/2016 RAGIONE_SOCIALEa stessa Sezione ed è stata successivamente richiamata da numerose ordinanze successive (si cfr. quelle nn. 13519, 13524, 13525, 15963, 16805, 17051, 17052, 31922 e 31923 del 2018) – va qui ribadito che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del 1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge n. 449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare – nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di
risorse finanziarie – la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
Può essere utile aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEe normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Corte di giustizia (cfr. le già citate ordinanze nn. 31922 e 17051/2018 di questa Sezione e quella n. 15520/2018 RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro).
In definitiva, il primo motivo va accolto con assorbimento del primo, venendo meno, a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, la statuizione sul doppio contributo, ex art. 336, primo comma, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originariamente proposta.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità e RAGIONE_SOCIALEa obiettiva complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate e RAGIONE_SOCIALE‘esito dei due giudizi di merito, la Corte ritiene equo compensare fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
-compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019 I Presidente